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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10198/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società contribuente ha impugnato un avviso di accertamento notificato nel 2009, con cui l'Amministrazione aveva rettificato il reddito per l'anno d'imposta 2004 ai fini IRAP, IRES e IVA e irrogato sanzioni. La pretesa fiscale derivava dal disconoscimento della deduzione della quota di ammortamento dell'avviamento riferita a una società acquistata e poi incorporata, ritenuta operazione priva di reale finalità economica e inserita in un disegno elusivo attribuito al c.d. gruppo Mythos, con operazioni straordinarie e componenti negative fittizie. In appello, la C.T.R. aveva confermato la ripresa ritenendo elusiva l'operazione e irrilevante l'adesione al condono tombale. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, da un lato, omessa o erronea motivazione in ordine alla non utilizzabilità del condono tombale della società incorporata e agli effetti della fusione per incorporazione sull'ammortizzabilità dei beni; dall'altro, omesso esame di fatti decisivi asseritamente trascurati, relativi alla documentazione contabile e alle contestazioni sulle riprese fiscali fondate su minusvalenze e su una fattura ritenuta inesistente o comunque non correttamente valutata.

La decisione

La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili. Il primo è stato dichiarato inammissibile perché formulato come violazione di legge senza indicazione delle norme violate, inoltre non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata; la Corte ha anche rilevato che, comunque, il profilo relativo al condono tombale era ormai superato dal definitivo rigetto del ricorso avverso il diniego di condono. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per la preclusione derivante dalla doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c., per il difetto di puntuale indicazione degli atti di appello e perché mirava in sostanza a una rivalutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con attivazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il motivo è stato ritenuto inammissibile perché deduceva una violazione di legge senza indicare le specifiche norme asseritamente violate.

  • art. 360 c.p.c.

    La censura di omesso esame di fatti decisivi è stata ritenuta inammissibile perché, nel caso concreto, tendeva a una rivalutazione del merito e ricadeva nella preclusione della doppia conforme.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è precluso nei limiti richiamati dalla Corte.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    È stata affermata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • l. n. 289/2002

    La Corte ha richiamato il c.d. condono tombale invocato dalla parte, osservando che il relativo profilo era comunque venuto meno per effetto del definitivo rigetto del ricorso contro il diniego di condono.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la deduzione di violazione di legge deve indicare in modo specifico le norme asseritamente violate; la censura è inammissibile se si limita a un'affermazione generica di errore di diritto.
  • Il motivo che non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile, perché non critica il fondamento effettivo della decisione.
  • In presenza di doppia conforme, la censura di omesso esame di fatti decisivi incontra una forte preclusione e non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del merito.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio e delle risultanze di merito sotto la veste del vizio motivazionale.
  • Le circostanze processuali o sostanziali già definitivamente escluse in altra sede non possono essere utilmente riproposte per fondare l'impugnazione, se il relativo titolo è ormai venuto meno.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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