Cassazione Civile, Ordinanza n. 28300/2023 del 09/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia origina da una domanda di risarcimento danni proposta, con rito sommario ex art. 702-bis c.p.c., da un soggetto che assumeva di essere caduto mentre scendeva una scalinata pubblica di collegamento tra due vie del Comune. La caduta veniva ricondotta a più fattori: scarsa illuminazione, presenza di fogliame, detriti e sostanze liquide sui gradini, nonché dislivello tra i gradini e il corrimano. Il tribunale aveva accolto la domanda e condannato l’ente al risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale. In appello, il Comune aveva ottenuto la riforma della decisione: la Corte territoriale aveva escluso la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. Il soccombente aveva quindi proposto ricorso per cassazione, ma la Corte, con ordinanza n. 11222/2022, aveva dichiarato il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato, ritenendo, quanto al primo motivo, che per la notifica telematica dell’atto bastasse la copia scansionata munita di attestazione di conformità, senza necessità di firma digitale, con successivo deposito dell’originale in cancelleria. Avverso tale ordinanza è stato poi proposto ricorso per revocazione, affidato a un unico motivo: si denunciava un errore di fatto revocatorio, assumendo che la Corte non si sarebbe avveduta che nel primo motivo del ricorso per cassazione era stata devoluta anche la questione della validità dell’iscrizione a ruolo mediante deposito della stampa del messaggio PEC e delle ricevute di accettazione e consegna, con attestazione di conformità ma priva di firma autografa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che il vizio denunciato non integrasse un errore di fatto revocatorio, perché l’ordinanza impugnata aveva comunque deciso sul primo motivo di ricorso nel suo complesso, senza dover analiticamente esaminare tutte le singole argomentazioni difensive. In applicazione del principio delle Sezioni Unite n. 32032/2019, la revocazione ex artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c. è esperibile solo quando il giudice di legittimità abbia omesso di decidere su uno o più motivi, mentre non è ammessa se la censura investe la valutazione giuridica e interpretativa del motivo già esaminato. Il ricorso è stato quindi respinto in rito; il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
indicato come rito introduttivo della domanda risarcitoria originaria.
art. 3-bis L. n. 53 del 1994
richiamato in relazione alla notifica telematica dell’atto processuale riprodotto in formato digitale.
art. 391-bis c.p.c.
richiamato come base normativa della revocazione delle sentenze della Corte di cassazione nei limiti consentiti.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato quale ipotesi di errore di fatto revocatorio, configurabile solo in presenza di svista percettiva sui motivi o sugli atti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro per quantificare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La revocazione della sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto è ammissibile solo se il giudice abbia realmente omesso di pronunciare su uno o più motivi di ricorso, non quando abbia comunque deciso sul motivo nel suo complesso.
- Non costituisce errore revocatorio la mancata considerazione analitica di singole argomentazioni difensive, se la pronuncia ha valutato il motivo nella sua complessità: in tal caso la doglianza attiene a un preteso errore di giudizio e non a una svista percettiva immediatamente rilevabile.
- Nel giudizio di revocazione non è consentito trasformare in errore di fatto la contestazione della corretta interpretazione dell’atto di ricorso o della portata delle sue censure.
- Per la notifica telematica degli atti processuali, la copia digitale munita di attestazione di conformità può essere sufficiente anche in assenza di firma digitale, secondo il principio richiamato dalla Corte nel precedente giudizio di legittimità.
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