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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07146/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001 proposta per l'irragionevole durata di un fallimento. La parte privata aveva chiesto l'indennizzo per la durata della procedura fallimentare di una società, dichiarata nel 2008 e chiusa nel 2021. Nella fase monitoria la Corte d'appello aveva emesso decreto di accoglimento, ma il ricorso era stato notificato al Ministero dell'economia e delle finanze, mentre il decreto risultava emesso nei confronti del Ministero della giustizia. In opposizione i due ministeri deducevano, da un lato, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del contraddittorio, sostenendo che il giudice non potesse sostituire d'ufficio il soggetto passivo indicato dalla parte; dall'altro, l'inefficacia del decreto per mancata notifica al Ministero della giustizia nel termine di trenta giorni. La Corte d'appello aveva respinto l'opposizione, ritenendo sanabile l'errore di identificazione del ministero ex art. 4 L. n. 260/1958 e non dichiarando inefficace il decreto. In cassazione i ministeri riproponevano i due motivi, censurando l'applicazione dell'art. 4 L. n. 260/1958 e dell'art. 5 L. n. 89/2001, nonché la ritenuta possibilità di sanare d'ufficio il vizio della domanda e della notificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha affermato che, nel procedimento per equa riparazione, l'opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 non è un mezzo d'impugnazione limitato ai motivi, ma una fase a contraddittorio pieno dello stesso procedimento. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 4 L. n. 260/1958 per l'errore nell'individuazione del ministero, precisando che l'errore di identificazione tra distinte soggettività pubbliche patrocinate dall'Avvocatura dello Stato impone la fissazione di un termine per la rinnovazione della notifica e la corretta instaurazione del contraddittorio, senza comportare l'inammissibilità della domanda. Ha inoltre escluso che, in presenza di notifica eseguita al ministero erroneamente indicato, potesse dichiararsi l'inefficacia del decreto, poiché la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo rileva solo ai fini dell'opposizione tardiva e non per ottenere la declaratoria di inefficacia. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese e alle somme ex art. 96 c.p.c.; la Corte ha anche precisato che non si applica il raddoppio del contributo unificato nelle controversie di equa riparazione.

Norme richiamate

  • art. 3 L. n. 89/2001

    individua il soggetto passivo corretto della domanda di equa riparazione quando il procedimento presupposto si è svolto davanti al giudice ordinario; l'errore di indicazione del ministero è suscettibile di sanatoria tramite rinnovazione della notifica

  • art. 5-ter L. n. 89/2001

    l'opposizione al decreto di equa riparazione è una fase a contraddittorio pieno del medesimo procedimento, non un'impugnazione limitata ai motivi

  • art. 4 L. n. 260/1958

    l'errore di identificazione tra diverse soggettività pubbliche assistite dall'Avvocatura dello Stato non comporta inammissibilità ma impone la rinnovazione dell'atto entro un termine fissato dal giudice, previa eccezione della parte interessata

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti a tutela del contraddittorio; la Corte lo considera non violato perché l'opposizione ha consentito il pieno contraddittorio sulla pretesa

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude che la decisione abbia illegittimamente alterato la domanda in modo rilevante

  • art. 24 Cost.

    richiamato in relazione al diritto di difesa, ma la Corte ritiene che il diritto sia stato garantito dalla successiva fase di opposizione

  • art. 153 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere che la rimessione in termini presuppone istanza di parte; la Corte non accoglie la censura alla luce della disciplina speciale richiamata

  • art. 5 L. n. 89/2001

    la notifica del decreto entro trenta giorni rileva ai fini dell'efficacia, ma la nullità della notificazione non conduce alla declaratoria di inefficacia nei termini prospettati dai ricorrenti

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    in caso di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., è possibile la condanna alla somma ulteriore; la Corte la applica ai ricorrenti

  • art. 380-bis c.p.c.

    procedimento di definizione accelerata dei ricorsi; la Corte decide in conformità alla proposta e applica le conseguenze sanzionatorie previste

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte precisa che non si applica al giudizio di equa riparazione

Massime di principio

  • Nel procedimento per equa riparazione, l'opposizione al decreto monitorio introduce una fase a contraddittorio pieno sul medesimo rapporto sostanziale, sicché possono essere esaminate anche questioni di rito e di legittimazione soggettiva.
  • L'errore nell'individuazione del ministero destinatario della domanda o della notificazione, quando riguardi distinte soggettività di diritto pubblico patrocinate dall'Avvocatura dello Stato, non determina automaticamente l'inammissibilità o l'inefficacia dell'atto, ma impone la rinnovazione della notificazione entro il termine fissato dal giudice.
  • La nullità della notificazione di un decreto ingiuntivo non equivale di per sé a inefficacia del decreto: essa rileva, in linea generale, ai fini della eventuale opposizione tardiva, mentre la declaratoria di inefficacia è riservata ai casi di mancata notifica o notificazione giuridicamente inesistente.
  • Nel procedimento ex L. n. 89/2001, il giudice può far valere la disciplina speciale sulla rinnovazione della notifica per assicurare l'effettività del contraddittorio, senza che ciò integri una indebita sostituzione d'ufficio della domanda o una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • Quando il ricorso per cassazione è definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., può essere disposta la condanna della parte ricorrente anche alle somme aggiuntive previste dall'art. 96 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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