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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16847/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

Un ente previdenziale dei giornalisti aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di un comune per il pagamento di contributi e sanzioni relativi al periodo novembre 2009 - giugno 2014, ritenuti dovuti in ragione dell'accertamento ispettivo che aveva qualificato come subordinato il rapporto intercorrente con una giornalista addetta all'ufficio stampa comunale. Il comune aveva proposto opposizione sostenendo che l'incarico fosse autonomo e non subordinato; il tribunale aveva respinto l'opposizione, mentre la corte d'appello l'aveva accolta, revocando il decreto ingiuntivo perché non risultavano i caratteri della subordinazione del lavoro giornalistico (in particolare pieno inserimento redazionale, vincolo di disponibilità, stabile preposizione a un settore informativo e dipendenza gerarchico-funzionale). Il ricorso per cassazione deduceva: 1) violazione degli artt. 2094 c.c. e 2 del contratto collettivo nazionale dei giornalisti, per avere la corte territoriale escluso la subordinazione applicando in modo erroneo i criteri di qualificazione del rapporto e trascurando la natura attenuata della subordinazione giornalistica; 2) omesso esame di fatti decisivi, rappresentati dalle lettere di incarico e dai fogli di presenza mensili; 3) violazione dell'art. 9 della l. 150/2000, assumendo che per i giornalisti degli uffici stampa comunali non sarebbe corretto ragionare in termini di dipendenza gerarchico-funzionale dagli organi amministrativi, essendo il coordinatore alle dirette dipendenze del vertice dell'amministrazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto congiuntamente esaminabili i tre motivi perché tutti diretti a contestare la negazione della subordinazione del rapporto di lavoro giornalistico. Ha dichiarato i motivi inammissibili nella parte in cui miravano a una nuova valutazione del materiale istruttorio e infondati nella parte in cui prospettavano un errore di sussunzione o di violazione di legge. La Corte ha ribadito che, in sede di legittimità, la violazione di legge presuppone l'erronea sussunzione della fattispecie concreta nella norma astratta e non può consistere nella mera contestazione della valutazione delle prove; inoltre, la qualificazione del rapporto è censurabile solo quanto alla scelta dei parametri normativi, mentre l'accertamento della ricorrenza in concreto degli indici della subordinazione è apprezzamento di fatto. Nel caso concreto, è stato confermato che la giornalista non aveva un vero vincolo di disponibilità né la responsabilità stabile di un settore, che si era organizzata in modo intercambiabile con altre colleghe potendo assentarsi liberamente, e che mancava una dipendenza gerarchico-funzionale rispetto agli organi amministrativi. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della parte ricorrente alle spese e agli ulteriori oneri processuali previsti.

Norme richiamate

  • art. 2094 c.c.

    Richiamato per la qualificazione della subordinazione; la Corte ribadisce che la censura di violazione di legge riguarda la corretta sussunzione della fattispecie concreta nella nozione legale di lavoro subordinato, non la mera rivalutazione delle prove.

  • art. 2 CNLG (D.P.R. 153/1961)

    Richiamato dalla ricorrente come parametro della subordinazione giornalistica attenuata; la Corte non accoglie la doglianza perché l'accertamento dei relativi indici concreti resta di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.

    La violazione di legge è configurabile solo se si denuncia un errore di sussunzione o di interpretazione della norma, non una semplice contestazione del convincimento del giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.

    La censura sul vizio motivazionale non può tradursi nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio, specie dopo la riforma del 2012.

  • art. 9 L. 150/2000

    Richiamato sulla disciplina degli uffici stampa degli enti locali; la Corte non ravvisa una violazione della norma tale da infirmare l'accertamento di merito circa l'assenza di subordinazione.

  • art. 116 c.p.c.

    La precedente sentenza del Tribunale di Padova è considerata non vincolante come giudicato nel presente giudizio, ma liberamente apprezzabile come elemento di valutazione della prova.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    Indicato solo per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • In cassazione, la violazione di legge per erronea sussunzione richiede l'indicazione specifica dell'errore di diritto commesso dal giudice di merito; non è sufficiente contestare la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove.
  • La qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato o autonomo è censurabile in sede di legittimità solo quanto alla selezione dei criteri giuridici astratti; la verifica della ricorrenza concreta degli indici sintomatici della subordinazione è apprezzamento di fatto, insindacabile se congruamente motivato.
  • Nel lavoro giornalistico subordinato gli indici rilevanti vanno apprezzati nel loro complesso, ma la mancanza di vincolo di disponibilità, di stabile preposizione a un settore e di dipendenza gerarchico-funzionale può escludere la subordinazione anche in presenza di elementi organizzativi come l'uso di strumenti del datore di lavoro.
  • Una precedente decisione di merito sul medesimo rapporto, se non fa stato nel diverso giudizio, può comunque essere liberamente valutata dal giudice come elemento probatorio, nei limiti della sua rilevanza processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicorso per cassazioneLicenziamentoContributi previdenziali
RamiProcesso civileLavoroPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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