Cassazione Civile, Ordinanza n. 32003/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale e rimesso le parti davanti al giudice competente, omettendo però di liquidare le spese della fase davanti a sé. La parte opponente ha impugnato tale decisione solo nella parte relativa alle spese, sostenendo che il giudice che declina la competenza deve comunque provvedere sulle spese del processo che si chiude davanti a lui; pertanto, l’impugnazione non avrebbe dovuto essere proposta con regolamento necessario di competenza, ma con appello. Con il secondo motivo ha inoltre censurato la decisione d’inammissibilità, deducendo che la controparte, rimasta soccombente sulla questione di competenza, avrebbe dovuto essere condannata alle spese di entrambi i gradi di giudizio, senza compensazione. La Corte d’appello aveva invece dichiarato inammissibile l’impugnazione ritenendo esperibile soltanto il regolamento di competenza.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha precisato che, quando il giudice dichiara la propria incompetenza ma omette di statuire sulle spese della fase davanti a sé, la censura riguarda solo il capo spese e va proposta con appello, non con regolamento necessario di competenza. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo perché fondato su una regolazione delle spese dipendente dall’auspicata cassazione della sentenza impugnata. Il ricorso è stato quindi accolto nei termini indicati, la sentenza d’appello è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 42 c.p.c.
il regolamento necessario di competenza è rimedio esclusivo solo quando si contesta la statuizione sulla competenza; non è il mezzo corretto se si impugna soltanto l’omessa pronuncia sulle spese.
art. 339 c.p.c.
viene richiamato per distinguere il mezzo di impugnazione ordinario dall’impugnazione per regolamento di competenza.
art. 91 c.p.c.
il giudice che chiude il processo davanti a sé deve provvedere alla condanna alle spese; il riferimento alla "sentenza" va inteso come provvedimento che chiude il processo davanti al giudice che lo pronuncia.
art. 92 c.p.c.
è evocato con riguardo alla possibilità di compensazione delle spese, esclusa in via di censura nel caso prospettato dalla ricorrente.
art. 380-bis c.p.c.
viene menzionato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
la Corte dà atto della insussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato in ragione dell’accoglimento del ricorso.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato quale fonte della disciplina dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
richiamato per il calcolo del contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Se una pronuncia declina la competenza ma omette di decidere sulle spese della fase svoltasi davanti al giudice adito, l’impugnazione va proposta con l’appello ordinario, perché non si contesta la statuizione sulla competenza bensì solo il capo spese.
- Il regolamento necessario di competenza è il mezzo esclusivo di impugnazione soltanto quando la censura investe la decisione sulla competenza; se la doglianza riguarda unicamente le spese, il rimedio è quello ordinario previsto per quel provvedimento.
- Il giudice che dichiara la propria incompetenza conserva il dovere di provvedere sulle spese del processo che si chiude davanti a lui; il giudice successivamente adito, a seguito di riassunzione, liquida solo le spese della fase a lui devoluta.
- Una censura sulle spese del giudizio di impugnazione formulata in previsione della cassazione della sentenza impugnata è inammissibile se la sua sorte è meramente dipendente dall’accoglimento del ricorso principale.
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