Regolamento (UE) 2019/592
Regolamento (UE) 2019/592 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 2019, recante modifica del regolamento (UE) 2018/1806 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regime dei visti dell'UE per tenere conto del recesso del Regno Unito dall'Unione. Inserisce il Regno Unito nell'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo di visto, limitatamente ai cittadini britannici "citizens", e aggiorna le disposizioni relative a Gibilterra e ai territori britannici d'oltremare. Prevede inoltre l'applicazione del meccanismo di reciprocità qualora il Regno Unito imponesse il visto ai cittadini di almeno uno Stato membro.
Modifica del regolamento (UE) 2018/1806 per inserire il Regno Unito tra i paesi terzi esenti dall'obbligo di visto per i cittadini britannici "citizens", in vista del recesso del Regno Unito dall'Unione, con disciplina della reciprocità e precisazioni su Gibilterra e sui territori britannici d'oltremare.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'UE nell'ambito delle norme Schengen sui visti per l'attraversamento delle frontiere esterne, nonché ai cittadini del Regno Unito qualificati come "citizens" britannici e, per il richiamo in allegato, ai cittadini britannici che non rientrano in tale qualifica e ai territori britannici d'oltremare rilevanti. Riguarda l'esenzione dall'obbligo di visto per soggiorni di breve durata e la disciplina della reciprocità; non incide sull'applicazione al Regno Unito e all'Irlanda, che restano fuori dall'adozione e dall'applicazione del regolamento in quanto non partecipano all'acquis di Schengen. Il regolamento si applica dal giorno successivo a quello in cui il diritto dell'Unione cessa di applicarsi al Regno Unito.
Regolamento (UE) 2019/592 – modifica del regime visti per il Regno Unito in seguito alla Brexit
Il regolamento interviene sul regolamento (UE) 2018/1806 per adeguare l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti o esenti dall'obbligo di visto all'attraversamento delle frontiere esterne. La ratio è collegata al recesso del Regno Unito dall'Unione e alla conseguente cessazione dell'applicazione dei trattati e della direttiva 2004/38/CE ai cittadini britannici, con l'obiettivo di preservare la facilità di circolazione a breve termine e assicurare la reciprocità nei rapporti con il Regno Unito.
Contesto e finalità
I considerando richiamano la notifica di recesso del 29 marzo 2017 ai sensi dell'articolo 50 TUE e la proroga del periodo di cui all'articolo 50, paragrafo 3, TUE decisa dal Consiglio europeo il 21 marzo 2019. Il regolamento è adottato sulla base dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), TFUE e tiene conto dei criteri dell'articolo 1 del regolamento (UE) 2018/1806, tra cui immigrazione illegale, ordine pubblico, sicurezza, vantaggi economici, relazioni esterne, diritti umani, libertà fondamentali, coerenza regionale e reciprocità.
Esenzione dal visto per i cittadini britannici "citizens"
La modifica principale consiste nell'inserimento del Regno Unito nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) 2018/1806. L'esenzione riguarda i cittadini britannici qualificati come "citizens" britannici e si fonda sulla valutazione complessiva dei criteri previsti dal regolamento, in particolare sulla prossimità geografica, sui legami economici e sul volume degli spostamenti di breve durata per affari, turismo e altri scopi. Il considerando evidenzia che l'esenzione dovrebbe apportare benefici all'Unione, facilitando turismo e attività economiche.
Gibilterra e territori britannici d'oltremare
Il regolamento precisa che l'inclusione del Regno Unito nell'allegato II non riguarda i cittadini dei territori britannici d'oltremare che hanno acquisito la cittadinanza per un legame con Gibilterra. Per tale motivo, il titolo dell'allegato II, parte 3, viene sostituito con una formulazione specifica sui cittadini britannici che non sono "citizens" britannici. Inoltre, viene integrato l'elenco dei territori interessati, includendo espressamente Gibilterra e gli altri territori britannici d'oltremare menzionati nel testo. In una nota è richiamato il fatto che Gibilterra è una colonia della Corona britannica e che la sovranità sul territorio è oggetto di controversia tra Spagna e Regno Unito.
