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Sentenza

Sentenza n. 1806/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 805/2024 emessa in data 5 dicembre 2024 dal Tribunale di Busto Arsizio.

Giustizia amministrativa202504136

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che riconosceva il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per euro 500 ciascuno negli anni scolastici 2021/22 e 2022/23

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha prestato servizio come docente a tempo determinato presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito negli anni scolastici 2021/22 e 2022/23. Una sentenza del Tribunale di Busto Arsizio ha accertato il suo diritto a beneficiare, per ciascun anno scolastico, del contributo di euro 500 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, condannando il Ministero a provvedere. Poiché la sentenza non è stata spontaneamente eseguita, la docente ha proposto giudizio di ottemperanza. Il Ministero si è costituito senza contestare né l’inadempimento, né il passaggio in giudicato della sentenza, né la sua notificazione. Il TAR ha rilevato che la pronuncia civile era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed era stata notificata al Ministero il 13 dicembre 2024; ha quindi ritenuto soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, accertando l’inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza civile passata in giudicato. Ha ordinato all’Amministrazione di dare piena esecuzione alla pronuncia del Tribunale di Busto Arsizio entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, precisando che questi assumerà le funzioni solo su istanza diretta della creditrice, dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero, e dovrà provvedere entro i successivi sessanta giorni alla determinazione definitiva dell’importo dovuto e all’adozione degli atti necessari all’esecuzione, direttamente o tramite funzionario delegato sotto la propria responsabilità. Il TAR ha escluso il compenso del commissario, ritenendo l’attività compresa nei suoi compiti istituzionali, e ha posto le spese di giudizio a carico del Ministero, liquidandole in euro 800 oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    beneficio economico di euro 500 per ciascuno dei suddetti anni scolastici, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto dalla sentenza civile alla docente a tempo determinato.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm.

    Consente il giudizio di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    La disposizione è richiamata quale ulteriore presupposto per l’azione di esecuzione nei confronti dell’Amministrazione, in presenza di sentenza notificata e non adempiuta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti di un’amministrazione inadempiente all’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e notificata all’amministrazione stessa, quando siano soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dalla normativa speciale applicabile.
  • L’accertata mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato impone all’amministrazione soccombente di adempiere entro il termine fissato dal giudice dell’ottemperanza; il giudice può contestualmente nominare un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un organo o funzionario pubblico la cui attività esecutiva rientri nei compiti istituzionali, senza riconoscimento di uno specifico compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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