Cassazione Civile, Ordinanza n. 27775/2021 del 12/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal diniego dell'Ufficio a rimborsare un credito IVA relativo all'anno d'imposta 2015. La contribuente aveva impugnato il diniego sostenendo, da un lato, la nullità dell'atto per mancato contraddittorio endoprocedimentale e, dall'altro, l'erroneità della riqualificazione, ai fini della disciplina delle società di comodo, del provento derivante dalla vendita nel 2015 di un immobile acquistato nel 1990: secondo la società quel provento doveva essere considerato ricavo e non plusvalenza, con conseguente superamento del test di operatività e diritto al rimborso IVA. La CTR aveva respinto l'appello ritenendo non necessario il contraddittorio per i tributi armonizzati in assenza di allegazione di un concreto pregiudizio difensivo e ritenendo corretta la qualificazione come plusvalenza della differenza attiva della cessione immobiliare, anche perché l'immobile risultava iscritto tra le immobilizzazioni, coincidente con la sede sociale e non indicato come rimanenza o esistenza finale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi di ricorso. Ha ritenuto infondato il primo perché, nei tributi armonizzati, la mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale comporta invalidità dell'atto solo se il contribuente indica in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere e dimostra che non sarebbero state pretestuose; nel caso concreto tale allegazione/prova mancava. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo perché la ricorrente, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una diversa lettura degli elementi di fatto e la rivalutazione della qualificazione del provento immobiliare, operazione preclusa in sede di legittimità; la CTR aveva comunque applicato correttamente i principi in tema di società di comodo e onere della prova contraria sulle condizioni oggettive che impediscono il raggiungimento del minimo di ricavi. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
È il vizio denunciato come violazione o falsa applicazione di legge nei due motivi di ricorso.
artt. 7, 10 e 12 L. 212/2000
Richiamati dalla ricorrente per sostenere la nullità del diniego per mancanza di contraddittorio endoprocedimentale.
artt. 3, 24, 53 e 97 Cost.
Invocati dalla ricorrente a sostegno della censura sul contraddittorio preventivo.
art. 30 L. 724/1994
La Corte ribadisce che la norma prevede una presunzione legale relativa di non operatività e consente la disapplicazione in presenza di oggettive situazioni ostative provate dal contribuente.
art. 30, comma 4-bis, L. 724/1994
Il contribuente deve dimostrare le oggettive condizioni che hanno impedito il raggiungimento del volume minimo di ricavi/proventi o delle operazioni rilevanti ai fini IVA, per ottenere la disapplicazione della disciplina antielusiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È posto a fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nei tributi armonizzati l'omissione del contraddittorio endoprocedimentale non determina automaticamente la nullità dell'atto: il contribuente deve allegare in modo concreto le difese che avrebbe potuto spendere e dimostrare che non sarebbero state meramente pretestuose.
- In tema di società di comodo, la disciplina dell'art. 30 L. 724/1994 opera come presunzione legale relativa di non operatività; per superarla, il contribuente deve provare specifiche ed oggettive circostanze impeditive, non dipendenti da una scelta imprenditoriale volontaria.
- La qualificazione di un provento come ricavo o plusvalenza, quando dipende dalla ricostruzione degli elementi fattuali e contabili del caso concreto, appartiene al giudizio di merito e non può essere rivisitata in cassazione sotto la sola veste della violazione di legge.
- La prova contraria richiesta per la disapplicazione della disciplina antielusiva non si esaurisce nell'allegazione di un asset o di un'attività potenzialmente produttiva di ricavi, ma richiede la dimostrazione delle ragioni oggettive che hanno impedito il conseguimento dei risultati minimi richiesti dalla legge.
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