Rifugiati, apolidi e persone prive di cittadinanza residenti in Irlanda
L'articolo 1 modifica anche l'articolo 6, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1806. La nuova formulazione chiarisce che, salvi gli obblighi derivanti dall'accordo europeo del 20 aprile 1959 sulla soppressione dei visti dei rifugiati, sono esenti dall'obbligo di visto i rifugiati statutari, gli apolidi e le altre persone senza cittadinanza che risiedono in Irlanda e sono titolari di un documento di viaggio irlandese riconosciuto dallo Stato membro interessato.
Reciprocità dei visti
Il regolamento è adottato nell'aspettativa che il Regno Unito conceda piena reciprocità ai cittadini di tutti gli Stati membri. Se in futuro il Regno Unito imponesse il visto ai cittadini di almeno uno Stato membro, si attiverebbe il meccanismo di reciprocità previsto dall'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/1806. Il testo sottolinea l'obbligo di un'azione tempestiva da parte di Parlamento europeo, Consiglio, Commissione e Stati membri, mentre la Commissione deve vigilare costantemente sul rispetto del principio di reciprocità e informare immediatamente le istituzioni in caso di criticità.
Rapporti con Schengen e partecipazione degli Stati membri
I considerando specificano che il regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen per Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein secondo i rispettivi accordi di associazione e le pertinenti decisioni del Consiglio. Viene inoltre precisato che il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano all'acquis di Schengen richiamato e, quindi, non partecipano all'adozione del regolamento, non sono vincolati e non ne sono soggetti all'applicazione.
Entrata in vigore
L'articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo a quello in cui il diritto dell'Unione cessa di applicarsi al Regno Unito. Da tale momento il testo è direttamente applicabile negli Stati membri e produce gli effetti modificativi sul regolamento (UE) 2018/1806.
Disposizioni principali
Inserimento del Regno Unito nell'elenco dei paesi esenti da visto
All'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) 2018/1806 è aggiunto il Regno Unito, con l'esclusione dei cittadini britannici di cui alla parte 3. La modifica determina l'esenzione dall'obbligo di visto per i cittadini del Regno Unito qualificati come "citizens" britannici per l'ingresso negli Stati membri.
Aggiornamento della disciplina su rifugiati, apolidi e persone senza cittadinanza in Irlanda
L'articolo 6, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1806 è sostituito per chiarire che, fatti salvi gli obblighi dell'accordo europeo del 20 aprile 1959 sulla soppressione dei visti dei rifugiati, sono esenti gli "statutory refugees", gli apolidi e altre persone prive di cittadinanza che risiedono in Irlanda e sono titolari di un documento di viaggio rilasciato dall'Irlanda e riconosciuto dallo Stato membro interessato.
Gibilterra e territori britannici d'oltremare
Il titolo dell'allegato II, parte 3, è sostituito con "Cittadini britannici che non sono \"citizens\" britannici". Nella parte 3, dopo "British overseas territories citizens (BOTC)" è inserito l'elenco dei territori interessati, tra cui Anguilla, Bermuda, Gibilterra, Isole Cayman, Isole Falkland, Isole Georgia del Sud e Sandwich Australi, Isole Pitcairn, Sant'Elena, Ascension e Tristan da Cunha, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Territorio Antartico britannico e Territorio britannico dell'Oceano Indiano.
Meccanismo di reciprocità
Se il Regno Unito introduce l'obbligo di visto per i cittadini di almeno uno Stato membro, si applica il meccanismo di reciprocità di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/1806. Parlamento europeo, Consiglio, Commissione e Stati membri devono agire senza ritardo; la Commissione deve monitorare costantemente il rispetto della reciprocità e informare immediatamente Parlamento e Consiglio di eventuali sviluppi critici.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui il diritto dell'Unione cessa di applicarsi al Regno Unito. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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