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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/576

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/576 della Commissione, del 10 aprile 2019, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di miscugli di urea e nitrato di ammonio originarie della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d'America

Normativa europea32019R0576

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce dazi antidumping provvisori sulle importazioni di UAN da Russia, Trinidad e Tobago e USA, a seguito di un'inchiesta avviata nel 2018 e di una valutazione di dumping, pregiudizio, nesso causale e interesse dell'Unione. Per la Russia la Commissione applica anche la disciplina sulle distorsioni relative alle materie prime, con conseguente fissazione del dazio al livello del margine di dumping. Per Trinidad e Tobago e per gli Stati Uniti il dazio è invece determinato secondo la regola del dazio inferiore, al livello del margine di pregiudizio. Il testo disciplina inoltre registrazione, garanzia, fatture commerciali, termini per osservazioni e audizioni, e durata provvisoria della misura.

Istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di miscugli di urea e nitrato di ammonio (UAN) originari di Russia, Trinidad e Tobago e Stati Uniti d'America.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di miscugli di urea e nitrato di ammonio in soluzione acquosa o ammoniacale, attualmente classificati al codice NC 3102 80 00, originari della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d'America. Riguarda gli operatori che importano il prodotto in esame, i produttori esportatori dei tre paesi interessati, gli importatori collegati e non collegati, nonché i produttori dell'Unione coinvolti nell'inchiesta. Il regolamento ha natura provvisoria, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e l'articolo 1 si applica per sei mesi. Prevede obblighi documentali specifici per beneficiare delle aliquote individuali e la costituzione di una garanzia all'immissione in libera pratica. Sono escluse le società o i prodotti non espressamente ricompresi nel dispositivo, che ricadono nella categoria "tutte le altre società" ove applicabile.

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/576: dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di miscugli di urea e nitrato di ammonio (UAN)

Il regolamento istituisce una misura antidumping provvisoria nei confronti delle importazioni di UAN originarie della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d'America. La Commissione fonda il provvedimento sulle risultanze di un'inchiesta avviata nel 2018, dopo denuncia presentata da Fertilizers Europe, e conclude per l'esistenza di dumping, di un pregiudizio notevole per l'industria dell'Unione e di un nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping e il danno subito.

Ambito oggettivo e soggettivo

Il prodotto interessato è costituito da miscugli di urea e nitrato di ammonio in soluzione acquosa o ammoniacale, classificati al codice NC 3102 80 00. La Commissione precisa che il prodotto può contenere additivi, purché ciò non determini una diversa classificazione doganale. Il prodotto simile è quello fabbricato e venduto nell'Unione e quello venduto sul mercato interno dei paesi interessati, in quanto dotato delle stesse caratteristiche fisiche e chimiche essenziali e degli stessi impieghi di base.

Procedura di inchiesta

L'inchiesta è stata aperta il 13 agosto 2018 ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione ha poi disposto la registrazione delle importazioni con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/455, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5 bis. Nel corso del procedimento sono state coinvolte le parti interessate, con possibilità di presentare osservazioni e chiedere audizioni. La Commissione ha effettuato visite di verifica presso produttori dell'Unione, importatori, produttori esportatori e operatori collegati.

Prodotto in esame e mercato rilevante

L'UAN è qualificato come concime azotato liquido. La Commissione evidenzia che il tenore di azoto varia tra il 28 % e il 32 %, ma tale variabilità non impedisce di considerare tutte le soluzioni come un unico prodotto. Il periodo dell'inchiesta va dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018; il periodo considerato per l'analisi delle tendenze del pregiudizio va dal 1° gennaio 2015 al termine del periodo dell'inchiesta.

Dumping: metodologia e margini

Per la Russia, il valore normale è stato costruito o ricavato in base alle vendite interne a seconda del produttore esportatore; per EuroChem il valore normale è stato basato sulle vendite interne remunerative, mentre per Acron è stato costruito perché le vendite interne non erano rappresentative. Per Trinidad e Tobago, in mancanza di vendite interne, il valore normale è stato costruito sui costi di produzione, SGAV e profitto della stessa categoria generale di prodotti. Per gli Stati Uniti, CFI aveva vendite interne rappresentative, sicché il valore normale è stato calcolato sulle vendite remunerative del tipo comparabile.

