Sentenza n. 346/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento di revoca del nulla osta emesso dallo Sportello Unico dell’Immigrazione di Latina in data 10 dicembre 2024 (codice pratica: P-LT/L/Q/2023/100818);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro stagionale, motivata dall'insufficienza dei redditi del datore di lavoro
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta rilasciato per l'ingresso in Italia per lavoro stagionale, deducendo l'erronea applicazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 e delle disposizioni del d.lgs. 286/1998 e del d.P.R. 394/1999, nonché la violazione degli artt. 7, 10-bis e 3 l. 241/1990. In particolare, ha lamentato la mancata considerazione del fatto sopravvenuto costituito dalla stipulazione di un contratto di lavoro con altro datore e l'invalidità della comunicazione di avvio o del preavviso, non tradotti nella lingua del destinatario. Il nulla osta era stato revocato dopo che l'Ispettorato Territoriale del Lavoro aveva accertato, con riferimento a 50 istanze presentate dal medesimo datore, l'insufficienza della capacità reddituale, poiché negli anni 2023 e 2024 gli acquisti superavano il volume d'affari.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso nel merito. Ha affermato che la revoca del nulla osta non riguarda soltanto le specifiche situazioni ostative previste dagli artt. 22 e 24 d.lgs. 286/1998, ma può derivare anche dall'accertata mancanza di requisiti necessari per l'ingresso, tra cui la capacità economico-finanziaria del datore di lavoro. Tale requisito è indefettibile perché dimostra l'effettività e la sostenibilità del rapporto di lavoro. Nel caso concreto, l'accertamento dell'Ispettorato, parametrato al numero di istanze presentate, aveva evidenziato l'assenza ab origine dell'equilibrio economico-finanziario richiesto. La revoca è stata quindi qualificata come espressione di potere vincolato di controllo dei requisiti, senza margini di discrezionalità amministrativa. La mancata traduzione dell'atto nella lingua del ricorrente non comporta l'annullabilità, poiché, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. Il giudice non ha accolto la censura relativa alla mancata considerazione del contratto con altro datore, ritenendo decisivo il difetto originario del requisito per l'ingresso. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 286/1998
Disciplina l'ingresso per lavoro subordinato e costituisce, insieme all'art. 24, il quadro normativo della procedura per lavoratori stranieri, nel quale rientra il controllo dei requisiti per il rilascio e la revoca del nulla osta.
art. 24 d.lgs. 286/1998
Rileva per la procedura di ingresso per lavoro stagionale e per l'individuazione dei presupposti il cui difetto può condurre alla revoca del nulla osta.
art. 42, comma 2, d.l. 73/2022
Prevede la revoca del nulla osta e del visto d'ingresso quando sopravvenga l'accertamento di elementi ostativi o del difetto dei presupposti richiesti per l'ingresso; il potere esercitato è vincolato.
art. 7 l. 241/1990
È stato invocato con riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca, ma la censura non ha condotto all'annullamento.
art. 10-bis l. 241/1990
È stato invocato con riferimento al preavviso di revoca e alla possibilità di presentare osservazioni; la decisione ha ritenuto comunque decisivo il carattere vincolato della revoca.
art. 3 l. 241/1990
È stato invocato per l'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo, senza che la censura fosse ritenuta idonea a superare l'accertamento del difetto del requisito reddituale.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato
La mancata traduzione del provvedimento non determina l'annullabilità quando, trattandosi di potere vincolato, il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.
art. 30-bis, comma 8, d.lgs. 286/1998
Richiamato dal ricorrente nell'ambito delle censure sulla procedura di revoca, senza una specifica applicazione decisiva nella motivazione finale.
art. 22, comma 5-bis, d.lgs. 286/1998
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina del nulla osta e delle verifiche connesse all'ingresso per lavoro.
art. 31, comma 2, d.P.R. 394/1999
Richiamato dal ricorrente in relazione alla procedura amministrativa concernente il nulla osta.
Massime di principio
- La revoca del nulla osta all'ingresso di un lavoratore straniero può essere disposta non soltanto per le specifiche cause ostative indicate dagli artt. 22 e 24 d.lgs. 286/1998, ma anche quando venga accertata la mancanza di un qualsiasi requisito necessario per l'ingresso, compresa la capacità economico-finanziaria del datore di lavoro.
- La disponibilità di redditi adeguati da parte del datore di lavoro costituisce un presupposto indefettibile per il positivo perfezionamento della procedura di ingresso per lavoro, in quanto serve a dimostrare l'effettività e la sostenibilità del rapporto lavorativo.
- Quando l'amministrazione accerta l'assenza, anche originaria, dei requisiti necessari per l'ingresso, la revoca del nulla osta ha natura sanzionatoria e costituisce esercizio di un potere vincolato di controllo, senza margini di discrezionalità nella scelta se procedere alla revoca.
- La violazione di regole sulla forma o sul procedimento, inclusa la mancata traduzione dell'atto nella lingua del destinatario, non determina l'annullamento del provvedimento vincolato quando sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
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