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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-516/16

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 20 dicembre 2017. — Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse eGen contro Agrarmarkt Austria. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht. — Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Programma operativo nel settore degli ortofrutticoli – Regolamento (CE) n. 1234/2007, come modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008 – Articoli 103 ter, 103 quinquies e 103 octies – Aiuto finanziario dell’Unione europea – Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 – Articolo 60 e allegato IX, punto 23 – Investimenti realizzati nelle aziende e/o nei locali dell’organizzazione di produttori – Nozione – Legittimo affidamento – Certezza del diritto. — Causa C-516/16

Giurisprudenza europea62016CJ0516

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito l’interpretazione del divieto di ammissibilità degli investimenti "realizzati altrove che nelle aziende e/o nei locali" dell’organizzazione di produttori. Ha stabilito che il criterio decisivo non è la mera proprietà del suolo, ma il controllo esclusivo dell’organizzazione sull’azienda o sul locale in cui l’investimento è collocato. Ha inoltre escluso che il legittimo affidamento possa impedire il recupero dell’aiuto indebitamente concesso, pur riconoscendo che la certezza del diritto può rilevare nel recupero secondo le condizioni del diritto nazionale e nel rispetto dell’interesse dell’Unione.

Aiuti UE ai programmi operativi ortofrutticoli: ammissibilità di un investimento in un impianto collocato su terreno di terzi e recupero dell’aiuto indebitamente versato.

La questione giuridica

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se nel regime degli aiuti per i programmi operativi ortofrutticoli: i) un investimento collocato su terreno di proprietà di un terzo ma utilizzato dall’organizzazione di produttori sia comunque ammissibile; ii) l’organizzazione potesse invocare il legittimo affidamento e la certezza del diritto per conservare l’aiuto già percepito; iii) fosse necessario rispondere anche sulle questioni relative al metodo di calcolo del valore della produzione commercializzata, alla promozione della trasformazione dei prodotti ortofrutticoli e alla validità di alcune disposizioni dei regolamenti applicabili.

Principio di diritto

Nel regime dei programmi operativi ortofrutticoli, l’allegato IX, punto 23, del regolamento di esecuzione n. 543/2011 va interpretato nel senso che non basta, di per sé, che un investimento sia collocato su un terreno di proprietà di un terzo per escluderne l’ammissibilità; l’esclusione opera quando l’investimento è realizzato in aziende o locali non sottoposti, in diritto e in fatto, al controllo esclusivo dell’organizzazione di produttori, con possibilità di utilizzo a vantaggio di terzi. In una situazione in cui l’aiuto è stato concesso in contrasto con tale disposizione, l’organizzazione non può invocare il legittimo affidamento per impedire il diniego del saldo e il recupero delle somme già versate; inoltre, la certezza del diritto può essere richiamata solo secondo le condizioni del diritto nazionale applicate in modo non discriminatorio, senza compromettere l’interesse finanziario dell’Unione e solo se è provata la buona fede del beneficiario.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1234/2007
  • Articoli 103 ter, 103 quater, 103 quinquies, 103 octies del regolamento (CE) n. 1234/2007
  • Regolamento (CE) n. 1580/2007
  • Articolo 21, paragrafo 1, lettera i), articolo 52, paragrafo 6, lettera a), articoli 65, 66, 69 e 70 del regolamento (CE) n. 1580/2007
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011
  • Articolo 50, paragrafo 3, lettera d), articolo 51, paragrafo 7, articoli 60, 64, 65, 68, 69 e 70 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011
  • Allegato IX, punto 23, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011
  • Regolamento (UE) n. 1308/2013
  • Articolo 231, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013
  • Regolamento (CE) n. 1290/2005
  • Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005
  • Regolamento (UE) n. 1306/2013
  • Articolo 58, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013

Investimento in una linea di trasformazione e aiuti ai programmi operativi ortofrutticoli

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesverwaltungsgericht (Austria) in una controversia tra un’organizzazione di produttori ortofrutticoli e l’AMA, in materia di ammissibilità di un investimento finanziato nell’ambito di un programma operativo 2010-2014. Il nodo centrale è se una linea di trasformazione collocata su un terreno di terzi, ma utilizzata dall’organizzazione, rientri tra gli investimenti sovvenzionabili e quali siano gli effetti dell’eventuale approvazione amministrativa precedente.

Fatti e procedimento principale

L’ETG aveva ottenuto l’approvazione di un programma operativo per il periodo 2010-2014 e aveva incluso tra le azioni finanziate l’acquisto di una linea per trasformare spinaci freschi in spinaci surgelati. La linea era stata installata nell’area aziendale di Ardo Austria Frost GmbH, partner contrattuale dell’ETG, in forza di un contratto di prestito per l’installazione e l’impiego dei macchinari, mentre l’impiego avveniva sotto la vigilanza e responsabilità dell’ETG.

Nel 2015 l’AMA ha ritenuto l’investimento non ammissibile ai sensi dell’allegato IX, punto 23, del regolamento di esecuzione n. 543/2011, ha negato il saldo dell’aiuto per il 2014 e ha ordinato la restituzione dell’aiuto già percepito. Il giudice nazionale ha dubitato del diritto applicabile e della validità/interpretazione di varie disposizioni, nonché della possibilità di far valere legittimo affidamento e certezza del diritto.

