Cassazione Penale, Ordinanza n. 26810/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo. I motivi risultano due: con il primo si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; con il secondo si deduce l'omessa motivazione della Corte territoriale sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 11-quater c.p. Dal testo emerge che la questione sull'aggravante non era stata devoluta con l'appello, e che la mancata concessione delle attenuanti generiche era stata sorretta da motivazione non manifestamente illogica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto insindacabile in sede di legittimità il diniego delle attenuanti generiche, perché motivato in modo non manifestamente illogico; ha inoltre ritenuto inammissibile la doglianza relativa all'aggravante ex art. 61, n. 11-quater c.p., poiché tale eccezione non era stata formulata in appello e dunque non poteva essere proposta per la prima volta in cassazione. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 61, n. 11-quater c.p.
L'aggravante non poteva essere scrutinata in cassazione perché la relativa eccezione non era stata devoluta al giudice di appello.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione non manifestamente illogica.
- In sede di legittimità non possono essere dedotte questioni sulle quali il giudice di appello non abbia pronunciato perché non devolute con l'atto di impugnazione.
- La deduzione per la prima volta in cassazione di una questione non prospettata in appello rende il motivo inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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