Cassazione Penale, Sentenza n. 16243/2022 del 27/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Spera deduceva dissociazione dal clan (sostiene di essersi allontanato nel 2018 trasferendosi a Sasso Marconi per lavoro), autocritiche e dichiarazioni autoaccusatorie ed etero-accusatorie, nonché il fatto che in occasione di una "stesa armata" erano stati sparati colpi verso la sua abitazione, elementi che secondo lui dimostravano l'interruzione dei legami con il sodalizio. Il ricorso deduceva violazione degli artt. 274, lett. c), e 275, comma 3, cod. proc. pen., nonché censura della motivazione del riesame.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato e ha confermato il mantenimento della custodia cautelare in carcere. La motivazione ha richiamato la doppia presunzione applicabile: per il reato associativo di tipo mafioso (art. 416-bis) opera una presunzione assoluta di adeguatezza della custodia carceraria (e una presunzione relativa circa le esigenze cautelari), mentre per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 T.U. stupefacenti) opera una presunzione relativa; data la sussistenza di entrambi i reati deve prevalere la presunzione assoluta prevista per l'associazione mafiosa. Il Tribunale del riesame aveva correttamente ritenuto prevalenti elementi contrari alla sostituzione (lunga militanza nell'organizzazione, ruolo apicale, reiterazione delle condotte nonostante condanne, breve lasso di tempo dai fatti, precedente violazione di prescrizioni della detenzione domiciliare) e aveva valutato la dissociazione come dubbia e potenzialmente strumentale. La Corte di legittimità ha inoltre richiamato il limite del sindacato in cassazione: non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione degli elementi di fatto, potendo censurare la motivazione solo se priva dei minimi requisiti di coerenza, completezza e logicità (cosa che non ricorreva nel caso di specie). Il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Rilevata la presunzione, con riguardo all'associazione mafiosa, di adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere (presunzione assoluta sull'adeguatezza della misura), sicché per superarla occorrono elementi chiari e decisivi idonei a dimostrare la rescissione del vincolo associativo.
art. 74 d.p.r. n. 309/1990 (T.U. stupefacenti)
In relazione al reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura, richiedendo elementi contrari per giustificare un'alternativa alla custodia.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Principio della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per taluni delitti; la Corte ha ricordato l'applicabilità di tale presunzione e la necessità di elementi idonei a provare il venir meno delle esigenze cautelari per superarla.
art. 274, lett. c), cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente tra le censure; la Corte non ha però rilevato un errore di diritto nella motivazione del giudice di merito riconducibile a questa disposizione e non ne ha rimarcato una specifica violazione.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Comma richiamato quale criterio di impugnazione in cassazione (violazione di legge); la Corte ha respinto la censura perché il giudizio del merito risultava coerente e motivato, non configurandosi la violazione dedotta.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione procedurale cui la cancelleria deve adempiere dopo la pronuncia che non determina la liberazione dell'imputato; la Corte ha ordinato gli adempimenti previsti.
Massime di principio
- Se è contestato anche il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis), opera una presunzione molto forte a favore della custodia in carcere: per superarla servono prove chiare e convincenti di una reale e durevole resa o dissociazione dal sodalizio.
- La mera dichiarazione di dissociazione o il trasferimento di residenza non sono automaticamente sufficienti a ottenere la sostituzione della custodia: il giudice valuta il complesso degli elementi (durata dell'appartenenza, ruolo, recidiva, violazioni pregresse, tempi dei fatti rispetto alla domanda).
- Quando coesistono reati con diverse presunzioni cautelari, prevale la presunzione più restrittiva (qui quella relativa all'associazione mafiosa) e la scelta tra libertà e mantenimento della custodia può essere tra liberazione o conferma della misura, non tra misure cautelari intermedie.
- La Corte di cassazione non rivaluta i fatti e gli indizi come fatto nuovo: il suo sindacato è limitato a verificare la correttezza logica e giuridica della motivazione del giudice di merito, annullando solo se questa manca dei requisiti minimi di coerenza, completezza o logicità.
- Per riuscire in istanze di attenuazione cautelare conviene documentare elementi concreti e stabili (cooperazione effettiva con l'autorità, condotte di vita nuova protratte nel tempo, prova di integrazione sociale e lavorativa, assenza di comportamenti successivi di natura delinquenziale) idonei a convincere il giudice della sincerità della dissociazione.
- Se il ricorso viene rigettato, il ricorrente può essere condannato alle spese e il provvedimento può disporre adempimenti amministrativi a carico della cancelleria; la mancata liberazione impone specifiche comunicazioni e formalità.
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