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Sentenza

Sentenza n. 1805/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'ottemperanza della sentenza di accoglimento n. 53/2025 del 22/01/2025 resa dal Giudice del Lavoro, presso il Tribunale Ordinario di Livorno, all’esito del giudizio R.G. n. 1160/2024, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Livorno in data 26.08.2025.

Giustizia amministrativa202502436

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, n. 53/2025, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per € 500 annui per gli anni scolastici indicati nella sentenza, oltre agli accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza n. 53/2025 del 22 gennaio 2025 del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva al Ministero. La pronuncia aveva accertato il diritto alla carta docente per € 500 annui per gli anni scolastici ivi indicati, con interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo previsto dalla legge, e aveva condannato il Ministero a mettere la carta a disposizione per l’utilizzo secondo i vincoli di legge. Poiché l’Amministrazione non aveva completato l’esecuzione, la ricorrente ha chiesto tutte le misure attuative del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta e la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito senza svolgere difese sostanziali riportate nel testo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo esecutivo era stato notificato all’organo competente alla liquidazione, che era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e che la sentenza non era stata ancora eseguita. Ha quindi ordinato al Ministero di dare attuazione al giudicato entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, riconoscendo alla ricorrente quanto dovuto a titolo di retribuzione professionale docenti e i relativi accessori secondo le modalità stabilite nel titolo. In caso di ulteriore inadempimento, ha incaricato il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, o un suo sostituto, di provvedere quale commissario ad acta entro i successivi 60 giorni, anche mediante pagamento in conto sospeso, ove necessario. Ha inoltre condannato il Ministero alla penalità di mora, pari agli interessi legali sulle somme dovute, dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza fino al pagamento. Spese liquidate in € 800,00, oltre IVA e CAP, a favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Si ritiene inoltre che il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione delle somme dovute giustifichi la condanna dell'Amministrazione resistente alla corresponsione di una penalità di mora in misura pari agli interessi legali spettanti sulla somma complessivamente dovuta, con decorrenza “dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza” - come stabilito dall'art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo c.p.a., novellato dall'art. 1, comma 781, lett. a) della l. n. 208/2015 – e fino al pagamento di quanto dovuto.

    La penalità di mora può essere quantificata, in caso di ritardo nell’esecuzione di una condanna pecuniaria, in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrendo dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento emesso in sede di ottemperanza e sino all’effettivo pagamento.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    La corresponsione delle somme dovute a titolo di retribuzione professionale docenti non trova alcun ostacolo normativo, essendo stati notificati il titolo esecutivo all’organo competente alla liquidazione ed essendo ormai ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, 1° comma del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 (conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30 e modificato dall’art. 44, 3° comma del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, conv. in l. 24 novembre 2003, n. 326).

    La speciale attesa di 120 giorni per l’esecuzione dei pagamenti a carico delle amministrazioni non impedisce l’ottemperanza una volta decorso il termine e notificato il titolo all’organo competente alla liquidazione.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Al Ministero dell’istruzione e del merito va assegnato il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente decisione per provvedere alle attività di esecuzione della sentenza. Al tempo stesso, il Collegio nomina il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente (o un suo sostituto) affinché ove l'indicato termine di 30 (trenta) giorni decorra infruttuosamente, provveda, in qualità di Commissario ad acta, a tutti gli adempimenti occorrenti per l'ottemperanza alla presente decisione nel successivo termine di 60 (sessanta) giorni, se del caso, valendosi anche del pagamento in “conto sospeso” previsto dall’art. 14, 2° comma del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30.

    In caso di perdurante inadempimento, il commissario ad acta può avvalersi della modalità di pagamento in conto sospeso prevista dalla disposizione per realizzare l’ottemperanza.

  • art. 114 c.p.a.

    Non essendo ancora conclusa l’attività di esecuzione della sentenza, il ricorso per ottemperanza deve pertanto essere accolto e deve essere dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del merito di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza oggetto di ottemperanza, riconoscendo a parte ricorrente la retribuzione professionale docenti, con le modalità indicate in sentenza e con gli accessori ivi riconosciuti.

    Accertato che il giudicato non è stato eseguito, il giudice dell’ottemperanza ordina all’amministrazione di conformarvisi e può predisporre misure attuative, inclusa la nomina di un commissario ad acta e, ricorrendone i presupposti, la penalità di mora.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato che condanna un’amministrazione al pagamento o all’attribuzione di somme non è stata eseguita, e il titolo esecutivo è stato notificato all’organo competente ed è decorso il termine legale di 120 giorni, è ammissibile l’ottemperanza per ottenere l’attuazione del giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare un commissario ad acta, stabilendo un termine successivo per l’intervento sostitutivo in caso di inerzia.
  • In presenza di ritardo nell’esecuzione di una condanna pecuniaria, la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento pronunciato in sede di ottemperanza e fino al pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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