Cassazione Penale, Ordinanza n. 09286/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la condanna per rapina. Con il primo motivo si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato accertamento della capacità di intendere e di volere al momento del fatto, sostenendo la necessità di approfondimenti sulla possibile alterazione psichica dell'imputato. Con il secondo motivo si contestava la qualificazione giuridica dei fatti e la tenuta della motivazione, censurando la ricostruzione probatoria e l'uso delle dichiarazioni della persona offesa. Con il terzo motivo si lamentava la mancata applicazione di pene sostitutive della pena detentiva breve. La Corte ha ritenuto tutti e tre i motivi inammissibili: il primo perché generico e non sorretto da elementi concreti; il secondo perché meramente assertivo e incapace di scalfire una motivazione ritenuta congrua e coerente; il terzo perché la questione non era stata specificamente devoluta in appello né discussa in udienza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto inammissibili il motivo sulla capacità di intendere e di volere per genericità, il motivo sulla qualificazione giuridica dei fatti per infondatezza e genericità delle doglianze rispetto a una motivazione di merito ritenuta adeguata, e il motivo sulle pene sostitutive perché non devoluto in appello e quindi non proponibile per la prima volta in cassazione.
Norme richiamate
art. 597, comma 5, c.p.p.
art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
Disposizione eccezionale e derogatoria al principio devolutivo dell'appello; non consente al giudice d'appello di applicare d'ufficio le pene sostitutive se la parte non abbia formulato una specifica e motivata richiesta nell'atto di gravame.
art. 620 c.p.p.
Non citato espressamente nel testo fornito.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando si risolve in censure generiche o aspecifiche, prive di elementi concreti idonei a mettere in crisi la motivazione della sentenza impugnata.
- In tema di capacità di intendere e di volere o di partecipazione cosciente dell'imputato, il giudice non è tenuto a disporre perizia se dagli atti non emergono elementi concreti di possibile alterazione, potendo fondare il convincimento sul materiale probatorio già acquisito.
- Quando le sentenze di primo e secondo grado sono tra loro omogenee e logicamente coerenti, la Corte di cassazione può leggerle in modo integrato come un unico apparato motivazionale.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono costituire base probatoria centrale ai fini dell'affermazione di responsabilità, purché sorrette da un quadro motivazionale ritenuto coerente e non specificamente confutato dalle difese.
- Le pene sostitutive della pena detentiva breve non possono essere applicate d'ufficio in appello se la relativa richiesta non sia stata proposta in modo specifico e motivato nell'atto di impugnazione; la mancata devoluzione della questione comporta l'inammissibilità della doglianza successiva.
Come è indicizzato
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