Cassazione Civile, Ordinanza n. 06488/2023 del 03/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto che, dopo il deposito del ricorso, la ricorrente ha rinunciato al ricorso e che il Ministero ha accettato la rinuncia. Conseguentemente il giudizio è stato dichiarato estinto; le spese sono state compensate.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ricorrente aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dall'inadempimento del Ministero a obblighi previsti da una convenzione di concessione. In particolare, la convenzione conteneva una clausola relativa a misure provvisorie in attesa del perfezionamento della cessione di un ramo d'azienda da un operatore elettrico alla società concessionaria; secondo la prospettazione della ricorrente, il Ministero avrebbe dovuto compiere ogni utile pressione nei confronti dell'operatore cedente affinché stipulasse con la società un contratto di affitto del ramo d'azienda necessario per la distribuzione dell'energia elettrica nel Comune di Sanremo. Il Consiglio di Stato aveva però respinto la domanda risarcitoria ritenendo insussistenti l'ingiustizia del danno, il nesso causale e la colpa dell'amministrazione. In cassazione la società ha dedotto un unico motivo, qualificato come difetto assoluto di giurisdizione per denegata giustizia, sostenendo che il giudice amministrativo avrebbe radicalmente stravolto l'applicazione delle norme sul risarcimento del danno contrattuale e lasciato privo di tutela il danno accertato, con violazione degli artt. 1362 e ss., 1374 e 1375, 1218 e 1223 c.c. e degli artt. 362, comma 1, c.p.c. e 110 c.p.a.
Norme richiamate
artt. 1362 e ss. c.c.
richiamati dalla ricorrente come norme in tema di interpretazione del contratto, asseritamente stravolte dal giudice amministrativo
art. 1374 c.c.
richiamato dalla ricorrente come norma sull'integrazione del contratto, indicata tra quelle violate
art. 1375 c.c.
richiamato dalla ricorrente come norma sulla buona fede nell'esecuzione del contratto, indicata tra quelle violate
art. 1218 c.c.
richiamato dalla ricorrente come base della responsabilità da inadempimento dedotta in giudizio
art. 1223 c.c.
richiamato dalla ricorrente come norma sul risarcimento del danno da inadempimento
art. 362, comma 1, c.p.c.
richiamato quale fondamento del ricorso per difetto assoluto di giurisdizione
art. 110 c.p.a.
richiamato quale disposizione processuale invocata dalla ricorrente nel formulare il motivo
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, quando sia accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, le spese possono essere compensate.
- Le censure che qualificano come difetto assoluto di giurisdizione un preteso errore nell'applicazione di norme civilistiche da parte del giudice amministrativo devono comunque confrontarsi con il reale contenuto della decisione impugnata; nel caso concreto, tuttavia, la Corte non si è pronunciata nel merito per sopravvenuta estinzione.
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