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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13430/2022 del 07/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano del 20/11/2020 che aveva riformato la decisione di proscioglimento del Giudice di pace (09/09/2019) e dichiarato la responsabilità penale di Pietro Damiano Maccallini per il reato di minaccia, in particolare per l'espressione rivolta alla persona offesa "ti taglio la testa". Il ricorrente ha articolato tre motivi: (1) censura sulla conversione del ricorso del pubblico ministero in appello (violazione degli artt. 36 e 39-bis d.lgs. n. 274/2000); (2) omissione della rinnovazione della prova dichiarativa decisiva da parte del giudice d'appello, in violazione dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p.; (3) non configurabilità della condotta come minaccia se adeguatamente contestualizzata (vizio di fatto/valutazione delle espressioni).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che: (a) la conversione del ricorso del pubblico ministero in appello (art. 580 c.p.p.) è applicabile per evitare risultati incompatibili tra rimedi eterogenei e l'interpretazione contraria è stata superata dalla giurisprudenza di legittimità; (b) il Tribunale d'appello ha rispettato l'onere della motivazione "rafforzata": la riforma dell'assoluzione si è basata su una più ampia e critica valutazione del contesto (reiterazione di condotte, contrapposizione politica, gesti e cirscostanze) e non su una rivalutazione di prova orale ritenuta decisiva, per cui non era obbligatoria la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; (c) l'espressione "ti taglio la testa", accompagnata da gesto e inserita in un contesto di invettive reiterate, è stata ritenuta dotata di attitudine intimidatoria ai fini dell'art. 612 c.p. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 580 c.p.p.

    La Corte interpreta l'art. 580 come dispositivo che consente la conversione del ricorso per cassazione del PM in appello quando altra parte (es. parte civile) propone appello alla stessa sentenza, per evitare esiti processuali incompatibili; la conversione può operare anche se una delle parti non avrebbe potuto proporre appello autonomamente.

  • art. 36 d.lgs. n. 274/2000

    Richiamato dal ricorrente per ostacolare la conversione; la Corte ritiene superata la lettura che ne avrebbe ostato l'applicazione, in linea con la giurisprudenza che privilegia l'evitamento di contrasti tra giudicati.

  • art. 39-bis d.lgs. 28/08/2000, n. 274

    Norma richiamata in relazione alla non proponibilità del ricorso per cassazione per vizi di motivazione su talune sentenze del giudice di pace; la Corte chiarisce che tale menzione non impedisce l'applicazione dei principi di conversione e non esclude altri controlli di legittimità quando ricorrano i presupposti.

  • art. 603, comma 3-bis c.p.p.

    La disposizione richiede una 'motivazione rafforzata' in caso di riforma di una decisione assolutoria e disciplina l'obbligo di rinnovazione mirata della prova dichiarativa solo se l'appello si fonda su una diversa valutazione di una prova dichiarativa ritenuta 'decisiva'; la Corte conferma che la rinnovazione non è sempre obbligatoria (es. quando la riforma è fondata su diversa qualificazione giuridica o su error in iudicando).

  • art. 612 c.p. (minaccia)

    Il reato di minaccia è di pericolo: l'elemento essenziale è l'attitudine della condotta a limitare la libertà psichica della vittima; la valutazione è ex ante e contestuale, non richiedendo che la vittima sia effettivamente intimidita.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali conseguente al rigetto del ricorso in Cassazione.

Massime di principio

  • Quando una parte civile presenta appello avverso una sentenza di proscioglimento del giudice di pace, può determinarsi la conversione del ricorso per cassazione del pubblico ministero ai sensi dell'art. 580 c.p.p., per evitare giudicati incompatibili.
  • In caso di riforma in appello di una sentenza assolutoria, il giudice d'appello ha l'onere di una motivazione "rafforzata": deve confutare specificamente i punti più rilevanti della motivazione di primo grado e spiegare le ragioni della diversa valutazione.
  • L'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa (art. 603, comma 3-bis) scatta solo quando l'appello si fonda su una diversa valutazione di una prova orale considerata effettivamente 'decisiva'; non è invece richiesto se la riforma si basa su errori di diritto o su diversa qualificazione giuridica dei fatti.
  • Nel reato di minaccia (art. 612 c.p.) la verifica è ex ante e contestuale: la minaccia si configura per la sola attitudine intimidatoria della condotta, tenendo conto del linguaggio, del gesto, del contesto e della reiterazione di comportamenti analoghi, senza necessità che la vittima si sia effettivamente sentita intimidita.
  • La Corte di legittimità non sostituisce il sindacato di merito: se la motivazione d'appello spiega adeguatamente le ragioni del diverso convincimento e non ha omesso l'analisi degli argomenti principali della decisione di primo grado, il sindacato in Cassazione è limitato.
  • La parte che propone ricorso in Cassazione soccombe può essere condannata alle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte resistente; considerare questo rischio prima di proporre impugnazioni infondate.

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