Cassazione Penale, Sentenza n. 10952/2023 del 14/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricciardi impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la sua responsabilità per bancarotta fraudolenta impropria in relazione alla distrazione e dissipazione di 48.732,10 euro della Rima Recognition Products s.r.l. (45.540,90 euro ritenuti spese personali non giustificabili e 3.191,20 euro di crediti non giustificati verso SEAREI s.r.l.). In Cassazione il ricorrente deduceva travisamento della motivazione e violazione di norme processuali (artt. 192, 533, 603 c.p.p.), lamentando che le fatture da lui depositate giustificassero tutte le spese e che la Corte territoriale non avesse valutato correttamente l inerenza e la congruità delle spese rispetto all attivita societaria, oltre a non avere disposto approfondimenti istruttori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i profili dedotti in Cassazione fossero diversi da quelli effettivamente proposti in appello (in appello si era contestato il dolo e quindi l elemento soggettivo; in Cassazione si contestava invece il profilo oggettivo dell inerenza e della congruità delle spese), sicché non era ammissibile formulare in sede di legittimità censure non sollevate in sede d appello. In ogni caso la Corte ha condiviso la valutazione dei giudici di merito circa la sostanziale inattività della società, l esposizione debitoria e l abnormità delle spese, nonché l irrilevanza della valutazione sommaria della curatrice per giustificare le spese. Il ricorso è quindi inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge fallimentare
art. 216, comma 1, n. 1; art. 219; art. 223
Le norme sono state richiamate per configurare il reato di bancarotta fraudolenta impropria per dissipazione o distrazione di beni sociali; la sentenza ha ritenuto integrata la condotta di dissipazione rispetto alla funzione di garanzia patrimoniale
codice di procedura penale
Richiamato in relazione ai limiti della valutazione probatoria e ai profili di motivazione
codice di procedura penale
Richiamato tra le norme processuali invocate dal ricorrente in relazione alla motivazione
codice di procedura penale
Regola i poteri istruttori del giudice d appello nel rito abbreviato; la Corte ha ricordato la limitata facoltà delle parti e i poteri officiosi del giudice, che non sono esercitati automaticamente e che il mancato esercizio non integra di per sé vizio di cui all art. 606 c.p.p.
codice di procedura penale
Richiamato per il principio che in Cassazione non possono essere proposte per la prima volta doglianze non previamente dedotte in appello, con conseguente inammissibilità
codice di procedura penale
Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso
disposizioni di attuazione codice di procedura penale
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti formali dei motivi di ricorso e all enunciazione sintetica richiesta
decreto legge 127/2020
Richiamato come norma che ha consentito il deposito della requisitoria e delle conclusioni in forma scritta e che disciplina trattazione senza intervento delle parti in Cassazione in quel periodo
decreto legge 105/2021
Provvedimento citato per la proroga della disciplina emergenziale relativa alla trattazione senza intervento delle parti
TUIR
Richiamato dalla difesa quale criterio fiscale di inerenza delle spese, che però la Corte ha ritenuto non convincente alla luce della crisi aziendale e dell abnormità degli esborsi
codice di procedura penale
Richiamato nel ragionamento sulla a-specificità dei motivi e il rischio di inammissibilità per non aver precisato i limiti della devoluzione
Massime di principio
- In Cassazione non è ammesso sollevare per la prima volta censure di fatto o vizi della motivazione non dedotti in appello: le doglianze devono essere coerenti con i motivi già prospettati al giudice d appello
- Nei giudizi celebrati con rito abbreviato d appello la parte ha limitate possibilità di ottenere integrazioni probatorie; il giudice può esercitare poteri officiosi solo se ritenuto assolutamente necessario e non vi è un diritto automatico alla prova
- La mera produzione tardiva di documenti che avrebbero dovuto essere tempestivamente prodotti può indebolire la richiesta di approfondimento istruttorio e la valutazione della loro attendibilità
- Per qualificare spese come inerenti l attivita sociale occorre non solo la documentazione formale (fatture) ma anche un quadro economico aziendale che giustifichi la spesa: in presenza di sostanziale inattività e debiti rilevanti spese rilevanti possono essere ritenute abnormi e dissipative
- La cosiddetta doppia conformità tra sentenze di primo e secondo grado consente alla Cassazione di leggere le motivazioni congiuntamente; se le decisioni di merito formano un corpo argomentativo coerente, il sindacato di legittimità è più limitato
- Il ricorrente rischia la condanna alle spese e all imputazione di responsabilità economica (Cassa delle ammende) se il ricorso è inammissibile per colpa o per motivi incontestabilmente infondati
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