Cassazione Penale, Sentenza n. 1068/2023 del 13/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava la conferma della condanna per minaccia aggravata (art. 612, comma 2 c.p.), denunciando vizi di motivazione, travisamento del fatto e violazioni delle regole processuali relative all'utilizzo della querela e alla valutazione della prova. Inoltre si è chiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenute ingiustamente negate dalla Corte d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo sia sotto il profilo della utilizzazione della querela (la cui lettura in dibattimento era legittima nella fattispecie e la cui mancata acquisizione non poteva essere impugnata per sopravvenuti argomenti difensivi), sia perché il giudizio sulla credibilità della persona offesa e sulle risultanze probatorie è sindacabile in cassazione solo in presenza di contraddizioni manifeste o ipotesi non verificabili. Il secondo motivo, relativo alle attenuanti generiche, è stato dichiarato inammissibile per genericità e apoditticità. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali; inoltre è stata disposta l'annotazione ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali per l'omissione delle generalità in caso di diffusione della sentenza.
Norme richiamate
art. 612, comma 2, cod. pen.
Norma che definisce il reato di minaccia aggravata, che è il capo d'imputazione per cui l'imputato è stato condannato; applicata per affermare la responsabilità penale dell'imputato.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso in cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); richiamate dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto le censure in parte inammissibili o infondate.
art. 431, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen.
Disciplina l'inserimento degli atti nel fascicolo per il dibattimento e distingue gli atti irripetibili; la Corte ha chiarito che la querela non rientra fra gli atti irripetibili e la sua utilizzazione è regolata separatamente.
art. 511 cod. proc. pen.
Prevede le modalita' di utilizzo di atti nel dibattimento; richiamato nel contesto della valutazione sull'ammissione/lettura della querela.
art. 512 cod. proc. pen.
Consente la lettura degli atti quando la testimonianza dell'autore della denuncia-querela sia impossibile per cause imprevedibili; la Corte ha osservato che non era il caso in esame poiche' la persona offesa ha deposto.
art. 191 cod. proc. pen.
Sanziona l'inutilizzabilita' della prova illegittimamente acquisita; la Corte ha spiegato che tale inutilizzabilita' tutela l'imputato ma non puo' essere usata per escludere elementi favorevoli alla difesa nel fascicolo dibattimentale.
art. 499, comma 5, cod. proc. pen.
Consente l'uso della querela come 'aiuto alla memoria' durante la deposizione della persona offesa se essa e' stata verbalizzata e inserita nel fascicolo del pubblico ministero; la Corte ha ritenuto applicabile questa figura nella fattispecie.
art. 514 e 526 cod. proc. pen.
Principi richiamati in ordine ai divieti e modalita' di lettura di documenti non acquisiti regolarmente nel dibattimento e alla riutilizzabilita' fisiologica della prova; usati per motivare il corretto utilizzo degli atti nel processo accusatorio.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
art. 52, comma 2 e 3, D. Lgs. 196/2003
Normativa sulla protezione dei dati personali: la Corte ha ordinato l'annotazione sulla sentenza per precludere l'indicazione delle generalita' in caso di riproduzione della sentenza.
Massime di principio
- La Cassazione deferisce ampio margine di apprezzamento ai giudici di merito sulla valutazione della credibilita' delle prove e delle dichiarazioni delle parti; in assenza di contraddizioni manifeste o di ragionamenti illogici, le valutazioni di fatto non sono sindacabili in cassazione.
- La querela non rientra automaticamente tra gli atti irripetibili: puo' essere inserita nel fascicolo per il dibattimento e il suo contenuto puo' essere usato come aiuto alla memoria durante la deposizione della persona offesa se verbalizzata; la lettura integrale ai fini probatori e' ammessa solo nei casi previsti (es. impossibilita' di testimoniare).
- L'inutilizzabilita' di una prova illegittima tutela l'imputato ma non giustifica l'omissione della valutazione di elementi favorevoli contenuti nel fascicolo dibattimentale; non si puo' trasformare una sanzione per prova illegittima in mezzo per eliminare elementi a favore della difesa.
- Per ottenere successo in cassazione e' necessario formulare censure specifiche e precise: motivi generici o apodittici, o un semplice diverso apprezzamento del compendio probatorio, sono inammissibili o infondati.
- Richiedere attenuanti generiche richiede una motivazione concreta e un'esposizione specifica delle circostanze rilevanti; affermazioni generiche di meritevolezza non sono sufficienti a ribaltare la decisione del giudice di merito.
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