Ordinanza n. 3552/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del 1° aprile 2026 con il quale la 14^ Sottocommissione per gli Esami di Avvocato per la sessione 2025 (bandito con Decreto del Ministro della Giustizia del 30 giugno 2025 - GU n. 56 del 18-7-2025), istituita presso la Corte di Appello di Milano, ha reso noto, tramite il portale del Ministero della Giustizia la non ammissione della Dott.ssa Rossella Landi (busta n. 1071) a sostenere la prova orale del predetto Esame di abilitazione, recepito dalla Corte di Appello di Roma; - del verbale della seduta del 26 febbraio 2026 di correzione della prova da parte della 14^ Sottocommissione per gli Esami di Avvocato per la sessione 2025, istituita presso la Corte di Appello di Milano nella parte in cui non ammette la Dott.ssa Rossella Landi alla prova orale, reso noto all’odierna ricorrente a seguito di formale istanza di accesso presentata in data 2 aprile 2026; - della valutazione negativa consistente nella votazione di 12/30, contenuta nel suddetto verbale di correzione relativo all’elaborato redatto dalla candidata; - di ogni altro eventuale verbale e/o atto della Commissione Centrale e/o delle Sottocommissioni istituite presso la CDA di Milano e la CDA di Roma che, in seguito all'esito negativo, hanno conseguentemente non ammesso alla prova orale la Dott.ssa Rossella Landi, ancorché non conosciuti; - di tutti gli atti presupposti, connessi e successivi ai sopra indicati atti ancorché non conosciuti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione alla professione forense, conseguente alla valutazione di 12/30 dell'elaborato scritto
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione esaminatrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La candidata ha impugnato il provvedimento del 1° aprile 2026 di non ammissione alla prova orale dell'Esame di abilitazione alla professione forense per la sessione 2025, il verbale di correzione del 26 febbraio 2026 e la valutazione negativa di 12/30, nonché gli ulteriori atti presupposti, connessi e successivi. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente riportati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. È stata proposta domanda cautelare di sospensione, sostenendo evidentemente la necessità di una tutela interinale contro la non ammissione alla prova orale.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Nell'ambito della cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto che il ricorso non presentasse profili di evidente fondatezza e, in particolare, che la valutazione tecnico-discrezionale della commissione esaminatrice non apparisse manifestamente illogica. Ha inoltre escluso la sussistenza di un pericolo di danno grave e irreparabile, poiché la prova orale avrebbe potuto, in ipotesi, essere sostenuta successivamente in caso di esito positivo del giudizio di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha escluso sia un evidente fumus boni iuris sia il pericolo di danno grave e irreparabile.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di una valutazione di una commissione esaminatrice presuppone almeno la non manifesta illogicità o irragionevolezza della valutazione contestata; in assenza di profili di evidente fondatezza, il fumus boni iuris non è integrato.
- La possibilità che la prova orale possa essere sostenuta successivamente, in caso di esito positivo del giudizio di merito, può escludere il pericolo di danno grave e irreparabile necessario per la concessione della tutela cautelare.
- Il sindacato cautelare sulle valutazioni tecnico-discrezionali di una commissione esaminatrice non consente la sostituzione del giudice alla commissione, ma verifica almeno l'eventuale manifesta illogicità della valutazione.
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