Ordinanza n. 5/2026 - Bari, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - degli atti (bando; disciplinare; CSA; Piano Industriale; determina a contrarre; ecc.) relativi alla procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio di "spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero territorio dell'ARO 4 Bari - Provincia di Bari" - CIG: B916CCBDA1; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ivi compresi, ove occorra, la risposta ai chiarimenti. Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti, depositati il 27 dicembre 2025: - la risposta ai chiarimenti e l’“AVVISO DI RETTIFICA DEL BANDO, DEL DISCIPLINARE, DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO, DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA E DI PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE” del 22.12.2025, nella parte in cui conferma il requisito relativo alla capacità tecnica e professionale, già stabilito nel disciplinare di gara.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura aperta per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nell'intero territorio dell'ARO 4 Bari, nonché successivi atti di rettifica e proroga dei termini
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il bando, il disciplinare, il capitolato speciale, il piano industriale, la determina a contrarre, la documentazione tecnica e gli atti connessi relativi alla gara per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani nell'ARO 4 Bari. Con motivi aggiunti ha contestato la risposta ai chiarimenti e l'avviso di rettifica e proroga del 22 dicembre 2025, nella parte in cui è stato confermato il requisito di capacità tecnica e professionale previsto dal punto 8.3.2 del disciplinare. Dalla motivazione emergono, in particolare, censure concernenti la sproporzionalità e l'incongruità del requisito tecnico-professionale e l'illegittima mancata suddivisione dell'appalto in lotti. È stata inoltre dedotta la sussistenza di un danno grave e irreparabile derivante dalla prosecuzione della procedura.
La decisione
Il TAR, nella sommaria valutazione propria della fase cautelare e tenendo conto delle sopravvenienze intervenute durante la gara, ha ritenuto che il ricorso e i motivi aggiunti, per le questioni sulle quali permaneva l'interesse cautelare, non presentassero elementi sufficienti di fondatezza. Ha giudicato non manifestamente sproporzionato né incongruo il requisito di capacità tecnica e professionale previsto dal disciplinare, in rapporto al valore economico e alla complessità organizzativa e gestionale del servizio, da svolgersi su un territorio vasto e disomogeneo comprendente sette comuni e oltre 170.000 abitanti. Ha ritenuto giustificata la mancata suddivisione in lotti, in ragione dell'esigenza di una gestione unitaria e aggregata e di uniformità nell'erogazione del servizio. Quanto al periculum in mora, nel bilanciamento degli interessi ha attribuito prevalenza all'interesse pubblico al sollecito avvio della gara, anche in considerazione delle modifiche tariffarie e retributive derivanti dalle più recenti determinazioni ARERA. Ha quindi respinto la domanda cautelare, fissando l'udienza pubblica di merito al 10 marzo 2026 e compensando le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, mediante valutazione preliminare del fumus boni iuris e del danno grave e irreparabile, nonché bilanciamento degli interessi contrapposti.
Determinazioni ARERA
Le più recenti determinazioni dell'ARERA sono state considerate come elementi sopravvenuti rilevanti nel bilanciamento degli interessi, in relazione alle modifiche tariffarie e retributive e all'esigenza di avviare sollecitamente la gara.
Massime di principio
- In sede cautelare, la verifica della fondatezza delle censure è necessariamente preliminare e sommaria; la misura cautelare può essere negata quando, alla luce delle sopravvenienze intervenute nella procedura, le questioni per le quali permane interesse non presentino sufficienti elementi di fondatezza.
- Un requisito di capacità tecnica e professionale previsto dalla lex specialis non è sproporzionato o incongruo quando sia ragionevolmente correlato al valore economico dell'appalto e alla sua oggettiva complessità organizzativa e gestionale, anche in relazione all'estensione territoriale del servizio e alla popolazione interessata.
- La mancata suddivisione di un appalto in lotti può essere giustificata dall'esigenza di assicurare una gestione unitaria e aggregata del servizio e la massima uniformità delle prestazioni, ove tali esigenze risultino coerenti con l'oggetto della gara.
- Nel giudizio cautelare, l'interesse pubblico al sollecito avvio di una procedura di gara può prevalere sul pregiudizio prospettato dal ricorrente, soprattutto quando sopravvenienze regolatorie incidano sulle tariffe e sui costi retributivi del servizio.
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