Cassazione Civile, Ordinanza n. 19455/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un precedente giudizio nel quale era stato riconosciuto al lavoratore il diritto all'inquadramento nell'Area Quadri di secondo livello con decorrenza 26 maggio 1995, con condanna della società al pagamento di una somma a titolo di differenze retributive e alla corresponsione delle somme maturate successivamente al 31 gennaio 2004. Poiché il datore di lavoro non aveva integralmente eseguito quanto dovuto, era stato intimato precetto e, in sede di opposizione, una consulenza tecnica d'ufficio aveva quantificato ulteriori somme dovute, non coperte però dalla precedente condanna per difetto di specifica domanda. Il lavoratore aveva quindi promosso un nuovo giudizio per ottenere gli importi determinati in sede di opposizione al precetto e altre somme maturate nelle more. Il Tribunale aveva accolto solo parzialmente la domanda, riconoscendo una differenza tra quanto risultante dalla CTU e quanto già versato dalla società in esecuzione della precedente sentenza; la Corte d'appello aveva confermato. In Cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione dell'art. 324 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse errato nel definire il petitum e nel ridurlo alla differenza tra l'importo accertato nella causa di opposizione a precetto e quanto già statuito nella sentenza di riconoscimento dell'inquadramento, invece di considerare il valore pieno di euro 44.832,55; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sull'istanza volta a ottenere la correzione e integrazione delle differenze retributive mensili relative ad alcuni elementi della retribuzione, che sarebbero state già accertate in precedenti sentenze e non riconosciute dalla società.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi solo in parte infondati e per il resto inammissibili. Ha affermato che i giudici di merito non avevano violato il giudicato interno né errato nell'individuazione del petitum, perché avevano correttamente calcolato, sulla base della precedente sentenza e della consulenza tecnica, la differenza effettivamente ancora dovuta tenendo conto di quanto già pagato dalla società e dei contributi previdenziali. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che la Corte territoriale aveva comunque esaminato la questione, facendo proprie le conclusioni del CTU che aveva rielaborato le buste paga secondo la contrattazione collettiva di settore. Le ulteriori censure, dirette a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, sono state dichiarate inammissibili perché in sede di legittimità non è consentito un nuovo esame del merito e delle prove. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
vengono richiamati i diversi vizi denunciabili in cassazione; la Corte esclude la ricorrenza del vizio di violazione di legge e del vizio di omessa pronuncia, e ritiene inammissibili le censure che mirano a una nuova valutazione del fatto
art. 324 c.p.c.
è richiamato dal ricorrente in tema di giudicato interno; la Corte esclude che vi sia stata violazione della portata precettiva della sentenza precedente
art. 2909 c.c.
è invocato in relazione all'efficacia del giudicato; la Corte ritiene che il merito abbia correttamente operato nel rispetto del giudicato formatosi
art. 112 c.p.c.
è dedotto per omessa pronuncia; la Corte ritiene che la questione sia stata comunque esaminata dai giudici di merito
art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02
in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
legge 24.12.2012 n. 228
richiamata quale intervento normativo che ha modificato il testo dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura sulla portata di un precedente giudicato deve confrontarsi con l'effettivo contenuto precettivo della decisione anteriore e con il modo in cui il giudice di merito ha ricostruito il credito residuo, tenendo conto di quanto già versato in esecuzione di quelle pronunce.
- Quando il giudice di merito aderisce alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio che abbia esaminato anche le osservazioni dei consulenti di parte, l'obbligo di motivazione è assolto mediante il richiamo alle fonti del convincimento, senza necessità di confutare analiticamente ogni allegazione difensiva contraria.
- Le contestazioni che mirano soltanto a ottenere una diversa lettura delle risultanze istruttorie e una nuova valutazione dei fatti sono inammissibili in cassazione, perché il sindacato di legittimità non consente di sostituire l'apprezzamento del giudice di merito con una diversa ricostruzione fattuale.
- L'eventuale pretesa creditoria residua deve essere determinata sottraendo quanto già corrisposto in esecuzione dei precedenti titoli giudiziali, senza duplicare somme già riconosciute o pagate.
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