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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27402/2023 del 26/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (beneficiario indennizzo)

La controversia

La controversia origina da un procedimento di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001: un decreto del magistrato delegato della Corte d'appello aveva condannato il Ministero della Giustizia a pagare un indennizzo a favore della ricorrente. Il Ministero aveva poi proposto revocazione davanti alla Corte d'appello, che aveva rigettato la revocazione e compensato le spese del relativo giudizio con formula generica, richiamando la "particolarità della materia trattata" e ritenendo sussistenti giusti motivi. La soccombente sulle spese ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., perché la compensazione sarebbe stata disposta fuori dai casi consentiti dalla disciplina vigente; (2) vizio motivazionale sulla statuizione di compensazione. Il Ministero ha resistito anche eccependo l'erroneità del mezzo di impugnazione, sostenendo che dovesse proporsi opposizione ex art. 5-ter L. n. 89 del 2001 e non ricorso per cassazione, e ha invocato inoltre un preteso giudicato derivante da precedente della Corte di cassazione in fattispecie analoga.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare del Ministero sul mezzo di impugnazione, affermando che contro la sentenza resa dalla Corte d'appello nel giudizio di revocazione del decreto di equa riparazione va proposto ricorso per cassazione, non opposizione ex art. 5-ter L. n. 89 del 2001. Ha inoltre escluso che il richiamo a un precedente di legittimità potesse integrare giudicato. Nel merito ha accolto il primo motivo, ritenendo illegittima la compensazione delle spese fondata sulla sola "particolarità della materia trattata", perché l'art. 92 c.p.c. consente la compensazione solo nei casi tipizzati o in situazioni di gravità ed eccezionalità equivalenti. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata nei limiti della censura accolta, con rinvio alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione per nuovo esame della sola regolazione delle spese e per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 4, L. n. 89 del 2001

    individua il decreto del magistrato delegato della Corte d'appello in materia di equa riparazione, poi oggetto di revocazione.

  • art. 5-ter L. n. 89 del 2001

    non è il mezzo di impugnazione ritenuto corretto contro la sentenza resa nel giudizio di revocazione; la Corte afferma che, in tale ipotesi, occorre il ricorso per cassazione.

  • art. 91 c.p.c.

    regola la soccombenza e la liquidazione delle spese; la ricorrente ne deduce la violazione con riferimento alla compensazione disposta dalla Corte d'appello.

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese, nel testo applicabile, è ammessa solo nei casi previsti dalla norma, come interpretata alla luce delle modifiche normative e della giurisprudenza costituzionale; non basta una motivazione generica sulla particolarità della materia.

  • artt. 375, comma 2, 2-quater, e 380 bis.1 c.p.c.

    richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio nel testo applicabile ratione temporis.

  • art. 35 d.lgs. n. 149 del 2022

    indicato come norma di rinvio per l'applicazione del testo processuale ratione temporis.

  • art. 403 c.p.c.

    invocato dal Ministero nell'eccezione preliminare sul mezzo di impugnazione, ma ritenuto non dirimente nel caso concreto.

Massime di principio

  • Contro la sentenza che definisce il giudizio di revocazione avverso un provvedimento emesso in materia di equa riparazione, il mezzo di impugnazione va individuato in relazione al provvedimento originariamente impugnabile; se il provvedimento originario era soggetto a ricorso per cassazione, anche la sentenza sulla revocazione è impugnabile con ricorso per cassazione.
  • Il precedente giurisprudenziale, anche quando riferito a fattispecie analoghe, non si confonde con il giudicato e non produce effetti preclusivi in un diverso giudizio tra parti diverse.
  • La compensazione delle spese processuali non può essere motivata in modo generico con il richiamo alla "particolarità della materia trattata"; occorre che ricorra uno dei presupposti tipizzati dall'art. 92 c.p.c. o una situazione di gravità ed eccezionalità equivalente.
  • Quando il primo motivo di ricorso investe validamente la regolazione delle spese e viene accolto, il motivo ulteriore diretto contro la medesima statuizione resta assorbito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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