Sentenza n. 4371/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1357/2025 n. 1357/2025, RG n. 6394/2024, resa in data 22 maggio 2025 dal Tribunale di Napoli Nord, e pubblicata in pari data.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord che aveva ordinato l’attribuzione della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., chiedendo che fosse ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, con la quale il Ministero era stato condannato ad assegnarle la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, mediante emissione di buoni elettronici del valore di euro 500,00 per ciascun anno, oltre interessi. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato che, dopo la proposizione del ricorso, l’Amministrazione avrebbe dato esecuzione al giudicato mediante emissione, il 17 dicembre 2025, della carta elettronica del docente del valore nominale complessivo di euro 1.000,00, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna dell’Amministrazione alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale. Tuttavia, la ricorrente non ha documentato l’asserito pagamento e non risultava agli atti una prova dell’esecuzione neppure da parte dell’Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ritenendo che la stessa ricorrente avesse rappresentato l’avvenuta esecuzione del giudicato nelle more del processo, ma senza fornire adeguata documentazione del pagamento o dell’attribuzione della carta. Il giudice non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché l’avvenuto adempimento non era stato provato documentalmente. Le spese di lite sono state integralmente compensate per giusti motivi di equità, considerata la mera dichiarazione della ricorrente sull’avvenuto pagamento e l’esito del giudizio.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione del giudicato; nel caso concreto, la sopravvenuta allegazione dell’esecuzione ha determinato il venir meno dell’interesse alla decisione, ma l’adempimento non è stato documentalmente provato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, se il ricorrente rappresenta che l’amministrazione ha dato esecuzione al giudicato nelle more del processo, il ricorso può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, anche quando l’avvenuto adempimento non sia documentalmente provato, purché sia stato allegato dalla stessa parte interessata come fatto sopravvenuto idoneo a eliminare l’utilità della decisione.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere presuppone l’accertamento dell’integrale soddisfazione della pretesa azionata; in assenza di documentazione dell’effettivo adempimento, il giudice può limitarsi a dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
- La mancata prova documentale dell’esecuzione del giudicato può giustificare la compensazione integrale delle spese, anziché l’applicazione del principio della soccombenza virtuale, quando l’improcedibilità dipenda dalla mera dichiarazione della parte ricorrente circa l’avvenuto pagamento.
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