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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30835/2026 del 12/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un imputato sottoposto alla custodia cautelare in carcere nell'ambito di un procedimento per associazione finalizzata al narcotraffico e per detenzione/acquisto di cocaina. Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha rigettato l'appello cautelare proposto contro il diniego di revoca della custodia in carcere o, in subordine, di sostituzione con gli arresti domiciliari. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 34 c.p.p. per omessa astensione del presidente relatore, che aveva già presieduto il collegio di primo grado che aveva pronunciato la condanna, con conseguente asserita incompatibilità del giudice; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla permanenza delle esigenze cautelari e sull'applicazione della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., sostenendo che il lungo tempo trascorso tra la cessazione della condotta associativa e l'applicazione della misura, unitamente alla condotta intramuraria regolare, avrebbe dovuto essere valutato come indice di attenuazione o cessazione della pericolosità; ha inoltre contestato la valutazione del pericolo di fuga e l'asserita sufficienza del braccialetto elettronico.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la dedotta incompatibilità del giudice ex art. 34 c.p.p. non era stata fatta valere mediante tempestiva ricusazione, essendo la causa di incompatibilità rilevante solo come presupposto della ricusazione e non come nullità automatica. Ha poi ritenuto infondato il secondo motivo: ha spiegato che, nel giudizio di revoca o sostituzione della misura ex art. 299 c.p.p., per i reati soggetti alla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., il tempo silente tra fatto e misura non costituisce di regola un fattore autonomo decisivo; anche secondo l'orientamento più favorevole alla difesa, il Tribunale aveva comunque considerato il profilo temporale e lo aveva correttamente ritenuto insufficiente a superare la presunzione, valorizzando la condanna di primo grado, la gravità dei fatti, la natura permanente del sodalizio e la professionalità criminale. La Corte ha inoltre rilevato che il ricorso non si confrontava con una ratio autonoma e decisiva dell'ordinanza, cioè il pericolo di fuga, fondato sulla lunga pena residua e sull'inefficacia del controllo elettronico. Il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 34 c.p.p.

    Le cause di incompatibilità del giudice non determinano automaticamente nullità degli atti; rilevano come presupposto della ricusazione e non sono deducibili come vizio se non tempestivamente fatte valere con l'apposito rimedio.

  • artt. 37 ss. c.p.p.

    La situazione di incompatibilità va fatta valere con ricusazione nei modi e nei termini previsti dalla legge processuale.

  • art. 178, comma 1, lett. a), c.p.p.

    L'incompatibilità non tempestivamente dedotta non integra nullità per difetto di capacità del giudice.

  • art. 274 c.p.p.

    Norma generale sulle esigenze cautelari, richiamata in contrapposizione alla disciplina speciale dell'art. 275, comma 3, c.p.p.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    Per i reati ivi contemplati opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, superabile solo da elementi idonei a dimostrarne l'insussistenza o l'attenuazione.

  • art. 299 c.p.p.

    In sede di revoca o sostituzione della misura cautelare il giudice valuta fatti sopravvenuti; per i reati presunti il mero decorso del tempo non assume, da solo, decisivo rilievo, salvo che si accompagni ad altri elementi.

  • art. 310 c.p.p.

    È il rimedio cautelare cui era stato ricondotto l'appello deciso dal Tribunale del riesame.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    È uno dei reati oggetto della condanna di primo grado richiamata nell'ordinanza cautelare.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    Per i reati associativi e altri reati indicati dalla norma, la custodia in carcere è regola presuntiva; il tempo trascorso tra fatto e misura non basta, di per sé, a vincere la presunzione.

Massime di principio

  • Le cause di incompatibilità del giudice previste dall'art. 34 c.p.p. non comportano, di per sé, nullità degli atti né incapacità del giudice: devono essere fatte valere con l'istanza di ricusazione nei termini di legge; in mancanza, la censura è inammissibile.
  • Nel procedimento cautelare, la dedotta incompatibilità del giudice non può essere recuperata come vizio di nullità quando non sia stata attivata la ricusazione, anche se la causa sia emersa successivamente.
  • Per i reati soggetti alla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., il giudice della revoca o sostituzione della misura deve confrontarsi con il decorso del tempo solo se esso è accompagnato da elementi ulteriori idonei a superare la presunzione; il mero tempo trascorso, da solo, non è sufficiente.
  • Nel giudizio ex art. 299 c.p.p. il tempo rilevante, di regola, è quello decorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura come possibile fatto sopravvenuto; il lasso temporale anteriore alla misura è dato storico già cristallizzato e non costituisce di regola un fatto nuovo.
  • La condanna di primo grado intervenuta nelle more cautelari può rafforzare, e non attenuare, il giudizio di gravità indiziaria e la persistenza delle esigenze cautelari.
  • La regolare condotta intramuraria e l'assenza di nuovi reati, da sole, non dimostrano l'effettivo distacco dal contesto criminale né la cessazione del vincolo associativo.
  • Quando il provvedimento impugnato si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerlo, il ricorso deve confrontarsi con tutte; la mancata censura di una ratio autonoma rende il ricorso inammissibile o comunque infondato su quel punto.

Come è indicizzato

MaterieImpunugnazioniCustodia cautelareEsigenze cautelariSpaccio
RamiProcesso penaleMisure cautelariReati stradaliStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

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