Sentenza n. 6095/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento - delle comunicazioni a mezzo e-mail di identico contenuto, ricevute tra il 30 giugno 2025 e il 10 luglio 2025 (doc.1), con le quali il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha negato ai ricorrenti la possibilità di presentare rinuncia all'istanza di riconoscimento del titolo estero sul sostegno, precludendogli di fatto l'iscrizione ai percorsi di formazione di cui all'art. 7 del D.L. 31 maggio 2024 n. 71, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2024 n. 106, in quanto hanno ricevuto un provvedimento di diniego di riconoscimento precedentemente al 31 maggio 2024, ancorché annullato dal Giudice Amministrativo; - delle FAQ n. 2, 4 e 13 pubblicate del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con particolare riferimento alla FAQ n. 13, nella parte in cui dichiara “non è possibile partecipare ai percorsi formativi nel caso in cui l'Amministrazione abbia concluso il procedimento mediante adozione di un provvedimento espresso prima del 1° giugno 2024” (doc.6) - per quanto di ragione, dell'avviso del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n.21907 del 4 giugno 2025, recanti le modalità e le tempistiche per l'espressione della rinuncia alla domanda di riconoscimento del titolo estero sul sostegno, ai fini della partecipazione dei percorsi INDIRE, ivi compresi i relativi allegati, nella parte in cui escluderebbero i ricorrenti; - per quanto di ragione, del Decreto Interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025, recante “Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità attivati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106” (doc.5), nella parte in cui non prevede espressamente la facoltà di iscrizione ai suddetti percorsi per i soggetti che, destinatari di un provvedimento di diniego di riconoscimento del titolo estero anteriore al 1° giugno 2024, abbiano ottenuto una sentenza di annullamento di tale diniego passata in giudicato; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi incluse, per quanto occorrer possa, le FAQ n. 2 e n. 4 pubblicate sul sito istituzionale del Ministero;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Comunicazioni ministeriali di diniego della rinuncia alle istanze di riconoscimento del titolo estero sul sostegno, FAQ ministeriali, avviso ministeriale sulle modalità di rinuncia e decreto interministeriale sui percorsi straordinari di specializzazione, nella parte preclusiva dell'accesso ai percorsi INDIRE
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti con titolo estero)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato collettivamente e cumulativamente le comunicazioni con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito aveva negato loro la possibilità di rinunciare alle istanze di riconoscimento del titolo estero sul sostegno e, conseguentemente, di partecipare ai percorsi straordinari di formazione previsti dall'art. 7 del d.l. n. 71/2024. Il diniego era fondato sul fatto che i procedimenti di riconoscimento fossero stati definiti con provvedimenti espressi anteriori al 1° giugno 2024, sebbene tali dinieghi fossero stati successivamente annullati dal giudice amministrativo. I ricorrenti hanno dedotto, anzitutto, l'ammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo, sostenendo l'omogeneità delle rispettive posizioni sostanziali e processuali. Hanno inoltre dedotto la violazione dell'art. 7 del d.l. n. 71/2024, l'eccesso di potere per travisamento dei presupposti e carenza assoluta di istruttoria, nonché la violazione e l'elusione del giudicato. È stata infine denunciata la violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento dell'amministrazione. La domanda cautelare è stata inizialmente respinta per il dubbio sull'omogeneità delle posizioni, ma il Consiglio di Stato ha riformato la decisione cautelare disponendo l'inserimento con riserva degli interessati nei percorsi formativi.
La decisione
Il TAR ha superato la questione dell'ammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo, ritenendo decisiva la questione sostanziale. Ha affermato che, quando un precedente diniego di riconoscimento del titolo estero sia stato annullato con sentenza del giudice amministrativo, il relativo procedimento non può considerarsi definitivamente concluso: esso deve ritenersi pendente, ai fini dell'art. 7 del d.l. n. 71/2024, fino alla definizione del procedimento riattivato in esecuzione del giudicato. L'annullamento giurisdizionale produce infatti un vincolo conformativo che impone all'amministrazione di riesaminare l'affare nella sua interezza. Ne consegue che i ricorrenti potevano presentare la rinuncia alle domande di riconoscimento e accedere ai percorsi straordinari INDIRE. Il TAR ha pertanto annullato i provvedimenti con cui era stata negata la rinuncia alle istanze di riconoscimento, con spese compensate.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106
La disposizione consente l'accesso a percorsi straordinari di specializzazione sul sostegno a chi abbia conseguito all'estero il relativo titolo in pendenza del procedimento di riconoscimento e rinunci all'istanza di riconoscimento. Il requisito della pendenza comprende anche i procedimenti riattivati a seguito dell'annullamento giurisdizionale di precedenti dinieghi.
art. 58 c.p.a.
Il TAR richiama la disposizione in relazione alla richiesta di revoca del decreto cautelare monocratico, respinta per l'assenza di mutamenti nelle circostanze o di fatti anteriori conosciuti successivamente.
art. 99 c.p.a.
null
art. 21-octies l. 241/1990
null
Massime di principio
- Ai fini dell'accesso ai percorsi straordinari previsti dall'art. 7 del d.l. n. 71/2024, il procedimento di riconoscimento di un titolo estero deve considerarsi pendente anche quando un precedente provvedimento espresso di diniego sia stato annullato dal giudice amministrativo e l'amministrazione debba riesercitare il potere in esecuzione del giudicato.
- L'annullamento giurisdizionale di un diniego amministrativo impedisce di considerare definitivamente concluso il procedimento originario quando residui l'obbligo dell'amministrazione di rinnovare l'istruttoria e la valutazione; il procedimento si riattiva e resta pendente fino alla sua nuova definizione.
- Il vincolo conformativo derivante dall'annullamento giurisdizionale impone all'amministrazione di riesaminare l'affare nella sua interezza e non consente di trattare il precedente diniego annullato come fatto impeditivo dell'esercizio delle facoltà riconosciute dalla normativa sopravvenuta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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