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Sentenza

Sentenza n. 717/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - Delle graduatorie di merito definitive delle richieste di iscrizione ad anni successivi al primo per l'a.a. 2022/2023 di cui all'avviso pubblicato con decreto repertorio n. 2928 del 10/06/2022 (corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia in lingua italiana - polo di -OMISSIS-, corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia in lingua inglese – one long-cycle degree programme in medicine and surgery - polo di -OMISSIS-, corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria) n. rep. 4749 pubblicate in data 21/10/22, nella parte in cui le candidature della ricorrente sono state considerate non ammissibili per “CFU riconosciuti non sufficienti per l'ammissione all'anno di corso richiesto”; E delle successive modifiche di dette graduatorie intervenute con - n. rep. -OMISSIS- del 3/11/22 (scorrimento graduatorie di merito definitive); - n. rep. 5168 del 11/11/21 (scorrimento graduatorie di merito definitive); - n. rep. 5437 del 28/11/22 (rettifica graduatorie di merito definitive); nonché di tutti gli atti o provvedimenti antecedenti, presupposti, successivi, consequenziali o comunque connessi, ed in particolare: - delle graduatorie di merito provvisorie richieste di iscrizione ad anni successivi al primo per l'a.a. 2022/2023 di cui all'avviso pubblicato con decreto repertorio n. 2928 del 10/06/2022 (corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia in lingua italiana - polo di -OMISSIS-, corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia in lingua inglese – one long-cycle degree programme in medicine and surgery - polo di -OMISSIS-, corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria) pubblicate in data 22/9/22, nella parte in cui le candidature della ricorrente sono state considerate non ammissibili per “CFU riconosciuti non sufficienti per l'ammissione all'anno di corso richiesto”; - dei verbali delle operazioni della commissione, consegnati a seguito di istanza di accesso della ricorrente, del 22/7/22 (con particolare attenzione alla predefinizione delle motivazioni di mancato riconoscimento degli esami sostenuti per cui è chiesta valutazione), 30/8/22, 21/9/22, 17/10/22; - delle schede di valutazione della ricorrente (riunione della Commissione valutatrice 30/8/22) e comunque delle operazioni di valutazione della Commissione in relazione alla posizione della ricorrente e di tutte le comunicazioni email da nullaostacicliunici.med@-OMISSIS-; - di tutta la modulistica relativa alla procedura in discussione; - ove si ritenesse che la disciplina portante i criteri per la valutazione delle domande in essa contenuta debba essere interpretata tale da escludere la verifica delle conoscenze effettivamente possedute ex art. 3 DM 16/03/2007 e comunque la valutazione della carriera dei candidati, il Decreto Repertorio n. -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 10/06/2022 recante avviso per la presentazione delle richieste di iscrizione ad anni successivi al primo del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia in lingua italiana (polo di -OMISSIS-), del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia in lingua inglese – one long-cycle degree programme in medicine and surgery (polo di -OMISSIS-) e del corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria - a.a. 2022/2023; - ove si ritenesse che la disciplina portante i criteri per la valutazione delle domande in essa contenuta debba essere interpretata come discriminante i candidati laureati tale per cui gli stessi non possano ottemperare diversamente alle disposizioni in materia di comprova della maturazione dei crediti formativi universitari dall'allegazione di “link a ogni specifica scheda obiettivi formativi e programma ufficiale pubblicati dall'Università di provenienza con riferimento a insegnamenti, ADE (Attività Didattiche Elettive) e tirocini superati e verbalizzati. Si raccomanda di verificare che i link ai programmi delle specifiche attività didattiche siano pubblicamente accessibili pena l'impossibilità a valutare da parte delle commissioni competenti” nel caso di assenza di detti link sul sito dell'Università di provenienza, il Decreto Repertorio n. 2928/2022 prot. n. 278413 del 10/06/2022 recante avviso per la presentazione delle richieste di iscrizione ad anni successivi al primo del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia in lingua italiana (polo di -OMISSIS-), del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia in lingua inglese – one long-cycle degree programme in medicine and surgery (polo di -OMISSIS-) e del corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria - a.a. 2022/2023; - ove si ritenesse che la disciplina portata dallo stesso debba essere interpretato, in relazione alla parte (art. -OMISSIS- e oltre) relativa al riconoscimento di attività formative superate in corsi di studio diversi dal Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, tale da escludere la verifica delle conoscenze effettivamente possedute ex art. 3 DM 16/03/2007 e comunque la valutazione della carriera dei candidati e discriminante i candidati laureati tale per cui gli stessi non possano ottemperare diversamente alle disposizioni in materia di comprova della maturazione dei crediti formativi universitari dall'allegazione di “link a ogni specifica scheda obiettivi formativi e programma ufficiale pubblicati dall'Università di provenienza con riferimento a insegnamenti, il Regolamento Didattico Coorte 2022 del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia – -OMISSIS-; - di ogni altro atto, ivi compreso ogni eventuale ulteriore Regolamento, prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente nonché per la condanna de l'Università degli Studi di -OMISSIS- ad ammettere la ricorrente dott. -OMISSIS- al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2022/2023 previa sua iscrizione ad anni successivi al primo, al III anno o in subordine al II, sulla base del suo curriculum universitario e degli esami sostenuti o in subordine che l'Ateneo sia condannato alla verifica della carriera e, in ipotesi di positivo esame della stessa con convalida di almeno: -OMISSIS- C.F.U., alla ammissione della ricorrente al terzo anno di corso; o in subordine -OMISSIS- C.F.U., alla ammissione della ricorrente al secondo anno di corso o in subordine, per l'annullamento (previa sospensione) Dell'intera procedura volta alla redazione delle graduatorie di merito definitive richieste di iscrizione ad anni successivi al primo per l'a.a. 2022/2023 di cui all'avviso pubblicato con decreto repertorio n. 2928 del 10/06/2022 (con conseguente ripetizione della prova stessa) o, in estremo subordine per il risarcimento dei danni patiti e patiendi. