Cassazione Civile, Ordinanza n. 00753/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva rideterminato induttivamente i maggiori ricavi di una società a responsabilità limitata, già cancellata dal registro delle imprese prima della notifica dell'atto. Il destinatario dell'accertamento, che era stato socio e anche liquidatore della società, impugnava l'atto deducendo, da un lato, che fosse illegittimo perché notificato a società ormai estinta e, dall'altro, che fosse privo di adeguata motivazione; in appello sosteneva inoltre che eventuali responsabilità post-estinzione richiedessero specifici atti intestati ai soci o al liquidatore. In cassazione proponeva quattro motivi: (1) vizio di motivazione e violazione delle regole sulla motivazione della sentenza tributaria; (2) violazione della disciplina transitoria sull'estinzione delle società contenuta nel d.lgs. n. 175/2014; (3) violazione degli artt. 2495 c.c. e 36 d.P.R. n. 602/1973, assumendo che l'accertamento non potesse valere contro ex soci e ex liquidatori se non con atto a loro specificamente diretto; (4) nullità della sentenza di appello per omessa pronuncia sull'eccezione di nullità dell'avviso per difetto di motivazione e per violazione delle norme tributarie richiamate.
La decisione
La Corte ha preliminarmente rilevato d'ufficio l'inammissibilità dell'originario ricorso, limitatamente alla posizione del ricorrente quale ex liquidatore della società estinta, perché l'estinzione dell'ente comporta il venir meno della sua soggettività e della legittimazione processuale dell'ex liquidatore. Quanto alla posizione personale del ricorrente quale ex socio, la Corte ha rigettato il primo e il terzo motivo, dichiarato inammissibile il secondo per difetto di concreta incidenza pratica, e ha accolto il quarto motivo per omessa pronuncia della CTR su un'eccezione decisiva. Ne è seguita la cassazione con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla posizione del ricorrente come ex socio, mentre per la posizione di ex liquidatore la Corte ha cassato senza rinvio, dichiarando inammissibile il ricorso originario. Le spese relative a tale ultimo profilo sono state compensate integralmente; per il capo accolto, la causa è stata rinviata al giudice di merito anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
La Corte distingue tra vizio di motivazione, violazione di legge e omessa pronuncia, accogliendo solo la censura di omessa pronuncia e rigettando le altre o dichiarandole inammissibili.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione effettiva; nel caso concreto la CTR è stata ritenuta motivata in modo sufficiente sul punto trattato.
art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014
La sua eventuale rilevanza è stata ritenuta priva di effetti pratici nella fattispecie, per la corretta notificazione dell'avviso al socio ex art. 2495 c.c. e per l'assorbimento della questione temporale.
art. 2495 c.c.
L'estinzione della società determina un fenomeno successorio in capo ai soci; gli atti impositivi intestati alla società estinta sono validamente notificati ai soci, senza necessità di un nuovo atto specificamente intestato a loro.
art. 36 d.P.R. n. 602/1973
È richiamato dalla parte ricorrente, ma la Corte afferma che la responsabilità degli ex soci non presuppone necessariamente un atto specificamente intestato ai medesimi quando l'atto societario sia notificato dopo l'estinzione.
art. 42 d.P.R. n. 600/1973
L'eccezione di nullità dell'avviso per violazione di tale norma non è stata esaminata dalla CTR, e tale omissione integra un vizio di omessa pronuncia.
art. 7 Statuto del contribuente
Come per l'art. 42 d.P.R. n. 600/1973, la relativa eccezione di nullità dell'avviso avrebbe dovuto essere esaminata dal giudice di merito.
art. 110 c.p.c.
È richiamato per affermare il subentro dei soci nella legittimazione processuale della società estinta.
art. 382 c.p.c.
La Corte lo richiama per la cassazione senza rinvio quando il vizio originario del processo è insanabile e conduce all'inammissibilità del ricorso introduttivo.
art. 65, quarto comma, d.P.R. n. 600/1973
È usato in via analogica per giustificare la notificazione dell'atto impositivo ai soci dopo l'estinzione della società, anche collettivamente e impersonalmente presso l'ultimo domicilio sociale.
Massime di principio
- Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, i rapporti obbligatori non si estinguono ma si trasferiscono ai soci, che subentrano nella legittimazione processuale dell'ente; il liquidatore cessato, invece, non conserva legittimazione a rappresentare la società estinta.
- Un atto impositivo intestato alla società estinta può essere validamente notificato agli ex soci, anche a uno solo di essi o collettivamente e impersonalmente presso l'ultimo domicilio sociale, senza necessità di un nuovo avviso specificamente intestato ai soci.
- La validità della notificazione al socio non dipende dal fatto che l'atto rechi formalmente anche il nome della società ormai estinta, ma dal fatto che sia stato portato a conoscenza di un soggetto che sia effettivamente successore della società.
- L'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento per violazione di norme sulla motivazione deve essere esaminata espressamente dal giudice di merito; la sua mancata trattazione integra omessa pronuncia.
- Una questione di diritto può essere dichiarata inammissibile quando, pur teoricamente fondata, non produce alcun effetto pratico decisivo sulla vicenda concreta per l'esistenza di una diversa e sufficiente ratio decidendi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00670/2024 del 09/01/2024
- ordinanza_civile · 9 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00674/2024 del 09/01/2024
- ordinanza_civile · 9 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00675/2024 del 09/01/2024
- ordinanza_civile · 9 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00676/2024 del 09/01/2024
- ordinanza_civile · 9 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00677/2024 del 09/01/2024
- ordinanza_civile · 9 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00678/2024 del 09/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →