Cassazione Civile, Ordinanza n. 24580/2022 del 09/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da avvisi di accertamento emessi per l'anno 2007 nei confronti di una società e dei relativi soci, con recupero a tassazione di maggiori redditi per euro 258.192,43, qualificati dall'Ufficio come sopravvenienze attive non contabilizzate. Secondo l'Agenzia, un debito verso un fornitore per un macchinario acquistato nel 1995, residuato per l'importo suddetto, era stato azzerato in contabilità con scrittura del 27/12/2007 mediante imputazione al conto "anticipi a soci" e quindi trasferito ai soci; inoltre il debito risultava prescritto. I contribuenti impugnavano gli avvisi, ma sia il giudice di primo grado sia la CTR respingevano i ricorsi/appelli. In cassazione, con unico motivo, i ricorrenti deducevano violazione dell'art. 1273 c.c. e dell'art. 88, comma 1, d.P.R. 917/1986, sostenendo che la mera cessione del debito ai soci non comportasse liberazione del debitore originario e dunque non integrasse alcuna sopravvenienza attiva; contestavano quindi l'imputazione della posta al 2007, ritenendo errata la qualificazione fiscale della vicenda.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha chiarito che, ai fini fiscali, la sopravvenienza attiva deriva dalla sopravvenuta insussistenza di una passività effettivamente esistente e va imputata all'esercizio in cui la posta attiva emerge in bilancio e acquista certezza. Nel caso concreto, la CTR aveva correttamente valorizzato il dato contabile per cui, nel 2007, il debito residuo verso il fornitore era stato azzerato e traslato ai soci mediante apposita scrittura e apposito conto, indipendentemente dalla qualificazione civilistica del negozio tra società e soci. Il richiamo all'art. 1273 c.c. è stato ritenuto non decisivo perché la decisione di merito si fondava non sugli effetti civilistici della cessione del debito, ma sul fatto contabile rilevante ai fini dell'imponibilità nell'esercizio 2007. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1273 c.c.
richiamato dai ricorrenti per sostenere che la cessione del debito ai soci non comportasse liberazione del debitore originario; la Corte lo considera non decisivo rispetto al rilievo fiscale della vicenda
art. 88, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
"Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi ... nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi"
la sopravvenuta insussistenza di una passività effettivamente esistente integra sopravvenienza attiva imponibile quando la passività cessa per qualsiasi ragione e la posta attiva emerge in bilancio con certezza
art. 109, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
individua la regola di imputazione temporale dei componenti positivi al periodo di competenza
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare violazione di legge sostanziale
Massime di principio
- La sopravvenienza attiva si realizza quando viene meno una passività effettivamente esistente, già iscritta in bilancio in precedenti esercizi, e tale insussistenza emerge con certezza nel periodo d'imposta rilevante.
- Ai fini dell'imposizione sul reddito d'impresa, il momento di tassazione della sopravvenienza attiva coincide con l'esercizio in cui la posta attiva emerge in bilancio, indipendentemente dalla qualificazione civilistica del negozio che abbia determinato la cessazione della passività.
- Quando la decisione di merito si fonda su un autonomo rilievo contabile e fiscale, la censura che attacca solo la qualificazione giuridica civilistica dell'operazione non coglie la ratio decidendi.
- Nel giudizio tributario, la corretta imputazione temporale di una posta attiva può essere affermata sulla base del dato contabile dell'azzeramento del debito e del suo trasferimento ad altra posizione, senza che sia necessario dimostrare anche la liberazione del debitore secondo lo schema civilistico evocato dalle parti.
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