I prezzi all'esportazione sono stati determinati, a seconda dei casi, sul prezzo realmente pagato all'acquirente indipendente oppure sul prezzo di rivendita del prodotto importato al primo acquirente indipendente nell'Unione, con deduzione dei costi tra importazione e rivendita, SGAV e profitto ragionevole. La Commissione ha confrontato valore normale e prezzo all'esportazione a livello franco fabbrica, con gli adeguamenti necessari per garantire un confronto equo.

I margini di dumping provvisori risultano pari a:

  • Russia: 31,9 % per PJSC Acron e 34,0 % per il gruppo EuroChem; 34,0 % per tutte le altre società.
  • Trinidad e Tobago: 55,9 % per Methanol Holdings (Trinidad) Limited e 55,9 % per tutte le altre società.
  • Stati Uniti: 37,3 % per CF Industries Holdings, Inc. e 37,3 % per tutte le altre società.

Pregiudizio per l'industria dell'Unione

L'industria dell'Unione è definita come il complesso dei 20 produttori noti di UAN. Nel periodo in esame la Commissione rileva un quadro di deterioramento significativo:

  • la produzione si riduce dell'8 %;
  • le vendite nell'Unione calano del 21 %;
  • la quota di mercato scende dal 69,7 % al 57,9 %;
  • la redditività passa dal 14 % nel 2015 a -3,5 % nel periodo dell'inchiesta;
  • flusso di cassa, ritorno sul capitale investito e investimenti si contraggono sensibilmente.

La Commissione conclude pertanto che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

Nesso di causalità e fattori diversi

Nel periodo in esame le importazioni dai paesi interessati crescono del 64 % e raggiungono una quota di mercato del 37,7 %, mentre i loro prezzi medi diminuiscono del 32 %. Nel periodo dell'inchiesta tali importazioni risultano inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione del 6,8 % a parità di stadio commerciale. La Commissione attribuisce a queste importazioni l'effetto principale del deterioramento economico dell'industria dell'Unione.

Sono stati esaminati anche altri fattori: importazioni da altri paesi terzi, calo dei consumi, andamenti del mercato mondiale dell'urea, aumenti del prezzo del gas, esportazioni dell'industria dell'Unione e acquisti interni di UAN. Nessuno di questi fattori è ritenuto sufficiente a interrompere il nesso causale, pur potendo taluni avere un effetto marginale o aggravante.

Russia: distorsioni relative alle materie prime

Per la Russia la Commissione applica gli articoli 7, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, del regolamento di base. Il gas naturale è identificato come materia prima principale, con incidenza superiore al 17 % del costo di produzione del prodotto in esame; in concreto, rappresenta oltre il 50 % del costo di produzione prima dell'adeguamento e tra il 70 % e l'85 % dopo tale adeguamento.

La Commissione constata l'esistenza di distorsioni del prezzo del gas naturale in Russia, legate a regolamentazione statale, tassa all'esportazione del 30 %, licenza esclusiva di esportazione e doppia tariffazione. Utilizza come riferimento il prezzo di Waidhaus e sostituisce il prezzo distorto interno con un prezzo internazionale non distorto, applicando un adeguamento "a cascata" lungo la filiera produttiva dell'ammoniaca, dell'acido nitrico, della soluzione di nitrato di ammonio, dell'urea e infine dell'UAN.

Poiché, nel caso russo, un dazio inferiore al margine di dumping non sarebbe sufficiente a rimuovere il pregiudizio, la Commissione fissa il dazio provvisorio al livello del margine di dumping.

Scelta del livello del dazio per Trinidad e Tobago e USA

Per Trinidad e Tobago e per gli USA la Commissione applica la regola del dazio inferiore di cui all'articolo 7, paragrafo 2. Il dazio è pertanto pari al margine di pregiudizio, e non al margine di dumping, perché il primo è inferiore al secondo:

  • Trinidad e Tobago: 16,3 %;
  • Stati Uniti: 22,6 %.

