Cassazione Civile, Ordinanza n. 19954/2021 del 13/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso da un'agenzia pubblicitaria che lamentava atti di concorrenza sleale posti in essere da una società concorrente, la quale avrebbe pubblicato sul proprio sito internet l'elenco di numerosi clienti che, in realtà, erano clienti dell'attrice. La ricorrente chiedeva l'inibitoria della condotta e il risarcimento del danno. La Corte d'appello aveva escluso la concorrenza sleale ritenendo che i nomi dei clienti non fossero un pregio dell'impresa ma meri dati storici, e aveva valorizzato la buona fede della convenuta, anche in ragione di un precedente rapporto del soggetto che aveva collaborato con la resistente e della successiva parziale rimozione dell'elenco dopo la diffida. Con il ricorso per cassazione la società soccombente deduceva: 1) violazione dell'art. 2598, comma 1, n. 2, c.c., sostenendo che l'indicazione come propri, sul sito aziendale, di clienti appartenenti ad altro imprenditore costituisse appropriazione di pregi; 2) violazione dell'art. 2598, comma 1, n. 3, c.c., del d.lgs. 145/2007, del d.lgs. 206/2005 e delle norme di autodisciplina pubblicitaria, perché la pubblicità menzognera lederebbe la correttezza professionale e l'impresa concorrente; 3) violazione degli artt. 2267 e 2291 c.c., per irrilevanza dell'argomento relativo alla precedente titolarità dei rapporti in capo al socio persona fisica; 4) violazione dell'art. 1372, comma 2, c.c., sostenendo che eventuali pattuizioni tra il socio uscente e la resistente non fossero opponibili alla società attrice; 5) violazione degli artt. 2598, comma 1, n. 3, e 2600 c.c., perché la colpa rileverebbe solo ai fini del risarcimento, non già per escludere l'illecito e le ulteriori domande.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione. Ha ritenuto che la pubblicazione, da parte di un'impresa, sul proprio sito internet, di clienti in realtà appartenenti a un concorrente, lasciando intendere di aver curato essa stessa le pregresse attività per tali clienti, integri concorrenza sleale per appropriazione di pregi ai sensi dell'art. 2598, comma 1, n. 2, c.c. Tuttavia ha anche rilevato che il capo della sentenza relativo alla mancanza di colpa non era stato specificamente impugnato, con conseguente giudicato interno sulla domanda risarcitoria ex art. 2600 c.c.; perciò il giudice di rinvio dovrà riesaminare la sola domanda inibitoria e le altre domande diverse dal risarcimento del danno, liquidando anche le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 2598, comma 1, n. 2, c.c.
Integra concorrenza sleale il vanto pubblicitario di caratteristiche dell'impresa mutuate da un concorrente, quando l'attribuzione al proprio business di clienti, esperienze o qualità altrui consenta di acquisire indebitamente meriti non posseduti e alteri la libera scelta del mercato.
art. 2598, comma 1, n. 3, c.c.
La Corte richiama la norma solo in via concorrente rispetto al n. 2, ma ribadisce che il caso va risolto principalmente come appropriazione di pregi; la menzione del n. 3 non modifica la ratio decisoria sull'illecito concorrenziale.
art. 2600 c.c.
La condanna al risarcimento presuppone l'accertamento della colpa, che nel caso concreto la sentenza di merito aveva escluso con accertamento di fatto non impugnato specificamente; ne deriva il giudicato interno sul capo risarcitorio.
art. 2043 c.c.
Il legittimo esercizio di un diritto esclude l'antigiuridicità; nel ragionamento della Corte, una esplicita chiarificazione dell'effettiva provenienza dei pregi avrebbe potuto collocare la condotta nell'alveo del comportamento lecito.
art. 2267 c.c.
Richiamato dai motivi di ricorso per contestare la rilevanza del rapporto societario pregresso; la Corte non fonda però la decisione su tale disposizione.
art. 2291 c.c.
Richiamato dai motivi di ricorso per sostenere l'alterità tra socio e società; la Corte non lo assume come decisivo nella motivazione.
art. 1372, comma 2, c.c.
Richiamato dai motivi di ricorso per contestare l'opponibilità alla società di pattuizioni intercorse con il socio uscente; la Corte non decide la controversia su questo profilo.
d.lgs. 2 agosto 2007, n. 145
Evocato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla pubblicità ingannevole e sulla correttezza professionale; non costituisce il fulcro della decisione.
d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206
Evocato dalla ricorrente come parametro di tutela contro la pubblicità menzognera; la Corte non ne sviluppa un'autonoma applicazione.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 2598, comma 1, n. 2, c.c., la concorrenza sleale per appropriazione di pregi non richiede necessariamente l'imitazione di un segno distintivo o di un particolare tecnico: è sufficiente che l'imprenditore, in comunicazioni rivolte al pubblico, attribuisca alla propria impresa qualità, caratteristiche o risultati in realtà riferibili a un concorrente, così da ottenere indebitamente un accreditamento commerciale.
- La pubblicazione, su un sito aziendale, di un carnet di clienti o di referenze altrui come se fossero proprie, quando lasci intendere che l'impresa abbia svolto direttamente quelle attività, costituisce appropriazione di pregi e atto di concorrenza sleale di mero pericolo, perché altera la percezione del mercato sulla storia e sulle capacità dell'impresa.
- Per escludere l'illecito può rilevare solo una comunicazione non decettiva e trasparente sulla reale provenienza dell'esperienza professionale valorizzata; se l'impresa chiarisce che la prestazione è stata resa da un soggetto terzo o in un diverso contesto organizzativo, viene meno l'effetto appropriativo.
- L'accertamento della colpa ai fini dell'art. 2600 c.c. è distinto dall'accertamento dell'illecito concorrenziale: se il capo sulla mancanza di colpa non viene specificamente impugnato, si forma giudicato interno sul risarcimento del danno, mentre possono restare esaminabili le domande inibitorie e quelle diverse dal ristoro patrimoniale.
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