Sentenza n. 1912/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annullamento d'ufficio di una concessione edilizia in sanatoria relativa a un'abitazione ubicata a meno di 150 metri dalla battigia
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti, eredi dell'originario ricorrente, hanno impugnato il provvedimento comunale del 9 marzo 2000 con cui era stata annullata d'ufficio una concessione edilizia in sanatoria relativa a un fabbricato residenziale di due piani, sostenendo che l'immobile, posto su una costa a strapiombo e non su una spiaggia, non ricadesse nella fascia di inedificabilità assoluta di 150 metri dalla battigia prevista dall'art. 15, lett. a), della l.r. n. 78/1976, richiamato dall'art. 23 della l.r. n. 37/1985. Hanno inoltre dedotto difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, contestando le risultanze delle aerofotogrammetrie comunali e sostenendo che l'inizio dei lavori fosse dimostrato dalla realizzazione, entro il termine di legge, di un locale pertinenziale adibito a garage. Infine, hanno lamentato difetto di motivazione sull'interesse pubblico attuale e concreto all'annullamento d'ufficio, violazione dell'art. 10 della l. n. 241/1990, illogicità e lesione del legittimo affidamento derivante dal lungo tempo trascorso, dal rilascio del certificato di abitabilità, dall'apposizione del numero civico, dalla realizzazione di opere di urbanizzazione e dall'inserimento dell'area in un piano di recupero.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto applicabile il divieto regionale di edificazione entro 150 metri dalla battigia anche alle coste rocciose o a strapiombo: la battigia è la linea di confine tra mare e terraferma, indipendentemente dal fatto che il mare si infranga sulla sabbia o sulla roccia. La disciplina regionale siciliana costituisce una tutela ambientale e paesaggistica più rigorosa, compatibile con la competenza statale e giustificata dal particolare valore delle coste siciliane. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha affermato che l'onere di provare i presupposti temporali del condono grava sul privato e richiede documentazione certa, univoca e oggettiva. Le aerofotogrammetrie del 1976 non mostravano il fabbricato principale, mentre risultava visibile soltanto il garage; la realizzazione del locale pertinenziale non era sufficiente a dimostrare l'inizio dei lavori dell'intero fabbricato residenziale oggetto della sanatoria. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e le contestazioni tardive alle aerofotogrammetrie non hanno superato tale deficit probatorio. Il Collegio ha inoltre escluso che una verificazione potesse supplire alla carenza di prova della parte, poiché avrebbe avuto carattere esplorativo. Quanto al terzo motivo, il provvedimento è stato qualificato come annullamento d'ufficio ai sensi dell'art. 21-nonies della l. n. 241/1990. Trattandosi di concessione in sanatoria anteriore alla novella del 2015, non era applicabile il termine rigido di diciotto mesi, ma il termine ragionevole, decorrente dalla scoperta dei fatti posti a fondamento dell'annullamento. La non veritiera rappresentazione dei presupposti del condono escludeva un affidamento legittimo e attenuava l'onere motivazionale dell'amministrazione; l'interesse pubblico alla tutela del vincolo paesaggistico e al ripristino della legalità edilizia poteva essere desunto dal richiamo alle circostanze accertate e alle disposizioni violate. Il piano di recupero e le caratteristiche insediative dell'area non potevano superare un vincolo assoluto né impedire l'accertamento dell'abusività. Il ricorso è stato quindi definitivamente respinto. Nulla sulle spese, considerata la mancata costituzione del Comune dopo la riassunzione.
Norme richiamate
art. 23 l.r. Sicilia n. 37/1985
Richiamato in combinato disposto con l'art. 15, lett. a), della l.r. n. 78/1976 quale disciplina regionale applicabile alla sanatoria di costruzioni realizzate nella fascia costiera.
art. 15, lett. a), l.r. Sicilia n. 78/1976
Prevede il divieto di edificazione entro 150 metri dalla battigia e condiziona la sanabilità delle costruzioni abusive al rispetto dei termini relativi all'inizio e all'ultimazione delle opere.
art. 21-nonies l. 241/1990
Disciplina l'annullamento d'ufficio. Per i titoli edilizi anteriori alla novella del 2015 opera il parametro del termine ragionevole; la non veritiera rappresentazione dei fatti da parte del privato esclude l'affidamento legittimo e attenua l'onere motivazionale.
art. 10 l. 241/1990
Invocato dalle ricorrenti in relazione alla partecipazione procedimentale e alla motivazione dell'annullamento d'ufficio; il motivo è stato ritenuto infondato.
art. 63, comma 4, c.p.a.
"necessario"; "se indispensabile"
La verificazione e la consulenza tecnica possono essere disposte soltanto quando necessarie o indispensabili per l'accertamento dei fatti e non possono supplire alla carenza probatoria della parte né avere carattere esplorativo.
art. 2697, comma 1, c.c.
Il principio dispositivo e l'onere della prova operano pienamente nella materia del condono edilizio: chi invoca la sanatoria deve provare rigorosamente l'epoca di realizzazione dell'opera.
art. 9 Cost.
Richiamato per il carattere primario e preminente della tutela del paesaggio, che giustifica una protezione rigorosa della fascia costiera.
art. 14 l.r. Sicilia n. 37/1985
Il piano di recupero previsto dalla norma non può superare un vincolo assoluto di inedificabilità né impedire l'accertamento dell'abusività delle costruzioni.
art. 11 preleggi
Richiamato per escludere l'applicazione retroattiva del termine di diciotto mesi introdotto dalla novella del 2015 all'art. 21-nonies.
Massime di principio
- Ai fini del divieto regionale di edificazione nella fascia di 150 metri dalla battigia, la battigia coincide con la linea di confine tra il mare e la terraferma, anche quando la costa è rocciosa o a strapiombo; la tutela non è limitata alle coste sabbiose.
- L'onere di provare i presupposti temporali del condono edilizio grava sul privato che invoca la sanatoria e deve essere assolto mediante elementi oggettivi, certi e univoci. Dichiarazioni sostitutive, dichiarazioni di terzi e prova testimoniale hanno valore recessivo rispetto a documenti, ruderi, fondazioni, aerofotogrammetrie e mappe.
- L'effettivo inizio dei lavori, ai fini della sanatoria, deve essere valutato con riferimento all'entità complessiva dell'intervento oggetto del condono e alle sue dimensioni progettuali; la realizzazione di un manufatto pertinenziale non dimostra necessariamente l'inizio dei lavori del fabbricato principale.
- Nel processo amministrativo la verificazione o la consulenza tecnica non possono essere utilizzate per colmare la totale carenza probatoria della parte né possono assumere carattere esplorativo.
- Per l'annullamento d'ufficio di un titolo edilizio in sanatoria adottato prima dell'introduzione del termine legislativo di diciotto mesi, il termine ragionevole non decorre necessariamente dal rilascio del titolo, ma dalla scoperta dei fatti posti a fondamento del ritiro; la non veritiera rappresentazione dei presupposti da parte del privato esclude un affidamento legittimo e attenua l'onere di motivare l'interesse pubblico e la ponderazione degli interessi privati.
- In presenza di un vincolo edilizio e paesaggistico di particolare rilevanza, il richiamo alle circostanze fattuali accertate e alle disposizioni vincolistiche violate può essere sufficiente a motivare l'interesse pubblico all'annullamento d'ufficio, senza che il decorso del tempo o un piano di recupero possano impedire il ripristino della legalità.
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