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9 novembre 2023: - Delle graduatorie di merito definitive delle richieste di iscrizione ad anni successivi al primo per l'a.a. 2022/2023 di cui all'avviso pubblicato con decreto repertorio n. 2928 del 10/06/2022 (corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia in lingua italiana - polo di -OMISSIS-, corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia in lingua inglese – one long-cycle degree programme in medicine and surgery - polo di -OMISSIS-, corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria) n. rep. 4749 pubblicate in data 21/10/22 (doc. 1 e 1 bis), nella parte in cui le candidature della ricorrente sono state considerate non ammissibili per “CFU riconosciuti non sufficienti per l'ammissione all'anno di corso richiesto”; E delle successive modifiche di dette graduatorie intervenute con - n. rep. 4944 del 3/11/22 (scorrimento graduatorie di merito definitive doc. 63 e 63 bis); - n. rep. 5168 del 11/11/21 (scorrimento graduatorie di merito definitive doc. 64 e 64 bis); - n. rep. 5437 del 28/11/22 (rettifica graduatorie di merito definitive doc. 65 e 65 bis) Nonché di tutti gli atti o provvedimenti antecedenti, presupposti, successivi, consequenziali o comunque connessi, ed in particolare: - delle graduatorie di merito provvisorie richieste di iscrizione ad anni successivi al primo per l'a.a. 2022/2023 di cui all'avviso pubblicato con decreto repertorio n. 2928 del 10/06/2022 (corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia in lingua italiana - polo di -OMISSIS-, corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia in lingua inglese – one long-cycle degree programme in medicine and surgery - polo di -OMISSIS-, corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria) pubblicate in data 22/9/22 (doc. 2 e 2 bis), nella parte in cui le candidature della ricorrente sono state considerate non ammissibili per “CFU riconosciuti non sufficienti per l'ammissione all'anno di corso richiesto”; - dei verbali delle operazioni della commissione, consegnati a seguito di istanza di accesso della ricorrente, del 22/7/22 (con particolare attenzione alla predefinizione delle motivazioni di mancato riconoscimento degli esami sostenuti per cui è chiesta valutazione), 30/8/22, 21/9/22, 17/10/22; - delle schede di valutazione della ricorrente (riunione della Commissione valutatrice 30/8/22) e comunque delle operazioni di valutazione della Commissione in relazione alla posizione della ricorrente e di tutte le comunicazioni email da nullaostacicliunici.med@-OMISSIS- (doc 12); - di tutta la modulistica relativa alla procedura in discussione; - ove si ritenesse che la disciplina portante i criteri per la valutazione delle domande in essa contenuta debba essere interpretata tale da escludere la verifica delle conoscenze effettivamente possedute ex art. 3 DM 16/03/2007 e comunque la valutazione della carriera dei candidati, il Decreto Repertorio n. -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 10/06/2022 (doc. 11) recante avviso per la presentazione delle richieste di iscrizione ad anni successivi al primo del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia in lingua italiana (polo di -OMISSIS-), del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia in lingua inglese – one long-cycle degree programme in medicine and surgery (polo di -OMISSIS-) e del corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria - a.a. 2022/2023; - ove si ritenesse che la disciplina portante i criteri per la valutazione delle domande in essa contenuta debba essere interpretata come discriminante i candidati laureati tale per cui gli stessi non possano ottemperare diversamente alle disposizioni in materia di comprova della maturazione dei crediti formativi universitari dall'allegazione di “link a ogni specifica scheda obiettivi formativi e programma ufficiale pubblicati dall'Università di provenienza con riferimento a insegnamenti, ADE (Attività Didattiche Elettive) e tirocini superati e verbalizzati. Si raccomanda di verificare che i link ai programmi delle specifiche attività didattiche siano pubblicamente accessibili pena l'impossibilità a valutare da parte delle commissioni competenti” nel caso di assenza di detti link sul sito dell'Università di provenienza, il Decreto Repertorio n. 2928/2022 prot. n. 278413 del 10/06/2022 (doc. 11) recante avviso per la presentazione delle richieste di iscrizione ad anni successivi al primo del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia in lingua italiana (polo di -OMISSIS-), del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia in lingua inglese – one long-cycle degree programme in medicine and surgery (polo di -OMISSIS-) e del corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria - a.a. 2022/2023; - ove si ritenesse che la disciplina portata dallo stesso debba essere interpretato, in relazione alla parte (art. -OMISSIS- e oltre) relativa al riconoscimento di attività formative superate in corsi di studio diversi dal Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, tale da escludere la verifica delle conoscenze effettivamente possedute ex art. 3 DM 16/03/2007 e comunque la valutazione della carriera dei candidati e discriminante i candidati laureati tale per cui gli stessi non possano ottemperare diversamente alle disposizioni in materia di comprova della maturazione dei crediti formativi universitari dall'allegazione di “link a ogni specifica scheda obiettivi formativi e programma ufficiale pubblicati dall'Università di provenienza con riferimento a insegnamenti, il Regolamento Didattico Coorte 2022 del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia – -OMISSIS- (doc 19); - di ogni altro atto, ivi compreso ogni eventuale ulteriore Regolamento, prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente Nonché per la condanna de l'Università degli Studi di -OMISSIS- ad ammettere la ricorrente dott. -OMISSIS- al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2022/2023 previa sua iscrizione ad anni successivi al primo, al III anno o in subordine al II, sulla base del suo curriculum universitario e degli esami sostenuti o in subordine che l'Ateneo sia condannato alla verifica della carriera e, in ipotesi di positivo esame della stessa con convalida di almeno: -OMISSIS- C.F.U., alla ammissione della ricorrente al terzo anno di corso; o in subordine -OMISSIS- C.F.U., alla ammissione della ricorrente al secondo anno di corso o in subordine, per l'annullamento (previa sospensione) Dell'intera procedura volta alla redazione delle graduatorie di merito definitive richieste di iscrizione ad anni successivi al primo per l'a.a. 2022/2023 di cui all'avviso pubblicato con decreto repertorio n. 2928 del 10/06/2022 (con conseguente ripetizione della prova stessa) o, in estremo subordine per il risarcimento dei danni patiti e patiendi

