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Sentenza

Sentenza n. 1641/2026 - Firenze, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502317

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lucca che aveva riconosciuto il diritto alla carta del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente di ruolo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza al fine di ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Lucca, resa in funzione di giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, nella misura di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, condannando il Ministero all’accredito dei relativi importi. Il ricorrente ha dedotto l’inesecuzione del giudicato, chiedendo l’ordine di pagamento e, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta. Il TAR ha verificato che la sentenza era stata notificata all’amministrazione, era passata in giudicato e che era stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’avvio dell’esecuzione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione di ottemperanza, poiché il titolo giudiziale era passato in giudicato ed erano stati rispettati gli adempimenti e i termini preliminari per l’esecuzione. Tuttavia, nel corso del giudizio, il ricorrente ha dichiarato che l’amministrazione aveva corrisposto gli importi dovuti in esecuzione della sentenza, determinando l’esaurimento della materia controversa. Il ricorso è stato quindi definito con dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, in quanto l’adempimento è intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso; sono state liquidate in 800 euro, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa dell’azione di ottemperanza esercitata per ottenere l’esecuzione del giudicato.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado

    È indicato come fondamento normativo della carta del docente riconosciuta dal giudicato posto in esecuzione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’avvio dell’esecuzione nei confronti dell’amministrazione; il TAR ne ha verificato il rispetto.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale da eseguire è passato in giudicato, è stato previamente notificato all’amministrazione e, nei casi previsti, è decorso il termine dilatorio per l’avvio dell’esecuzione.
  • L’adempimento dell’amministrazione intervenuto nel corso del giudizio di ottemperanza determina la cessazione della materia del contendere, quando abbia integralmente soddisfatto la pretesa riconosciuta dal giudicato.
  • Quando l’amministrazione adempie solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche se il giudizio si conclude per cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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