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Sentenza

Sentenza del 16/11/2022 n. 5144 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Registro, ipotecarie e catastali - Imposta di registro - Provvedimento che dichiara esecutivo un lodo arbitrale - Riforma dell'atto tassato - Intervenuta declaratoria di nullità del lodo arbitrale - Avviso di liquidazione - Illegittimo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Imposta di registro gravante sulla registrazione del provvedimento giudiziario che dichiarava esecutivo un lodo arbitrale; successivamente il lodo è stato dichiarato nullo e il contribuente contestava l'avviso di liquidazione emesso dall'Amministrazione

La decisione

Il giudice ha ritenuto illegittimo l'avviso di liquidazione. Ha richiamato il principio secondo cui l'atto dell'autorità giudiziaria è assoggettabile a registrazione e tassazione anche se, al momento della registrazione, è stato impugnato o è ancora impugnabile; tuttavia, se l'atto viene successivamente e definitivamente riformato (ad es. declaratoria di nullità del lodo), il contribuente ha diritto al conguaglio o al rimborso dell'imposta già versata. L'avviso che non tiene conto della definitiva riforma è dunque illegittimo.

Norme richiamate

  • d.P.R. 131/1986, art. 37

    L'articolo disciplina la registrazione e la tassazione degli atti in generale; la lettura della norma è che l'imposta si applica all'atto dell'autorità giudiziaria al momento della registrazione, ma è prevista la possibilità di conguaglio o rimborso quando intervenga una modifica definitiva dell'atto.

  • Cass. 3617/2020

    Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio che l'atto giudiziario è soggetto a tassazione anche se impugnabile, con diritto al conguaglio/rimborso in caso di riforma definitiva.

  • Cass. 32626/2021

    Ulteriore conferma giurisprudenziale del principio della tassazione al momento della registrazione e della possibilità di rettifica successiva in caso di mutamento definitivo della situazione giuridica.

Massime di principio

  • La registrazione di un provvedimento giudiziario genera l'obbligo di pagamento dell'imposta di registro al momento della registrazione anche se il provvedimento è impugnato o ancora impugnabile.
  • Se successivamente il provvedimento viene definitivamente riformato (ad es. declaratoria di nullità), il contribuente ha diritto al conguaglio o al rimborso dell'imposta versata; pertanto avvisi di liquidazione che ignorano la riforma definitiva sono impugnabili.
  • L'impugnazione pendente al momento della registrazione non sospende l'efficacia fiscale dell'atto; tuttavia il contribuente deve conservare e produrre le sentenze definitive per ottenere rimborso o compensazione.
  • In situazioni analoghe è opportuno: (a) pagare e poi chiedere rimborso/conguaglio se la decisione diventa definitiva a favore del contribuente; (b) presentare tempestivamente istanza di rimborso o ricorso quando l'Amministrazione emette un avviso non aggiornato alla pronuncia definitiva; (c) monitorare la definizione del contenzioso relativo al titolo sottostante prima di accettare avvisi di liquidazione definitivi.
  • L'Amministrazione fiscale dovrebbe valutare l'esistenza di pronunce definitive prima di consolidare avvisi di liquidazione per evitare provvedimenti illegittimi e contenziosi.

Testo integrale

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