Interesse dell'Unione

La Commissione conclude che l'istituzione delle misure non è contraria all'interesse dell'Unione ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base. Ritiene che l'industria dell'Unione beneficerà di condizioni di concorrenza più eque e potrà recuperare quote di mercato e redditività. Quanto agli importatori, essi operano in genere con portafogli di prodotti e fonti di approvvigionamento diversificati, sicché l'impatto negativo è ritenuto limitato.

Quanto agli utilizzatori, e in particolare agli agricoltori, la Commissione osserva che l'UAN pesa per meno dell'1 % dei costi complessivi del settore agricolo dell'Unione. Anche nello scenario più sfavorevole l'aumento dei costi per aziende cerealicole specializzate risulterebbe contenuto. La Commissione ritiene inoltre che le catene di approvvigionamento non subiranno alterazioni significative e che l'offerta complessiva resterà assicurata.

Dispositivo e adempimenti pratici

L'articolo 1 istituisce il dazio antidumping provvisorio e reca le aliquote per ciascun produttore esportatore e per la categoria residuale "tutte le altre società", con i relativi codici addizionali TARIC. Per fruire dell'aliquota individuale, l'importatore deve presentare una fattura commerciale valida con una dichiarazione specifica, datata e firmata da un responsabile della società emittente; in difetto, si applica il dazio residuale.

L'immissione in libera pratica nell'Unione è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio. Si applicano, salvo diversa indicazione, le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Termini per osservazioni e audizioni

Le parti interessate possono presentare osservazioni scritte entro 15 giorni di calendario dall'entrata in vigore del regolamento. Le richieste di audizione presso la Commissione o presso il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale devono essere presentate entro 5 giorni di calendario. La Commissione precisa che le conclusioni provvisorie possono essere modificate nella fase definitiva dell'inchiesta.

Entrata in vigore e durata

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi.

Disposizioni principali

Apertura dell'inchiesta e registrazione

L'inchiesta antidumping è stata aperta il 13 agosto 2018 ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036, su denuncia di Fertilizers Europe per conto di produttori dell'Unione. Con regolamento di esecuzione (UE) 2019/455 le importazioni del prodotto in esame sono state registrate ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5 bis. Il regolamento in commento dispone poi la sospensione della registrazione e conserva i dati raccolti per i prodotti immessi in consumo non oltre 3 settimane prima dell'entrata in vigore, in vista di eventuali misure definitive.

Prodotto interessato e prodotto simile

Il prodotto in esame è costituito da miscugli di urea e nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali originari dei tre paesi interessati, classificati al codice NC 3102 80 00. La Commissione considera UAN un unico prodotto, anche con diverso tenore di azoto, e chiarisce che la definizione comprende anche additivi, salvo che essi comportino una diversa classificazione doganale. Il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione, nonché quello venduto nei mercati interni dei paesi interessati, è ritenuto prodotto simile ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

Dumping per Russia, Trinidad e Tobago e Stati Uniti

Per la Russia la Commissione ha rilevato dumping con margini provvisori del 31,9 % per PJSC Acron e del 34,0 % per il gruppo EuroChem; per tutte le altre società russe il margine è fissato al 34,0 %. Per Trinidad e Tobago il margine di dumping provvisorio è del 55,9 % per Methanol Holdings (Trinidad) Limited e per tutte le altre società; per gli USA il margine è del 37,3 % per CF Industries Holdings, Inc. e per tutte le altre società. La Commissione ha svolto il confronto tra valore normale e prezzo all'esportazione a livello franco fabbrica, con gli adeguamenti previsti dall'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

Valore normale e prezzi all'esportazione

Per la Russia, il valore normale è stato costruito per Acron per mancanza di vendite interne rappresentative; per EuroChem è stato ricavato dalle vendite interne remunerative del prodotto simile. Per Trinidad e Tobago, in assenza di vendite interne, il valore normale è stato costruito sui costi di produzione, SGAV e profitto della stessa categoria generale di prodotti. Per gli USA, CFI aveva vendite interne rappresentative e il valore normale è stato ricavato dalle vendite remunerative del tipo comparabile. I prezzi all'esportazione sono stati calcolati sul prezzo pagato o pagabile all'acquirente indipendente o, quando le vendite passavano per società collegate, sul prezzo di rivendita all'interno dell'Unione, con deduzione dei costi e di un profitto ragionevole.

