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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35010/2026 del 30/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Ministero)

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva respinto il reclamo contro il decreto ministeriale del 5 settembre 2024, che aveva prorogato per due anni il regime previsto dall’art. 41-bis Ord. pen. Il detenuto, condannato all’ergastolo per gravi reati di matrice mafiosa, ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione degli artt. 41-bis Ord. pen. e 125 c.p.p. Ha censurato il rigetto della richiesta istruttoria diretta a ottenere chiarimenti sulla riferibilità al clan delle più recenti operazioni di polizia; ha sostenuto di essere stato condannato per associazione mafiosa quale mero partecipante, con sentenza irrevocabile il 9 febbraio 2022; ha lamentato che il Tribunale non avesse considerato l’assenza di redditi, risultante dall’ammissione al patrocinio a spese dello Stato; infine, ha denunciato l’apparenza della motivazione sul rischio di ripresa dei contatti con le organizzazioni criminali e sul giudizio di pericolosità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto congrua e priva di violazioni di legge la motivazione del Tribunale, che aveva valorizzato il ruolo di rilievo e operativo del detenuto nel clan, le condanne per reati gravissimi, l’assenza di revisione critica e di segnali di dissociazione, nonché l’assenza di sopravvenienze idonee a indicare l’interruzione dei collegamenti. La condanna per associazione mafiosa come mero partecipe non escludeva, in sé, il ruolo autorevole maturato nel clan. Il Tribunale non era tenuto ad approfondire ulteriormente la riferibilità delle operazioni di polizia, considerata la persistente operatività delle organizzazioni mafiose nell’area e la loro capacità di rigenerarsi. Anche le doglianze sulla mancanza di redditi e sull’insufficienza della motivazione non hanno condotto all’annullamento.

Norme richiamate

  • art. 41-bis Ord. pen.

    ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all’art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, l’accertamento dell’attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l’associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis della norma citata, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime

    La proroga richiede una valutazione di merito complessiva della capacità attuale del detenuto di mantenere collegamenti con l’associazione criminale, basata su tutti gli elementi rilevanti, anche non sopravvenuti, che rivelino la permanenza delle condizioni di pericolo.

  • art. 41-bis, comma 2-bis, Ord. pen.

    Nell’ambito del predetto apprezzamento non è necessario accertare la permanenza dell’attività della cosca di appartenenza e la mancanza di sintomi rilevanti, effettivi e concreti, di una dissociazione del condannato dalla stessa, essendo sufficiente la potenzialità, attuale e concreta, di collegamenti con l’ambiente malavitoso, non adeguatamente fronteggiabile con il regime carcerario ordinario

    Per giustificare il regime differenziato è sufficiente una potenzialità attuale e concreta di collegamenti con l’ambiente criminale, non fronteggiabile adeguatamente con il regime ordinario; non è indispensabile accertare la persistente attività della cosca né la mancanza di concreti sintomi di dissociazione.

  • art. 125 c.p.p.

    con motivazione congrua e priva di violazioni di legge

    Il controllo sulla motivazione dell’ordinanza di sorveglianza ha condotto a escludere il vizio dedotto, poiché il provvedimento ha esaminato il compendio informativo e le censure difensive con argomentazione ritenuta congrua.

  • art. 416-bis c.p.

    in sé non infirmato dalla condanna per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. con l’imputazione di mero partecipe

    La qualificazione della partecipazione associativa nella condanna non esclude, da sola, che il giudice valuti il ruolo autorevole e operativo concretamente acquisito dal detenuto nel clan ai fini della proroga del regime differenziato.

Massime di principio

  • La proroga del regime detentivo differenziato richiede un apprezzamento complessivo e ponderato di tutti gli elementi rilevanti, anche non sopravvenuti, che indichino la permanenza delle condizioni di pericolo e dell’attuale capacità del detenuto di mantenere collegamenti con l’associazione criminale.
  • Ai fini della proroga è sufficiente la potenzialità attuale e concreta di collegamenti con l’ambiente criminale, quando tali collegamenti non siano adeguatamente fronteggiabili con il regime carcerario ordinario; non è indispensabile dimostrare che la cosca sia ancora operativa né accertare l’assenza di sintomi effettivi e concreti di dissociazione.
  • Il mero trascorrere del tempo dall’applicazione iniziale del regime differenziato non costituisce, da solo, un elemento specifico e concreto di sopravvenuta carenza di pericolosità; neppure è sufficiente un generico richiamo ai risultati del trattamento penitenziario.
  • La qualificazione formale del condannato come mero partecipante al delitto associativo non impedisce di valorizzare, nella valutazione di pericolosità rilevante per il regime differenziato, il ruolo autorevole e operativo concretamente assunto nell’organizzazione.
  • Il giudice può ritenere non necessaria un’ulteriore attività istruttoria quando il quadro informativo disponibile consenta una valutazione motivata della perdurante operatività delle organizzazioni criminali e della concreta possibilità che mantengano o rigenerino i propri collegamenti.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelare
RamiMisure cautelari

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