Sentenza del 08/07/2015 n. 14227 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva impugnato due avvisi di liquidazione INVIM straordinaria, n. 15224/02 per il 1991 e n. 15226/02 per il 1999, e i relativi dinieghi di condono. La CTR aveva ritenuto che gli avvisi, emessi dopo la definitività degli accertamenti, avessero funzione di mera riscossione e non fossero atti impositivi definibili ai sensi dell’art. 16 della L. n. 289/2002. In Cassazione la società ha contestato tale qualificazione e denunciato una motivazione contraddittoria e insufficiente, in particolare perché la CTR non aveva considerato che gli avvisi irrogavano anche sanzioni, né ne aveva esaminato natura e misura. Ha inoltre proposto altri due motivi relativi al merito degli avvisi.
La decisione
La Cassazione, con decisione depositata l’8 luglio 2015, ha accolto il primo e il secondo motivo: un avviso di liquidazione che irroga sanzioni è, secondo la giurisprudenza richiamata, atto impositivo e la controversia può costituire lite pendente definibile ai sensi dell’art. 16 della L. n. 289/2002. La CTR aveva escluso tale natura senza motivare sulla presenza e sulle caratteristiche delle sanzioni, rendendo la decisione non adeguatamente giustificata. Gli altri motivi, riguardanti il merito degli avvisi, sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, anche per la regolazione delle spese; non è stato quindi deciso definitivamente se il condono spettasse alla società.
Norme richiamate
Art. 16 della L. 27 dicembre 2002, n. 289
L'avviso di liquidazione che contenga l'irrogazione di sanzioni è da considerare, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, "atto impositivo" e la relativa controversia costituisce "lite pendente" definibile ai sensi del D.P.R. n. 289 del 2002, art. 16.
La presenza di sanzioni nell’avviso di liquidazione può conferirgli natura impositiva e rendere la controversia una lite pendente definibile secondo la disciplina del condono; la sola circostanza che l’atto segua accertamenti definitivi non basta a escluderlo.
Massime di principio
- Per stabilire se un avviso di liquidazione sia definibile con un condono tributario, non basta guardare alla sua denominazione o al fatto che segua un accertamento definitivo: occorre esaminarne il contenuto concreto.
- Se l’avviso irroga anche sanzioni, il giudice deve valutare la natura e le caratteristiche di tali sanzioni prima di concludere che l’atto abbia funzione esclusivamente riscossiva e non sia impositivo.
- Una decisione che escluda la definibilità dell’atto senza confrontarsi con elementi potenzialmente decisivi, come le sanzioni irrogate, può essere cassata per motivazione insufficiente; la cassazione con rinvio non equivale però al riconoscimento definitivo del diritto al condono.
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