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Sentenza

Sentenza n. 989/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501163

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo e avvio delle procedure espulsive

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, presente in Italia dal 2008 per ricongiungimento familiare e titolare dal 2016 di una ditta individuale nel commercio al dettaglio di abbigliamento, ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno richiesto il 23 gennaio 2024. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione. In particolare, ha contestato che la Questura avesse valorizzato esclusivamente l’insufficienza dei redditi dichiarati per il 2023, senza considerare le difficoltà economiche dovute alla concorrenza nel settore e alle sue condizioni di salute, la ripresa dell’attività nel 2025, il reddito prodotto dal figlio convivente e titolare di permesso di soggiorno, nonché la lunga permanenza in Italia, la situazione familiare e l’esigenza di preservare l’unità del nucleo familiare. La Questura aveva preannunciato il diniego ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990, indicando la carenza della documentazione reddituale; dopo la documentazione prodotta dall’interessata, aveva comunque rigettato l’istanza ritenendo non raggiunta la soglia reddituale richiesta e non dimostrate prospettive future concrete di adeguamento del reddito. La documentazione relativa ai redditi del 2025 e del figlio è stata prodotta soltanto in giudizio.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo legittimo il diniego. Ha applicato gli artt. 4, comma 3, 5, comma 5, e 26, comma 3, del d.lgs. 286/1998 e l’art. 13, comma 2, del d.P.R. 394/1999. Per il periodo d’imposta 2023 la ricorrente aveva dichiarato un reddito complessivo di euro 2.631,00, inferiore al livello minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, richiesto per il lavoro autonomo. Le prospettive reddituali dell’impresa per il 2025 e il reddito del figlio non potevano essere valutati come vizi del provvedimento perché documentati soltanto in sede giudiziale e successivamente all’adozione del diniego. La legittimità dell’atto deve essere verificata con riferimento alla situazione esistente al momento della sua emanazione; la produzione tardiva non rende illegittimo un provvedimento originariamente legittimo e non impone all’amministrazione di procedere al riesame in autotutela. In ogni caso, il reddito del figlio, pari a euro 6.270,42, sommato a quello della ricorrente, non avrebbe raggiunto la soglia richiesta tenendo conto della composizione del nucleo familiare e dell’assenza di prova di redditi prodotti dagli altri componenti. Le esigenze relative all’unità familiare potranno essere fatte valere mediante una nuova istanza amministrativa. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    l’Italia [...] consentirà l’ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno [...] Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti

    La disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti costituisce requisito per l’ingresso e il soggiorno dello straniero.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato

    Il venir meno dei requisiti reddituali richiesti legittima il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno.

  • art. 26, comma 3, d.lgs. 286/1998

    Il lavoratore non appartenente all’Unione europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria

    Per il soggiorno per lavoro autonomo è necessario dimostrare un reddito annuo da fonti lecite superiore alla soglia prevista dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

  • art. 13, comma 2, d.P.R. 394/1999

    la documentazione attestante la disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico, può essere accertata d’ufficio sulla base di una dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa [...] con la richiesta di rinnovo

    Nel procedimento di rinnovo la disponibilità reddituale può essere accertata d’ufficio sulla base della dichiarazione sostitutiva presentata con la domanda.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La Questura ha utilizzato il preavviso di rigetto per segnalare la carenza della documentazione reddituale e consentire all’interessata di presentare osservazioni e documenti.

Massime di principio

  • Nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, lo straniero deve dimostrare un reddito annuo da fonti lecite superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria; il mancato raggiungimento della soglia legittima il diniego del rinnovo ai sensi degli artt. 5, comma 5, e 26, comma 3, del d.lgs. 286/1998.
  • La legittimità del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere valutata sulla base della situazione e della documentazione disponibili al momento dell’adozione del provvedimento; documenti prodotti soltanto in giudizio non possono rendere illegittimo un atto che era legittimo quando emanato.
  • La produzione tardiva della documentazione reddituale non obbliga l’amministrazione a revocare o riesaminare d’ufficio un diniego legittimamente adottato; l’eventuale riesame in autotutela resta una scelta discrezionale dell’amministrazione.
  • Ai fini della verifica del requisito reddituale, la considerazione dei redditi dei familiari conviventi non consente di superare la soglia normativa se, avuto riguardo alla composizione del nucleo familiare, la somma dei redditi documentati resta insufficiente e non risultano provati redditi degli altri componenti.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoAutotutela
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieRinnovo e requisito reddituale
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneAutotutela decisoriaPartecipazione procedimentale

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