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Sentenza

Sentenza n. 383/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza di accoglimento n. 8485/2024, pubblicata il 9.12.2024, emessa dal Tribunale Ordinario di Napoli - Sez. Lavoro, all’esito del giudizio R.G. n. 24674/2023, divenuta cosa giudicata.

Giustizia amministrativa202504290

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Napoli che aveva riconosciuto la Carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Napoli, Sezione Lavoro, n. 8485/2024, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a erogare la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, dell'importo nominale di 500 euro annui per quattro anni scolastici. La sentenza era stata notificata al Ministero l'11 dicembre 2024 ai fini dell'esecuzione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza che l'Amministrazione avesse adempiuto. La ricorrente ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta e la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato e notificata presso la sede reale dell'Amministrazione, ha immediato valore conformativo-ordinatorío nei confronti del Ministero, il quale deve assicurare il conseguimento concreto dell'utilità riconosciuta dal giudicato. Poiché era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e non risultava alcuna esecuzione, il Ministero è stato ordinato ad assegnare alla ricorrente la Carta elettronica mediante accredito dell'importo nominale riconosciuto, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte se anteriore. È stato nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, quale commissario ad acta, incaricato di assicurare l'esecuzione nei successivi 60 giorni su istanza della ricorrente. È stata inoltre accolta la domanda di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura degli interessi legali sull'importo complessivamente risultante dal giudicato, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza e fino all'adempimento spontaneo, anche tardivo, oppure all'adempimento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato e al pagamento delle penalità di mora.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    art. 114, comma 4, lett. e)

    Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione delle pronunce di condanna nei confronti delle amministrazioni pubbliche consente, unitamente alla mancata esecuzione, la proposizione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora decorre dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l'adempimento spontaneo dell'Amministrazione o con quello effettuato dal commissario ad acta.

Massime di principio

  • Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario recante un obbligo di facere o di pagamento a carico di una pubblica amministrazione ha immediato valore conformativo-ordinatorío e può essere fatta valere mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo competente.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione deve assicurare il conseguimento concreto dell'utilità o del bene della vita riconosciuto dal giudicato, non essendo sufficiente una mera attività formale o interlocutoria.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta già nella sentenza di ottemperanza, con decorrenza successiva alla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione per adempiere e su istanza della parte interessata.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere commisurata agli interessi legali sull'importo dovuto e decorrere dalla scadenza del termine assegnato dal giudice per l'esecuzione, fino all'adempimento spontaneo o commissariale.
  • L'insediamento del commissario ad acta non priva l'Amministrazione del potere di adempiere spontaneamente al giudicato; la penalità di mora cessa con il primo adempimento effettivo, sia esso amministrativo o commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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