L.R. Emilia-Romagna 7/2012
DISPOSIZIONI PER LA BONIFICA. MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 1984, N. 42 (NUOVE NORME IN MATERIA DI ENTI DI BONIFICA. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, in Emilia-Romagna, principi e criteri della bonifica, l’uso plurimo delle reti consortili, la contribuenza per benefici idraulici e irrigui, la bonifica montana e alcune modifiche alla legge regionale n. 42/1984. Prevede regole transitorie fino all’approvazione dei piani di classifica per i contributi urbani di scolo meteorico.
Disposizioni per la bonifica e contributi consortili in Emilia-Romagna
Disposizioni per la bonifica e la contribuenza in Emilia-Romagna
La legge regionale disciplina la gestione razionale delle reti e dei corsi d’acqua naturali e artificiali, la contribuenza dovuta ai Consorzi di bonifica e i rapporti tra bonifica, servizio idrico integrato e usi plurimi della rete, nell’ambito territoriale dell’Emilia-Romagna. Interviene anche sulla bonifica montana, sui piani di classifica e su alcune norme della legge regionale n. 42/1984.
Principi generali e finalità
La Regione persegue una gestione razionale delle reti e dei corsi d’acqua, valorizzando la funzione pubblica prevalente svolta dalle infrastrutture idriche. L’obiettivo include anche il risparmio della risorsa idrica, con particolare attenzione al settore irriguo.
Contributi di bonifica e rapporti con il servizio idrico integrato
Gli immobili in aree urbane non sono assoggettabili al contributo di bonifica per lo scolo e l’allontanamento delle acque meteoriche quando il gestore del servizio idrico integrato svolga anche tale attività senza significative interconnessioni con la rete di bonifica, secondo i parametri tecnici definiti dalla Regione. Resta però dovuto il contributo di bonifica per l’eventuale beneficio di difesa idraulica.
Chi utilizza canali consortili come recapito di scarichi, anche depurati e compatibili con l’uso irriguo, deve concorrere alle spese sostenute dal Consorzio in proporzione alla portata scaricata. L’obbligo riguarda anche il gestore del servizio idrico integrato per:
- scarichi diretti di fognatura nei canali consortili;
- scarichi tramite opere funzionali al sistema fognario, come gli scolmatori di piena;
- il vantaggio complessivo che il sistema fognario urbano ricava dalle opere di bonifica, con riferimento alla funzione di allontanamento delle acque.
La disciplina della qualità degli scarichi resta ferma.
Regolazione dei contributi e riscossione unitaria
La Regione, con regolamento e sentito il parere della Commissione tecnica prevista dalla legge, individua i criteri per determinare il contributo dovuto per l’utilizzo della rete consortile. Prima della determinazione del contributo è previsto un parere preventivo di congruità della Regione.
Se l’utente deve versare sia la tariffa del servizio idrico integrato sia il contributo di bonifica, il gestore e il Consorzio possono accordarsi per una riscossione unitaria, nel rispetto delle rispettive discipline.
Gestione tecnica delle reti e utilizzo come vettore di acqua
In presenza di particolari configurazioni delle reti, dei corsi d’acqua e dei territori, i soggetti gestori possono stipulare accordi per una diversa gestione tecnico-idraulica e amministrativa delle reti. L’accordo produce effetti solo previa approvazione della Giunta regionale, che verifica la coerenza con le finalità pubbliche.
I canali della rete consortile possono inoltre essere usati come vettore di acqua concessa ad altri utenti per usi diversi dall’irrigazione, quando ciò sia utile all’equilibrio del bilancio idrico o ad altre finalità di pubblico interesse. La concessione è rilasciata previo parere del Consorzio di bonifica e a condizione che:
- sia rispettato il buon regime delle acque;
- l’opera di presa, se insiste sul canale consortile, sia compatibile;
- il vettoriamento non peggiori la qualità delle acque nel canale. Anche in questo caso la Regione stabilisce con regolamento i criteri per il canone dovuto al Consorzio.
