Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3644/2026 - Milano, Sezione 3

per l’annullamento del provvedimento di rigetto recante n. -OMISSIS- emesso in data 17 marzo 2026 e notificato, mediante PEC e area riservata dal Portale Servizi ALI al ricorrente, in pari data, recante il rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato non stagionale.

Giustizia amministrativa202601879

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato non stagionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva presentato domanda di conversione del permesso stagionale dopo avere ottenuto il nulla osta dello Sportello unico per l’immigrazione. A seguito dell’avvio di un procedimento di autotutela, l’Amministrazione aveva inizialmente contestato la mancanza o l’inadeguatezza di documentazione relativa all’alloggio, la scadenza della dichiarazione di ospitalità, l’assenza dei documenti del soggetto ospitante e la mancata risultanza anagrafica del lavoratore e dell’ospitante. Il provvedimento finale, tuttavia, aveva fondato il rigetto esclusivamente sulla circostanza che il richiedente non risultava residente nella provincia competente e che dal modello Unilav emergeva un domicilio in altro Comune. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 9, e 24, comma 10, d.lgs. 286/1998, nonché contraddittorietà e illogicità manifesta, sostenendo che l’iscrizione anagrafica nella provincia non costituisce requisito per la conversione. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione delle medesime disposizioni e dell’art. 10 l. 241/1990, nonché contraddittorietà, illogicità manifesta ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, lamentando l’omessa valutazione della documentazione trasmessa in risposta al preavviso, inclusa l’attestazione di idoneità alloggiativa. Il TAR ha inoltre rilevato d’ufficio che, dopo il rilascio del nulla osta, l’Amministrazione avrebbe dovuto eventualmente esercitare il potere di revoca, e non rigettare una domanda già favorevolmente valutata; ha altresì escluso che la relazione amministrativa potesse introdurre successivamente nuove ragioni ostative non indicate nel provvedimento finale.

La decisione

Il ricorso è stato accolto con sentenza semplificata e il provvedimento impugnato è stato annullato. Il TAR ha ritenuto assorbente il primo motivo. L’art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998 consente al lavoratore stagionale che abbia svolto almeno tre mesi di attività lavorativa regolare e al quale sia offerto un contratto subordinato a tempo determinato o indeterminato di chiedere la conversione del permesso. Secondo il giudice, l’unica condizione specifica per la conversione è l’avvenuto svolgimento dell’attività lavorativa stagionale per almeno tre mesi, unitamente all’effettività del nuovo rapporto di lavoro; lo straniero deve inoltre dimostrare i requisiti per il rilascio del permesso, ma non deve possedere il requisito, estraneo alla previsione normativa, della residenza nella provincia dello Sportello unico. Poiché i requisiti sostanziali non erano contestati e l’Amministrazione aveva già rilasciato il nulla osta, la mancata residenza provinciale non poteva giustificare il rigetto della conversione né la revoca del nulla osta. Il TAR ha anche escluso l’integrazione postuma della motivazione mediante la relazione amministrativa, rilevando che le ulteriori ragioni relative all’alloggio non erano state riprodotte nel provvedimento finale. Le spese sono state compensate; è stata rimessa a separato decreto la liquidazione del compenso del difensore per il patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998

    il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l’immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato

    La disposizione individua i presupposti sostanziali della conversione nel regolare svolgimento di almeno tre mesi di attività lavorativa stagionale e nell’offerta effettiva di un nuovo contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato; la residenza nella provincia dello Sportello unico non costituisce requisito ulteriore.

  • art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998

    Richiamato unitamente all’art. 24, comma 10, quale disposizione applicabile al rilascio e alla conversione del permesso di soggiorno; dal testo emerge che lo straniero deve dimostrare i requisiti per il rilascio del permesso, senza che possa essergli imposto il requisito della residenza provinciale.

  • art. 10 l. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla documentazione prodotta a seguito del preavviso; la censura non è stata esaminata perché il primo motivo è stato ritenuto fondato e assorbente.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998, richiede lo svolgimento regolare di almeno tre mesi di attività lavorativa stagionale e l’effettività dell’offerta di un contratto subordinato a tempo determinato o indeterminato, oltre alla sussistenza dei requisiti per il rilascio del permesso; non può essere subordinata alla residenza dello straniero nella provincia dello Sportello unico per l’immigrazione.
  • Quando l’Amministrazione abbia già rilasciato il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno e intenda rimettere in discussione tale esito, deve esercitare, ove ne ricorrano i presupposti, il potere di revoca del nulla osta, non può limitarsi a rigettare la domanda di conversione già favorevolmente valutata.
  • Le ragioni ostative devono risultare dal provvedimento finale: l’Amministrazione non può integrare postumamente la motivazione dell’atto impugnato mediante una successiva relazione amministrativa, introducendo cause ostative non indicate nel provvedimento.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoAutotutela
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.