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Sentenza

Sentenza del 08/07/2015 n. 14227 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società aveva impugnato due avvisi di liquidazione INVIM straordinaria, n. 15224/02 per il 1991 e n. 15226/02 per il 1999, e i relativi dinieghi di condono. La CTR aveva ritenuto che gli avvisi, emessi dopo la definitività degli accertamenti, avessero funzione di mera riscossione e non fossero atti impositivi definibili ai sensi dell’art. 16 della L. n. 289/2002. In Cassazione la società ha contestato tale qualificazione e denunciato una motivazione contraddittoria e insufficiente, in particolare perché la CTR non aveva considerato che gli avvisi irrogavano anche sanzioni, né ne aveva esaminato natura e misura. Ha inoltre proposto altri due motivi relativi al merito degli avvisi.

La decisione

La Cassazione, con decisione depositata l’8 luglio 2015, ha accolto il primo e il secondo motivo: un avviso di liquidazione che irroga sanzioni è, secondo la giurisprudenza richiamata, atto impositivo e la controversia può costituire lite pendente definibile ai sensi dell’art. 16 della L. n. 289/2002. La CTR aveva escluso tale natura senza motivare sulla presenza e sulle caratteristiche delle sanzioni, rendendo la decisione non adeguatamente giustificata. Gli altri motivi, riguardanti il merito degli avvisi, sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, anche per la regolazione delle spese; non è stato quindi deciso definitivamente se il condono spettasse alla società.

Norme richiamate

  • Art. 16 della L. 27 dicembre 2002, n. 289

    L'avviso di liquidazione che contenga l'irrogazione di sanzioni è da considerare, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, "atto impositivo" e la relativa controversia costituisce "lite pendente" definibile ai sensi del D.P.R. n. 289 del 2002, art. 16.

    La presenza di sanzioni nell’avviso di liquidazione può conferirgli natura impositiva e rendere la controversia una lite pendente definibile secondo la disciplina del condono; la sola circostanza che l’atto segua accertamenti definitivi non basta a escluderlo.

Massime di principio

  • Per stabilire se un avviso di liquidazione sia definibile con un condono tributario, non basta guardare alla sua denominazione o al fatto che segua un accertamento definitivo: occorre esaminarne il contenuto concreto.
  • Se l’avviso irroga anche sanzioni, il giudice deve valutare la natura e le caratteristiche di tali sanzioni prima di concludere che l’atto abbia funzione esclusivamente riscossiva e non sia impositivo.
  • Una decisione che escluda la definibilità dell’atto senza confrontarsi con elementi potenzialmente decisivi, come le sanzioni irrogate, può essere cassata per motivazione insufficiente; la cassazione con rinvio non equivale però al riconoscimento definitivo del diritto al condono.

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