Sentenza del 16/11/2022 n. 5144 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Registro, ipotecarie e catastali - Imposta di registro - Provvedimento che dichiara esecutivo un lodo arbitrale - Riforma dell'atto tassato - Intervenuta declaratoria di nullità del lodo arbitrale - Avviso di liquidazione - Illegittimo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Imposta di registro gravante sulla registrazione del provvedimento giudiziario che dichiarava esecutivo un lodo arbitrale; successivamente il lodo è stato dichiarato nullo e il contribuente contestava l'avviso di liquidazione emesso dall'Amministrazione
La decisione
Il giudice ha ritenuto illegittimo l'avviso di liquidazione. Ha richiamato il principio secondo cui l'atto dell'autorità giudiziaria è assoggettabile a registrazione e tassazione anche se, al momento della registrazione, è stato impugnato o è ancora impugnabile; tuttavia, se l'atto viene successivamente e definitivamente riformato (ad es. declaratoria di nullità del lodo), il contribuente ha diritto al conguaglio o al rimborso dell'imposta già versata. L'avviso che non tiene conto della definitiva riforma è dunque illegittimo.
Norme richiamate
L'articolo disciplina la registrazione e la tassazione degli atti in generale; la lettura della norma è che l'imposta si applica all'atto dell'autorità giudiziaria al momento della registrazione, ma è prevista la possibilità di conguaglio o rimborso quando intervenga una modifica definitiva dell'atto.
Cass. 3617/2020
Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio che l'atto giudiziario è soggetto a tassazione anche se impugnabile, con diritto al conguaglio/rimborso in caso di riforma definitiva.
Cass. 32626/2021
Ulteriore conferma giurisprudenziale del principio della tassazione al momento della registrazione e della possibilità di rettifica successiva in caso di mutamento definitivo della situazione giuridica.
Massime di principio
- La registrazione di un provvedimento giudiziario genera l'obbligo di pagamento dell'imposta di registro al momento della registrazione anche se il provvedimento è impugnato o ancora impugnabile.
- Se successivamente il provvedimento viene definitivamente riformato (ad es. declaratoria di nullità), il contribuente ha diritto al conguaglio o al rimborso dell'imposta versata; pertanto avvisi di liquidazione che ignorano la riforma definitiva sono impugnabili.
- L'impugnazione pendente al momento della registrazione non sospende l'efficacia fiscale dell'atto; tuttavia il contribuente deve conservare e produrre le sentenze definitive per ottenere rimborso o compensazione.
- In situazioni analoghe è opportuno: (a) pagare e poi chiedere rimborso/conguaglio se la decisione diventa definitiva a favore del contribuente; (b) presentare tempestivamente istanza di rimborso o ricorso quando l'Amministrazione emette un avviso non aggiornato alla pronuncia definitiva; (c) monitorare la definizione del contenzioso relativo al titolo sottostante prima di accettare avvisi di liquidazione definitivi.
- L'Amministrazione fiscale dovrebbe valutare l'esistenza di pronunce definitive prima di consolidare avvisi di liquidazione per evitare provvedimenti illegittimi e contenziosi.
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