Sentenza n. 7452/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. V, n. 850/2026, che ha disposto l’ottemperanza delle precedenti sentenze sui capi relativi alle spese e ha condannato il Ministero alle spese del terzo giudizio di ottemperanza
Esito
Favorevole al resistente (difensori antistatari)
Prevale il privato
La controversia
Il Ministero della Giustizia ha appellato la sentenza del TAR Campania n. 850/2026 limitatamente alla condanna alle spese. Ha sostenuto che il provvedimento di primo grado, adottato in esito a un reclamo relativo all’esecuzione di una precedente sentenza di ottemperanza, avesse natura meramente ordinatoria e non decisoria e fosse quindi insuscettibile di contenere una nuova condanna alle spese. A sostegno ha richiamato l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato, tra l’altro, nella sentenza n. 10096/2025.
La decisione
L’appello è respinto. Il Consiglio di Stato ricostruisce la sequenza: la sentenza TAR n. 6499/2022 aveva ordinato l’ottemperanza di un decreto del giudice ordinario in materia di legge Pinto e condannato il Ministero alle spese, con distrazione ai difensori; rimasto ineseguito il capo sulle spese, era stato promosso un autonomo giudizio di ottemperanza, definito dalla sentenza n. 3522/2025, anch’essa rimasta ineseguita quanto alle spese. Il successivo giudizio, concluso con la sentenza n. 850/2026, non costituiva un mero incidente di esecuzione: aveva per oggetto anche una nuova e autonoma verifica dell’inottemperanza delle precedenti pronunce sui capi relativi alle spese. La decisione aveva dunque natura decisoria, almeno in parte, e poteva e doveva provvedere sulle spese di quel giudizio. Il caso è distinto da quello della sentenza n. 10096/2025, in cui il reclamo si era limitato alla sostituzione del commissario ad acta nell’ambito di un giudizio di ottemperanza già pendente. Spese del grado d’appello compensate per la peculiarità delle questioni.
Massime di principio
- Il procedimento promosso per ottenere l’esecuzione di una precedente pronuncia di ottemperanza, rimasta a sua volta ineseguita, costituisce un nuovo giudizio di ottemperanza quando comporta un’autonoma decisione sulla persistente inottemperanza; non è un mero incidente esecutivo.
- Quando il giudice, nell’ambito di un nuovo giudizio di ottemperanza, decide autonomamente sulla mancata esecuzione di una precedente pronuncia, il provvedimento ha natura decisoria e può e deve regolare le spese del giudizio.
- La soluzione relativa alle spese nei reclami in ottemperanza dipende dalla natura dell’attività svolta: la mera sostituzione del commissario ad acta in un giudizio già pendente non equivale alla decisione di un nuovo giudizio di ottemperanza.
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