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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11690/2025 del 24/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per usura e estorsione (pena: 2 anni e 8 mesi di reclusione e multa di €800). Il ricorrente deduce tre motivi: (1) travisamento del fatto e della scansione temporale, sostenendo che le minacce sarebbero sopravvenute dopo l'unica restituzione del denaro e che, pertanto, l'estorsione sarebbe rimasta al tentativo e la fattispecie avrebbe dovuto essere riqualificata come esercizio arbitrario delle proprie ragioni; (2) travisamento delle deposizioni e mancata riconoscimento della natura non usuraria del prestito (prestito di €1.900 restituiti con €2.000, interesse di €100); (3) mancata pronuncia sulla circostanza attenuante della lieve entità dell'usura alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.120/2023.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo basato su motivi ripetitivi e manifestamente infondati. Ha ritenuto che non sussistano i presupposti per il vizio di travisamento della prova (non emergendo una 'doppia conforme' macroscopica), che le valutazioni dei giudici di merito siano coerenti e congrue rispetto al compendio probatorio e che la richiesta relativa alla circostanza attenuante non fosse stata proposto dalla difesa di Giambrone in appello (quindi non può essere valorizzata in Cassazione). Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di €3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    lett. b ed e richiamate per delimitare i motivi di ricorso (violazione di legge e vizi di motivazione); comma 3 richiede che questioni di diritto non sollevate in appello non possano essere dedotte in Cassazione, giustificando l'inammissibilità della doglianza sull'attenuante non prospettata in appello

  • art. 610 e art. 611 cod. proc. pen.

    art. 610, comma 5; art. 611, comma 1-bis e segg.

    richiamati per le modalità di trattazione del ricorso in camera di consiglio e per l'assenza di richiesta di trattazione orale nei termini previsti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento; la Corte ha inoltre disposto il pagamento di una somma alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

  • Sentenza Corte Costituzionale

    Corte Costituzionale n.120/2023

    richiamata dal ricorrente in relazione alla possibilità di riconoscere la circostanza attenuante della lieve entità per il reato di usura; la Corte di Cassazione ha osservato che tale deduzione non era stata proposta dalla difesa di Giambrone in appello e quindi non poteva essere valorizzata in Cassazione

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è un terzo grado di merito: il vizio di travisamento della prova è sindacabile in Cassazione solo se emerge una 'doppia conforme' macroscopica o una manifesta incongruenza tra motivazione e compendio probatorio
  • Se la decisione di appello conferma la motivazione di primo grado con analisi omogenea dei provvedimenti, si forma un unico corpo argomentativo difficilmente censurabile in Cassazione
  • Questioni di diritto o istanze difensive non sollevate nel grado immediatamente precedente (appello) non possono essere dedotte per la prima volta in Cassazione (art. 606 comma 3 cod. proc. pen.)
  • Motivi formulati in modo generico o ripetitivo sono frequentemente dichiarati inammissibili; i ricorsi devono esporre criticità specifiche e non mere alternative ricostruttive
  • La mancata pronuncia su un'attenuante è censurabile solo se la richiesta è stata effettivamente formulata nel grado in cui è stata omessa; la prova del deposito o della richiesta in udienza è determinante
  • Il trattamento sanzionatorio richiede uno sforzo motivazionale più approfondito solo quando la pena si discosta in modo significativo dal minimo edittale; pene vicino al minimo richiedono una motivazione meno ampia

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