Sentenza n. 466/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'ottemperanza della Sentenza emessa dal Tribunale Civile di Avellino, Sezione Lavoro n. 362/2024, pubblicata il 29.3.2024 (resa inter partes in relazione al giudizio n. 467/2022 R.G.);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Avellino n. 362/2024, con cui il Ministero è stato condannato al pagamento di somme retributive
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., lamentando che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Avellino, Sezione lavoro, n. 362/2024, passata in giudicato e notificata ai fini esecutivi il 30 settembre 2024. La sentenza civile aveva riconosciuto alla ricorrente la complessiva somma lorda di euro 2.284,73, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, per retribuzione professionale docenti relativa a rapporti di lavoro a tempo determinato negli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione della pronuncia e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero si è costituito, ma non ha provato l'avvenuto pagamento. Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione ai fini esecutivi era decorso senza che le somme fossero state corrisposte.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza civile, la notificazione ai fini esecutivi e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, nonché il perdurante mancato pagamento da parte dell'amministrazione. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di eseguire la sentenza del Tribunale di Avellino n. 362/2024 e di corrispondere gli importi dovuti entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega a un funzionario del proprio ufficio. Il commissario dovrà agire entro l'ulteriore termine di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza della parte, compiendo tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Le spese del giudizio, liquidate in euro 600,00 oltre IVA e CPA, sono state poste a carico del Ministero, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato; nel caso concreto ha fondato il potere del TAR di ordinare all'amministrazione il pagamento e di nominare, per l'eventuale persistente inadempimento, un commissario ad acta.
art. 7 CCNL 15 marzo 2001
È richiamato nella sentenza civile posta in esecuzione quale fonte del diritto della docente alla retribuzione professionale riconosciuta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile quando una sentenza passata in giudicato, notificata ai fini esecutivi, non sia stata eseguita dall'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione inadempiente di eseguire la pronuncia entro un termine fissato nella decisione, disponendo il pagamento delle somme dovute secondo quanto stabilito dal giudicato.
- In presenza di un persistente inadempimento, il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, stabilendone i poteri, il termine per l'intervento e la facoltà di delega, affinché compia gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
- La nomina di un commissario ad acta appartenente alla stessa amministrazione inadempiente non comporta, di regola, il riconoscimento di rimborsi a suo favore quando il relativo incardinamento escluda costi ulteriori.
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