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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04127/2024 del 14/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da una società editrice per il pagamento di fatture relative alla fornitura, negli anni 2008-2011, di prodotti informatici ed editoriali. L’opponente sosteneva di aver validamente receduto dal contratto perché la controparte non avrebbe fornito i prodotti omaggio pattuiti e di aver comunque corrisposto quanto dovuto fino al recesso. Il giudice di merito ha respinto l’opposizione ritenendo, da un lato, che la comunicazione di recesso fosse stata inviata a un ufficio non coincidente con la sede legale indicata nel contratto e priva di elementi sufficienti a identificare il rapporto; dall’altro, che dopo il preteso recesso l’opponente avesse continuato a fruire del servizio, come emerso da plurimi accessi alla banca dati, dalla ricezione di DVD di aggiornamento e dalla mancata contestazione dei solleciti di pagamento. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto: violazione degli artt. 115 e 360, n. 5, c.p.c. per omessa o erronea valutazione della raccomandata di recesso e delle prove sugli accessi e sui DVD; violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1370 e 1321 c.c. per errata interpretazione della missiva come non idonea a recedere dal contratto; violazione dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 360, n. 5, c.p.c. per omesso esame complessivo dei fatti; violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. per motivazione apodittica. La Corte ha tuttavia ritenuto i motivi complessivamente inammissibili, osservando che la decisione impugnata si fondava su una doppia ratio decidendi: l’inefficacia della comunicazione per errato indirizzamento e, soprattutto, la successiva condotta concludente dell’opponente, incompatibile con la volontà di sciogliere il rapporto, desunta dai plurimi accessi al servizio, dalla ricezione di aggiornamenti e dalla mancata contestazione dei solleciti. Le censure miravano in sostanza a una rivalutazione del fatto e, per la testimonianza invocata, difettavano di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c. perché non riportavano il contenuto della deposizione. È stato inoltre escluso che sussistesse un abuso processuale tale da giustificare condanna ex art. 96 c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la decisione di merito che aveva respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo, valorizzando sia l’erroneo recapito e l’insufficiente individuazione del contratto nella comunicazione di recesso, sia la condotta successiva dell’opponente, incompatibile con la pretesa cessazione del rapporto. Ha inoltre liquidato le spese di lite a carico del ricorrente e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel contesto della dedotta erronea valutazione delle prove; la Corte ha però ritenuto che le censure sollecitassero una rivalutazione del fatto, non consentita in cassazione.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è stato ritenuto non utilmente dedotto perché le doglianze tendevano a contestare apprezzamenti fattuali del giudice di merito.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato per sostenere un’erronea interpretazione della comunicazione di recesso; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile in quanto diretta a rimettere in discussione l’accertamento di merito.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato insieme agli altri canoni ermeneutici contrattuali, ma non ritenuto decisivo in sede di legittimità per le censure formulate.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato per la corretta interpretazione secondo buona fede della missiva, ma la Corte non ha ravvisato un errore di diritto deducibile nei termini prospettati.

  • art. 1370 c.c.

    Invocato dal ricorrente nell’ottica dell’interpretazione della dichiarazione di recesso, senza esito favorevole.

  • art. 1321 c.c.

    Richiamato per affermare il valore della condotta negoziale e della volontà risolutoria; la Corte ha però considerato la censura aspecifica e fattualmente orientata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Invocato in relazione alla motivazione della sentenza di merito; la Corte ha escluso un vizio rilevante.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per la pretesa motivazione apparente o apodittica, ma la Corte ha rilevato che la motivazione era pienamente riconoscibile.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    La Corte ha applicato il requisito di specificità del ricorso, rilevando che, quanto alla deposizione testimoniale, non era stato riportato il contenuto necessario per scrutinare la censura.

  • art. 96 c.p.c.

    Richiamato in tema di responsabilità processuale aggravata; la Corte ha escluso che nel caso fosse integrato un abuso processuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare le censure in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: quando la decisione di merito è sorretta da un accertamento in fatto coerente e motivato, il ricorso che miri solo a una diversa lettura delle prove è inammissibile.
  • Quando la sentenza impugnata si fonda su una pluralità di rationes decidendi autonome, il ricorrente deve censurarle tutte; se anche una sola ratio resta intatta, il ricorso non può essere accolto.
  • La deduzione di travisamento della prova o di omesso esame richiede specificità: il ricorrente deve indicare in modo puntuale il contenuto dell’atto o della deposizione su cui fonda la censura, consentendo alla Corte il controllo immediato del vizio.
  • La comunicazione di recesso o disdetta deve essere valutata anche alla luce della sua concreta idoneità a raggiungere il destinatario e a individuare il rapporto cui si riferisce; in presenza di una successiva condotta incompatibile con lo scioglimento del vincolo, il giudice di merito può desumere la prosecuzione del rapporto.
  • La mancata contestazione tempestiva di richieste di pagamento e la successiva fruizione del servizio possono essere valorizzate dal giudice come elementi fattuali convergenti nel senso della persistenza del rapporto contrattuale.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniProveSpese di liteDecreto ingiuntivo
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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