Cassazione Civile, Ordinanza n. 04682/2024 del 21/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Una dipendente di un ente pubblico aveva agito per ottenere la retrodatazione della nomina a primo ricercatore a partire da una data anteriore, con ricostruzione della posizione giuridica ed economica, pagamento delle differenze retributive e risarcimento del danno da perdita di chance, sostenendo che il ritardo nell'assunzione le aveva impedito di partecipare a un concorso successivo per dirigenti di ricerca. Il Tribunale aveva riconosciuto solo in parte la domanda, retrodatando la nomina al 23.1.2006 e liquidando un danno da chance. La Corte d'appello aveva poi escluso la retrodatazione degli effetti del contratto in senso costitutivo, ma aveva confermato il risarcimento del danno da ritardo nella stipulazione del contratto, rigettando invece la domanda per perdita di chance. Nel ricorso per cassazione la ricorrente denunciava: 1) violazione dell'art. 63 d.lgs. 165/2001, per avere la Corte escluso il potere del giudice di costituire il rapporto di lavoro con retrodatazione degli effetti; 2) violazione dell'art. 437 c.p.c., per avere la Corte fondato il rigetto della chance su un fatto nuovo dedotto solo in appello dall'ente e per aver travisato il fatto costitutivo della domanda; 3) violazione degli artt. 1223, 2697, 2727, 2729 c.c. e 115-116 c.p.c., per avere negato la prova del danno da perdita di chance con un giudizio ex post e senza considerare le ulteriori utilità connesse alla partecipazione al concorso.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei tre motivi perché ha ritenuto il ricorso per cassazione tardivo. Ha applicato il termine lungo di sei mesi ex art. 327 c.p.c., osservando che la sentenza d'appello era stata pubblicata il 6.6.2017, che il giudizio di primo grado era iniziato nel 2011 e che quindi trovava applicazione la disciplina introdotta dalla l. 69/2009; ha inoltre rilevato che nelle cause di lavoro non opera la sospensione feriale. Poiché il ricorso era stato notificato l'8.1.2018, oltre la scadenza del termine semestrale, lo ha dichiarato inammissibile. Ha condannato la ricorrente alle spese in favore di entrambi i controricorrenti e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 63 d.lgs. n. 165/2001
Richiamato nei motivi per sostenere che il giudice del lavoro avrebbe potuto costituire il rapporto con retrodatazione degli effetti; la Corte non si pronuncia sul merito del principio perché dichiara il ricorso inammissibile per tardività.
art. 437 c.p.c.
Invocato per censurare l'utilizzo in appello di un fatto nuovo; anche su questo profilo la Corte non esamina il merito per la declaratoria di inammissibilità.
art. 1223 c.c.
Richiamato in relazione alla pretesa risarcitoria da perdita di chance e al nesso tra fatto dannoso e pregiudizio.
art. 2697 c.c.
Richiamato per contestare la ripartizione dell'onere probatorio in tema di danno da perdita di chance.
art. 2727 c.c.
Richiamato nei motivi in tema di presunzioni e prova del danno.
art. 2729 c.c.
Richiamato nei motivi in tema di presunzioni semplici per la dimostrazione della chance perduta.
art. 115 c.p.c.
Richiamato per lamentare il malgoverno del principio di non contestazione e della valutazione delle prove.
art. 116 c.p.c.
Richiamato per censurare la valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di merito.
art. 327 c.p.c.
Applicato come norma decisiva: per i giudizi soggetti alla disciplina introdotta dalla l. 69/2009, in assenza di notificazione della sentenza, il termine lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblicazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il mancato rispetto del termine lungo per proporre impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso, senza possibilità di esame dei motivi di merito.
- Nei giudizi di lavoro non opera la sospensione feriale dei termini processuali; la verifica della tempestività dell'impugnazione deve quindi essere effettuata senza tenere conto di tale sospensione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività, la Corte non si pronuncia sui motivi relativi al merito della controversia, alle violazioni processuali o alla prova del danno.
- In presenza di un'assunzione ritardata e di una domanda di perdita di chance, la questione della tempestività dell'impugnazione precede ogni valutazione sulla correttezza della qualificazione del danno o sulla prova del pregiudizio.
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