Sentenza n. 14243/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento, previa concessione di misure cautelari, della Delibera CONSOB -OMISSIS-del 12 marzo 2026, recante ordine di cessazione della presunta violazione dell'art. 18 TUF, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, con richiesta di sospensione cautelare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera Consob recante ordine di cessazione della promozione e del collocamento a distanza, tramite una piattaforma internet, di servizi di investimento in violazione dell’art. 18 TUF
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la delibera Consob deducendo sei motivi. In primo luogo, ha contestato la qualificazione dell’attività svolta tramite la piattaforma come promozione e collocamento a distanza di servizi di investimento, sostenendo che si trattasse soltanto di diffusione di contenuti informativi, educativi e divulgativi. Ha inoltre dedotto la sproporzione della misura, affermando che l’oscuramento del sito sarebbe stato eccessivamente invasivo dopo la cessazione della condotta contestata. Ha denunciato difetto di istruttoria per la mancata valutazione della comunicazione con cui aveva informato Consob della rimozione dei contenuti ritenuti critici. Ha censurato la violazione del contraddittorio procedimentale e degli artt. 7 e seguenti l. 241/1990, nonché l’assenza di adeguata motivazione sull’urgenza. Ha invocato i principi europei di proporzionalità e libertà di iniziativa economica, contestando la permanenza degli effetti della delibera dopo la rimozione dei contenuti. Infine, ha sostenuto che Consob avrebbe dovuto attivare un previo contraddittorio per consentire la rimozione selettiva dei contenuti, anziché disporre l’oscuramento dell’intero sito. Consob ha eccepito il difetto di legittimazione del ricorrente, osservando che la piattaforma e il marchio risultavano riferibili a società estere e che il ricorso era stato proposto dalla persona fisica in proprio, senza prova del suo legame giuridicamente rilevante con le società titolari e gestorie.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile e, comunque, infondato. In rito, ha ritenuto non provata la legittimazione a ricorrere in proprio. Nel processo amministrativo la legittimazione non si esaurisce nella mera prospettazione della titolarità della posizione sostanziale, ma richiede la prova dell’effettiva titolarità della posizione giuridica azionata. Il ricorrente aveva dedotto di essere il centro decisionale e gestionale dell’attività e di ricoprire cariche nelle società collegate alla piattaforma, ma non aveva fornito documentazione idonea a dimostrare la propria legittimazione personale; inoltre, la procura originaria era stata rilasciata in proprio. Il Collegio ha escluso che tale vizio potesse essere sanato mediante l’art. 182 c.p.c., richiamando l’Adunanza plenaria n. 11 del 2025, secondo cui tale disposizione non costituisce espressione di un principio generale applicabile al processo amministrativo. Nel merito, il primo motivo è stato ritenuto infondato perché la documentazione prodotta da Consob, comprese comunicazioni del ricorrente alla clientela, confermava lo svolgimento di attività riconducibile alla promozione e al collocamento non autorizzati di servizi di investimento. Il secondo, terzo e quinto motivo sono stati respinti perché fondati su una confusione tra le condotte anteriori oggetto della delibera impugnata e le condotte successive, estranee al thema decidendum. Il ricorrente non aveva inoltre contestato autonomamente la distinta determinazione con cui Consob aveva ordinato ai fornitori di connettività e agli operatori delle reti telematiche di impedire l’utilizzazione delle reti per attività di investimento non autorizzate. Il quarto e il sesto motivo sono stati respinti perché la natura cautelare dell’ordine di cessazione rende incompatibile l’applicazione dell’art. 7 l. 241/1990: per il potere di Consob di imporre l’immediata cessazione di condotte lesive della normativa di settore, l’urgenza è ritenuta intrinseca. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 2.000, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 18 d.lgs. 58/1998 (TUF)
La violazione della disciplina relativa ai servizi di investimento può giustificare l’ordine di cessazione dell’attività non autorizzata di promozione e collocamento a distanza.
art. 32 d.lgs. 58/1998 (TUF)
Richiamato dal ricorrente in relazione alla qualificazione dell’attività svolta tramite la piattaforma; il motivo è stato ritenuto infondato alla luce della documentazione acquisita.
artt. 125 e 128 Regolamento Intermediari Consob
Richiamati dal ricorrente per contestare la qualificazione dell’attività come promozione e collocamento a distanza; le censure non sono state accolte.
art. 36, comma 2-terdecies, d.l. 34/2019, convertito dalla l. 58/2019
“la rimozione delle iniziative di chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, offre o svolge servizi o attività di investimento senza esservi abilitato”
Consente a Consob di ordinare ai fornitori di connettività e agli operatori delle reti telematiche o di telecomunicazione di impedire l’utilizzazione delle reti per attività di investimento non autorizzate.
art. 7 l. 241/1990
Non trova applicazione, secondo il TAR, rispetto a un provvedimento cautelare di immediata cessazione di condotte svolte in violazione della normativa di settore, poiché l’urgenza del provvedere è intrinseca alla natura del potere esercitato.
art. 182 c.p.c.
La disposizione, riguardante i difetti di rappresentanza, assistenza o autorizzazione, non è stata ritenuta applicabile per sanare la mancata prova della legittimazione sostanziale nel processo amministrativo.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa avvertenza alle parti.
art. 55, comma 4, c.p.a.
La precedente istanza cautelare era stata dichiarata improcedibile per mancato deposito dell’istanza di fissazione dell’udienza di merito.
artt. 55 e 56 c.p.a.
Richiamati in relazione alla successiva domanda cautelare proposta dal ricorrente.
art. 71 c.p.a.
Richiamato per l’istanza di fissazione dell’udienza di merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base per disporre l’oscuramento delle generalità del ricorrente nella pubblicazione della sentenza.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la legittimazione a ricorrere richiede la prova dell’effettiva titolarità della posizione giuridica sostanziale azionata e non è integrata dalla sola affermazione di avere un interesse di fatto alla rimozione dell’atto.
- La mancata prova della legittimazione personale non può essere sanata mediante l’art. 182 c.p.c., il quale non costituisce, secondo il principio richiamato dall’Adunanza plenaria, una regola generale applicabile al processo amministrativo.
- La valutazione della legittimità di un provvedimento di cessazione deve riferirsi alle condotte anteriori poste a fondamento dell’atto; le condotte successive, anche se consistenti nella rimozione dei contenuti contestati, non incidono automaticamente sulla legittimità originaria del provvedimento e restano estranee al giudizio se non formano oggetto di autonoma contestazione.
- Per i provvedimenti cautelari con cui l’autorità di vigilanza ordina l’immediata cessazione di attività svolte in violazione della normativa di settore, l’urgenza del provvedere è intrinseca alla natura del potere esercitato e non è incompatibile con l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 l. 241/1990.
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