Bonifica montana
La programmazione delle opere e degli interventi di bonifica montana è articolata per unità territoriali omogenee, in coerenza con la pianificazione di bacino e con il parere della Comunità montana o dell’Unione di Comuni interessata. Il beneficio generale per gli immobili ubicati nelle unità territoriali omogenee è determinato secondo gli indici del piano di classifica.
Le entrate derivanti dalla contribuenza montana sono destinate alla progettazione, esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere e degli interventi di bonifica nei territori montani, in funzione del presidio idrogeologico, salvo la quota proporzionale per le spese generali di funzionamento del Consorzio.
Piani di classifica e determinazione della contribuenza
I proprietari di immobili pubblici e privati situati nei comprensori di bonifica, se traggono un beneficio specifico e diretto dalle opere consortili, devono pagare i contributi di bonifica.
Ogni Consorzio di bonifica deve elaborare, entro 180 giorni, un piano di classifica sulla base di criteri e indirizzi della Giunta regionale, per individuare i benefici e fissare indici e parametri di quantificazione. Il piano è approvato dal Consorzio previo parere di conformità della Giunta regionale.
Il contributo consortile è determinato annualmente con deliberazione di riparto, in proporzione alla tipologia di beneficio e secondo gli indici del piano. La riscossione avviene spontaneamente in ogni caso; se il contributo è inferiore alla soglia di economicità prevista dalla legge, esso è accertato e riscosso coattivamente solo quando la somma di più annualità raggiunge tale soglia.
Commissione tecnica regionale
La Giunta regionale istituisce una Commissione tecnica presieduta dal direttore generale competente e composta da rappresentanti della Regione, dei Consorzi di bonifica, dei gestori del servizio idrico integrato, dell’Agenzia regionale competente in materia di servizi pubblici locali dell’ambiente, delle categorie economiche e delle organizzazioni sindacali regionalmente maggiormente rappresentative.
La Commissione supporta la Giunta:
- nella definizione dei parametri tecnici per stabilire quando le interconnessioni tra reti siano significative;
- nella valutazione e approvazione dei piani di classifica. La Commissione opera validamente qualunque sia il numero dei presenti e i componenti non percepiscono compensi.
Convenzioni e forme di cooperazione
La Regione e gli enti locali possono cooperare con i Consorzi di bonifica per progettare e realizzare interventi utili a interessi comuni, mediante convenzioni nel rispetto dei principi comunitari.
La Regione può avvalersi del Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo per attività di ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica sulla gestione ottimale delle risorse idriche in agricoltura.
I Consorzi di bonifica possono stipulare convenzioni con imprenditori agricoli iscritti al registro delle imprese per finalità di comune interesse e per conseguire economie di gestione, sempre nel rispetto dei principi comunitari.
Modifiche alla legge regionale n. 42 del 1984
La legge modifica la disciplina degli organi dei Consorzi di bonifica contenuta nella legge regionale n. 42/1984. In particolare:
- al Presidente del Comitato amministrativo spetta un compenso massimo pari all’indennità di funzione del sindaco di un Comune tra 10.001 e 30.000 abitanti;
- agli altri componenti del Comitato amministrativo spetta complessivamente un compenso non superiore al 50% di quello del Presidente;
- se, durante il mandato del Consiglio di amministrazione, i sindaci decadono o non possono svolgere la funzione, il Consorzio deve riconvocare i Comuni per la designazione dei sostituti.
Disposizione transitoria
Fino all’approvazione del piano di classifica, resta fermo l’obbligo di pagamento del contributo di bonifica per lo scolo e l’allontanamento delle acque meteoriche nei centri urbani per gli immobili che, in linea generale, sarebbero interessati dalla disciplina di esclusione prevista per le aree urbane con gestione integrata senza significative interconnessioni con la rete di bonifica.
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