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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 334/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Due motivi principali: (1) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto all'art. 216 l. fall. con censura sulla mancata valutazione dell'assenza di dolo in capo al ricorrente (extraneus), sostenendo che l'acquisto fu frutto di un errore dovuto alla non valutata viabilità dei capannoni e che Noè era estraneo ai legami fra gli amministratori delle società coinvolte; (2) violazione di legge rispetto all'art. 157 c.p. e vizio di motivazione per aver omesso la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, sostenendo che il dies a quo della prescrizione dovesse decorrere dalla data delle singole condotte distrattive (settembre-ottobre 2009) e non dalla sentenza dichiarativa di fallimento

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse valutato e motivato adeguatamente gli "indici di fraudolenza" (prezzo molto inferiore al valore, assenza di versamenti/garanzie, rapida ulteriore cessione in 32 giorni alla società collegata, coincidenza di sedi/oggetto sociale, temporalità prossima alla dichiarazione di fallimento, stato passivo consistente) e che per il concorrente esterno non sia richiesta la specifica conoscenza dello stato di dissesto: basta la consapevolezza che la sua condotta apra a un depauperamento del patrimonio sociale. Sul secondo motivo la Corte ha stabilito che la consumazione del reato di bancarotta fraudolenta prefallimentare si verifica con la dichiarazione di fallimento e che, dunque, il termine di prescrizione decorre da quella data (19/07/2010); pertanto la prescrizione non era maturata prima della sentenza di appello. Il ricorso è stato quindi respinto per manifesta infondatezza e genericità delle censure. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 216 legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

    La norma disciplina la bancarotta fraudolenta per distrazione; la Corte interpreta che il dolo richiesto è dolo generico e che per il concorrente "extraneus" non è necessaria la conoscenza specifica del dissesto societario: è sufficiente la volontarietà della condotta che apporto al depauperamento del patrimonio sociale, valutabile tramite "indici di fraudolenza"

  • art. 157 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla prescrizione; la Corte ha ritenuto infondata l'idea che la prescrizione potesse decorrere dalle singole condotte distrattive anteriori alla dichiarazione di fallimento, affermando invece che il dies a quo decorre dalla sentenza dichiarativa di fallimento

  • art. 611 cod. proc. pen. (modificato dal d.lgs. n.150/2022)

    Richiamato per la procedura di trattazione del ricorso depositato dopo il 30/06/2024: il ricorso è stato trattato con l'intervento delle parti ai sensi delle nuove disposizioni

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato

  • d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa), art. 322 e disposizioni transitorie (art. 349, art. 390)

    La Corte ha osservato che le nuove disposizioni replicano le fattispecie penalmente rilevanti e che il mutamento della disciplina civile non altera il criterio penale secondo cui la declaratoria di fallimento (o l'equivalente figura prevista dal nuovo codice) rileva come dies a quo; analogie normative e disposizioni transitorie mantengono la continuità delle fattispecie penali

Massime di principio

  • In reati di bancarotta fraudolenta per distrazione la prova del dolo può fondarsi su "indici di fraudolenza": prezzo significativamente inferiore al valore, assenza di pagamenti o garanzie, rapidità di successiva cessione, rapporti di interesse/cointeressenze tra le parti e prossimità temporale rispetto alla dichiarazione di fallimento
  • Per il concorrente esterno (extraneus) non è richiesta la conoscenza specifica dello stato di insolvenza: è sufficiente che la sua condotta sia volontaria e consapevole nel dare al patrimonio sociale una destinazione che ne determina il depauperamento o il pericolo concreto per i creditori
  • Il termine di prescrizione per la bancarotta pre-fallimentare decorre dalla sentenza dichiarativa di fallimento (o dalla figura equivalente prevista dal codice della crisi), non dalla data delle singole condotte antecedenti
  • La Corte di Cassazione non può rivedere la valutazione di fatto compiuta dai giudici di merito: censure che chiedono una rivalutazione ex novo delle prove sono inammissibili
  • I ricorsi generici o manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende)
  • Le modifiche della disciplina civile (es. Codice della crisi) non incidono automaticamente sui termini e sugli effetti penali preesistenti, salvo espresso intervento normativo transitorio: il giudice penale tiene conto della sentenza dichiarativa di fallimento ancorata alla disciplina applicabile al tempo

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