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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13139/2022 del 06/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Brescia. Gardoni contestava: la configurabilità di taluni reati di abuso d'ufficio dopo la modifica dell'art. 323 c.p. (d.l. n.76/2020 conv. in l.120/2020), la qualificazione dei fatti come corruzione anziché come reato meno grave ex art. 353‑bis c.p., la determinazione degli aumenti di pena e la legittimità della confisca (art. 240‑bis c.p./322‑ter). Rotundo contestava la responsabilità per omissione di denuncia (art.361 c.p.), sostenendo che la notitia criminis era già pervenuta alla Procura e che aveva comunque avviato accertamenti e sopralluoghi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso di Gardoni e totalmente accolto quello di Rotundo. Per Rotundo l'annullamento è senza rinvio perché il fatto non sussiste (assoluzione). Per Gardoni: il capo 29 (abuso d'ufficio relativo a una convenzione urbanistica) è stato assorbito nel falso (capo 32) e il falso è stato riqualificato dal reato previsto dall'art. 479 c.p. al più lieve art. 478, comma 1 c.p.; di conseguenza è stata rideterminata la pena complessiva in 7 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione (calcolo fatto dalla Corte di Cassazione senza rinvio). Quanto alla confisca disposta dalla Corte d'appello ai sensi dell'art. 240‑bis c.p., la Cassazione ha annullato con rinvio la parte relativa alla confisca, ritenendo carente la motivazione in ordine alla "ragionevolezza temporale" dell'accertamento patrimoniale e rimettendo la questione a diversa sezione della Corte d'appello di Brescia affinché integri la motivazione e valuti il perimetro temporale dell'ablazione.

Norme richiamate

  • art. 323 cod. pen. (abuso d'ufficio)

    Dopo la riforma introdotta dal d.l. 76/2020 conv. in l.120/2020 l'abuso d'ufficio è ricondotto alla violazione di regole di condotta previste da legge o atti aventi forza di legge; la Corte individua nel d.P.R. 380/2001 (art.12) la fonte primaria di riferimento per la conformità dei titoli edilizi e ritiene che la violazione di tali previsioni integri la "violazione di legge" richiesta dall'art.323 c.p.

  • d.l. 16 luglio 2020, n.76 conv. in l. 11 settembre 2020, n.120

    Ha ristretto l'ambito applicativo dell'art.323 c.p.; la Corte ha comunque ritenuto che il rinvio del DPR 380/01 renda alcune violazioni urbanistiche rilevanti penalmente anche dopo la riforma.

  • d.P.R. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia), art. 12

    "[Il permesso di costruire deve essere conforme] alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico‑edilizia vigente"

    La Corte utilizza il richiamo normativo dell'art.12 come fonte primaria che incorpora nei titoli edilizi l'obbligo di conformità agli strumenti urbanistici; la violazione di tale obbligo può quindi costituire violazione di legge ai fini dell'abuso d'ufficio.

  • art. 478 cod. pen. (falsità in copia autentica)

    La Corte ha riqualificato il falso relativo alla copia della convenzione (contestato originariamente con riferimento all'art.479) nell'ipotesi meno grave dell'art.478, primo comma, quando la copia autenticata diverge dall'originale nel contenuto.

  • art. 479 cod. pen. (falso in atto pubblico)

    Originaria contestazione di falso in atto pubblico; tuttavia la condotta si è ritenuta assorbita e riqualificata nella fattispecie prevista dall'art.478.

  • art. 319 cod. pen. (corruzione)

    La Corte conferma che la ripetuta ricezione di regalie e la predeterminazione degli affidamenti possono integrare il reato di corruzione quando sussiste nesso sinallagmatico tra dazione e atto pubblico abusivo; la mera qualificazione delle elargizioni come "doni" non esclude la corruzione se emerge il rapporto corruttivo.

  • art. 353‑bis cod. pen. (abuso di attività politica/altre fattispecie meno gravi)

    La difesa aveva invocato questa norma come quadro meno grave; la Corte d'appello aveva già assorbito i reati ex art.353‑bis nelle fattispecie di corruzione più grave, principio confermato dalla Cassazione: quando sussiste accordo corruttivo strutturato, prevale la qualificazione per corruzione.

  • art. 240‑bis cod. pen. (confisca "allargata")

    Consente la confisca di beni di cui il condannato non può giustificare la provenienza e che risultano sproporzionati rispetto ai redditi; la Corte conferma liceità della tipologia ma impone una motivazione adeguata sulla "ragionevolezza temporale" dell'accertamento patrimoniale.

  • art. 361 cod. pen. (omissione di atti d'ufficio)

    Per integrare il reato è richiesta la consapevolezza della notitia criminis e l'ingiustificata inerzia. Se l'autorità competente è già stata informata e il pubblico ufficiale avvia accertamenti non dolosi, l'elemento materiale (e/o soggettivo) del reato può venir meno; la Cassazione ha annullato la condanna di Rotundo per insufficienza della prova dell'omissione dolosa.

Massime di principio

  • Dopo la riforma del 2020 dell'art.323 c.p. l'abuso d'ufficio è perseguibile solo quando la condotta violi regole di rango primario prive di margini discrezionali: bisogna verificare sempre se la norma violata abbia natura di legge o atto con forza di legge o sia invece regolamentare/di rango inferiore.
  • La violazione delle previsioni urbanistiche richiamate dal d.P.R. 380/2001 può integrare la "violazione di legge" agli effetti dell'abuso d'ufficio; dunque i titoli edilizi rilasciati in palese contrasto con gli strumenti urbanistici possono costituire fatto penalmente rilevante.
  • Quando la condotta si esaurisce nella falsificazione di un documento, l'abuso d'ufficio può essere assorbito dal reato di falso; occorre valutare la sequenza fattuale per individuare la fattispecie prevalente e la corretta riqualificazione giuridica.
  • La distinzione tra corruzione e reati minori (es. art.353‑bis) dipende dal nesso sinallagmatico e dalla sistematicità: regalie ripetute, predeterminazione degli affidamenti e vantaggi patrimoniali costanti possono far ritenere sussistente la corruzione anche se le utilità non sono denaro contante.
  • La confisca "allargata" ex art.240‑bis è ammessa ma sottoposta al vincolo della "ragionevolezza temporale": l'accertamento patrimoniale non può estendersi indeterminatamente nel passato senza specifica motivazione; il giudice deve motivare il perimetro temporale e il rapporto tra accumuli e periodi di reato.
  • Per l'omissione di denuncia (art.361 c.p.) è decisivo il concreto requisito della notitia criminis: se l'autorità giudiziaria è già stata informata e il pubblico ufficiale compie accertamenti ragionevoli, difficilmente si configura l'omissione dolosa.
  • In fase di determinazione della pena, quando esiste un unico accordo corruttivo con atti esecutivi plurimi, si applica la disciplina dell'unico reato (no continuazione interna tra atti esecutivi dello stesso accordo); aumenti e continuazioni devono essere motivati singolarmente e proporzionati.

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