Pregiudizio all'industria dell'Unione

La Commissione ha individuato un pregiudizio notevole per l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. Tra gli indicatori negativi: calo della produzione dell'8 %, delle vendite del 21 %, della quota di mercato dal 69,7 % al 57,9 %, e passaggio da una redditività del 14 % nel 2015 a perdite nel periodo dell'inchiesta (-3,5 %). Sono peggiorati anche flusso di cassa, utile sul capitale investito e investimenti.

Nesso di causalità

La Commissione ha concluso che il pregiudizio è stato causato dalle importazioni oggetto di dumping, cresciute del 64 % nel periodo in esame fino a una quota di mercato del 37,7 %, con prezzi medi in calo del 32 % e sottoquotazione significativa rispetto ai prezzi dell'industria dell'Unione. Gli altri fattori esaminati - importazioni da paesi terzi, calo dei consumi, prezzi mondiali dell'urea, costi del gas, esportazioni dell'industria dell'Unione e acquisti interni di UAN da parte di produttori UE - non hanno interrotto il nesso causale.

Russia: distorsioni relative alle materie prime e livello delle misure

Per la Russia la Commissione ha applicato l'articolo 7, paragrafi 2 bis e 2 ter, del regolamento di base. Ha ritenuto che il gas naturale, materia prima principale con incidenza superiore al 17 % del costo di produzione, fosse soggetto a distorsioni, tra cui tassa all'esportazione del 30 %, obbligo/licenza di esportazione e doppia tariffazione. Poiché un dazio inferiore al margine di dumping non sarebbe stato sufficiente a eliminare il pregiudizio, il dazio provvisorio russo è stato fissato al livello del margine di dumping: 31,9 % per Acron, 34,0 % per EuroChem e 34,0 % per tutte le altre società russe.

Trinidad e Tobago e USA: regola del dazio inferiore

Per Trinidad e Tobago e per gli USA la Commissione ha applicato la regola del dazio inferiore di cui all'articolo 7, paragrafo 2. Il dazio provvisorio è stato fissato al livello del margine di pregiudizio, inferiore al margine di dumping: 16,3 % per Methanol Holdings (Trinidad) Limited e per tutte le altre società di Trinidad e Tobago; 22,6 % per CF Industries Holdings, Inc. e per tutte le altre società statunitensi.

Interesse dell'Unione

Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha ritenuto che l'adozione delle misure non fosse contraria all'interesse dell'Unione. Ha considerato l'interesse dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori, rilevando che gli effetti sui prezzi per gli agricoltori sarebbero limitati, poiché l'UAN pesa meno dell'1 % dei costi agricoli complessivi nell'Unione. Ha inoltre ritenuto che l'effetto sulle catene di approvvigionamento sarebbe contenuto e che le importazioni continueranno a garantire l'offerta.

Dispositivo, fatture commerciali e garanzia

L'articolo 1 istituisce il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di UAN originarie dei tre paesi. Per le aliquote individuali è richiesta una fattura commerciale valida con specifica dichiarazione sul produttore, sul volume e sul codice TARIC; in mancanza si applica l'aliquota per "tutte le altre società". L'immissione in libera pratica è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

Termini procedurali e durata

Le parti interessate possono presentare osservazioni scritte entro 15 giorni di calendario dall'entrata in vigore e chiedere audizione entro 5 giorni di calendario, sia presso la Commissione sia presso il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e l'articolo 1 si applica per sei mesi.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialedazi doganalimercato internoagricoltura

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