Giustizia amministrativa202201246

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatorie definitive e atti della procedura di iscrizione ad anni successivi al primo per l'a.a. 2022/2023, nella parte in cui la candidatura è stata dichiarata non ammissibile per insufficienza dei CFU riconosciuti

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La ricorrente aveva impugnato, anche con motivi aggiunti, le graduatorie definitive e provvisorie, gli scorrimenti e la rettifica delle graduatorie, nonché i verbali e le schede di valutazione della commissione relativi alla procedura per l'iscrizione ad anni successivi al primo ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria. La candidatura era stata ritenuta non ammissibile per insufficienza dei CFU riconosciuti. In via subordinata, la ricorrente contestava la disciplina della procedura nella parte in cui avrebbe escluso la verifica delle conoscenze effettivamente possedute e la valutazione complessiva della carriera ai sensi dell'art. 3 del d.m. 16 marzo 2007, nonché nella parte in cui avrebbe imposto ai candidati laureati la produzione di link pubblicamente accessibili ai programmi degli insegnamenti, senza consentire modalità alternative di prova dei CFU maturati. Chiedeva l'ammissione al terzo o, in subordine, al secondo anno, la rinnovazione della procedura oppure il risarcimento dei danni.

La decisione

Nel corso del giudizio, con atto notificato il 15 gennaio 2026, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Il TAR ha ritenuto la rinuncia conforme alle formalità previste dall'art. 84 c.p.a.; ha inoltre preso atto dell'accettazione della rinuncia da parte dell'amministrazione resistente e della richiesta comune di compensazione delle spese. Conseguentemente ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia, ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), 84 e 85 c.p.a., disponendo l'integrale compensazione delle spese per la peculiarità della vicenda e in assenza di opposizione della parte resistente.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    La rinuncia al ricorso, effettuata nel rispetto delle formalità prescritte e non opposta dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio.

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Costituisce il fondamento processuale della dichiarazione di estinzione del giudizio.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato dal giudice nel procedimento di definizione dell'estinzione per rinuncia.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato da remoto.

  • art. 3 d.m. 16 marzo 2007

    Richiamato nei motivi dedotti dalla ricorrente quale parametro relativo alla verifica delle conoscenze effettivamente possedute e alla valutazione della carriera; non è stato esaminato nel merito a seguito dell'estinzione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso conforme alle formalità processuali e non opposta dalla controparte comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio.
  • Quando il giudizio si estingue per rinuncia, le questioni di merito dedotte contro gli atti amministrativi impugnati non ricevono una decisione giudiziale.
  • La compensazione integrale delle spese può essere disposta in presenza di giusti motivi, tra cui l'accettazione della rinuncia da parte della resistente, l'assenza di opposizione e la peculiarità della vicenda.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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