Normativa rilevante

La Corte ricorda il quadro della politica ortofrutticola comune nel regolamento n. 1234/2007, in particolare:

  • articolo 103 ter: fondo di esercizio finanziato dai contributi dei soci e dall’aiuto UE;
  • articolo 103 quater: obiettivi dei programmi operativi;
  • articolo 103 quinquies: limiti e intensità dell’aiuto;
  • articolo 103 octies: approvazione dei programmi operativi e erogazione dell’aiuto in funzione delle spese sostenute.

Per l’attuazione sono rilevanti il regolamento n. 1580/2007 e, soprattutto, il regolamento di esecuzione n. 543/2011, in particolare:

  • articolo 50, paragrafo 3, lettera d), sul valore della produzione commercializzata;
  • articolo 51, paragrafo 7, sul periodo di riferimento;
  • articolo 60, paragrafi 1, 6 e 7, sull’ammissibilità delle azioni;
  • articolo 64 e 65, su approvazione e modifiche dei programmi operativi;
  • articoli 68, 69 e 70, su importo approvato dell’aiuto, domande e pagamento;
  • allegato IX, punto 23, sugli investimenti non sovvenzionabili.

Questione decisiva: portata dell’allegato IX, punto 23

La Corte interpreta l’allegato IX, punto 23, del regolamento n. 543/2011 in combinato con l’articolo 60, paragrafo 1. Essa afferma che il testo non va letto in senso meramente proprietario: la semplice circostanza che il terreno appartenga a un terzo non basta, da sola, a far scattare l’inammissibilità.

Tuttavia, la disposizione esclude gli investimenti realizzati in aziende o locali che non siano sottoposti, in diritto e in fatto, al controllo esclusivo dell’organizzazione di produttori. Il punto centrale è evitare che l’investimento possa essere utilizzato anche a vantaggio di terzi, in contrasto con la finalità del sostegno pubblico e con la tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

Nel caso concreto, la linea di trasformazione era collocata su un terreno appartenente ad Ardo, soggetto terzo rispetto all’ETG, e non risultava quindi installata in un’unità sotto il controllo esclusivo dell’organizzazione. La Corte conclude perciò che il criterio di non ammissibilità era correttamente applicato.

Legittimo affidamento e recupero dell’aiuto

La Corte esclude che l’ETG possa invocare il principio di tutela del legittimo affidamento per impedire il rifiuto del saldo e la ripetizione dell’aiuto già versato. Anche se l’autorità nazionale aveva approvato il programma operativo conoscendo le concrete modalità di installazione e utilizzo dell’impianto, essa non poteva validamente impegnare lo Stato membro in un trattamento contrario al diritto dell’Unione.

La Corte richiama il principio per cui il beneficiario non può far valere il legittimo affidamento contro una disposizione precisa del diritto dell’Unione. In materia di PAC, le autorità nazionali devono recuperare le somme indebitamente o irregolarmente erogate.

Certezza del diritto

Quanto alla quarta questione, la Corte precisa che l’interpretazione di una norma UE si applica, in linea di principio, anche ai rapporti sorti prima della sentenza. La limitazione temporale degli effetti di una sentenza interpretativa è eccezionale e richiede, tra l’altro, prova di gravi ripercussioni economiche e buona fede degli operatori.

Nel caso concreto, la richiesta di limitazione non è stata accolta perché il governo austriaco non ha fornito dati sufficienti sul rischio di gravi ripercussioni economiche. La Corte aggiunge che il principio della certezza del diritto può essere preso in considerazione nel recupero degli aiuti, ma solo se le condizioni sono quelle applicate ai recuperi nazionali, se l’interesse dell’Unione è pienamente considerato e se la buona fede del beneficiario è comprovata.

Questioni non esaminate

La Corte non risponde alle questioni sulla classificazione dei prodotti trasformati, sul metodo di calcolo del valore della produzione commercializzata e sulla validità di alcune disposizioni dei regolamenti richiamati, perché tali questioni sono divenute irrilevanti alla luce della soluzione data sulla non ammissibilità dell’investimento.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

  • l’allegato IX, punto 23, del regolamento di esecuzione n. 543/2011 va interpretato nel senso che la mera ubicazione dell’investimento su terreno di terzi non basta a escludere l’aiuto, ma l’esclusione opera se l’investimento non è in azienda o locali sotto controllo esclusivo dell’organizzazione di produttori;
  • il principio di tutela del legittimo affidamento non osta al diniego del saldo e al recupero dell’aiuto già versato in una situazione di aiuto concesso indebitamente;
  • in mancanza di limitazione temporale, il diritto dell’Unione non esclude che il principio della certezza del diritto sia preso in considerazione per evitare la ripetizione dell’aiuto, purché ricorrano condizioni rigorose e sia dimostrata la buona fede del beneficiario.

Implicazioni operative

Per gli operatori del settore ortofrutticolo, la sentenza evidenzia che la localizzazione fisica dell’investimento e il controllo effettivo dell’infrastruttura sono elementi decisivi per l’ammissibilità del sostegno. Per i difensori e i consulenti fiscali/contabili, la decisione conferma che approvazioni amministrative incompatibili con il diritto UE non consolidano diritti all’aiuto e non impediscono il recupero delle somme, salvo il rispetto delle regole nazionali sul recupero e la prova della buona fede.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatiaiuti finanziari ueprogrammi operativi ortofrutticolilegittimo affidamento e certezza del diritto

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