Sentenza del 19/07/2016 n. 613 - Comm. Trib. Prov. Brescia
PROCESSO TRIBUTARIO - Atti impugnabili - Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria - Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. L'art. 19 del d.lgs. 546/1992 indica espressamente l'iscrizione ipotecaria tra gli atti impugnabili, ma non menziona la relativa comunicazione preventiva. Quest'ultima è stata ritenuta priva di autonoma efficacia impositiva e non idonea a incidere immediatamente sulla situazione patrimoniale del destinatario; pertanto, non può essere impugnata autonomamente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ritenendola autonomamente impugnabile. La questione riguardava la possibilità di proporre ricorso contro tale comunicazione prima dell'effettiva iscrizione dell'ipoteca.
Norme richiamate
Art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L'iscrizione ipotecaria è atto impugnabile
La norma contiene un elenco degli atti autonomamente impugnabili e ricomprende l'iscrizione ipotecaria, ma non la comunicazione preventiva. Quest'ultima, non producendo ancora effetti patrimoniali immediati e non avendo autonoma portata impositiva, non è considerata impugnabile separatamente.
Massime di principio
- Nel processo tributario, un atto è autonomamente impugnabile solo se rientra tra quelli previsti dalla legge o se produce un effetto immediato e concreto sulla posizione patrimoniale del contribuente.
- La comunicazione preventiva di un'azione esecutiva o cautelare, se priva di effetti immediatamente lesivi, normalmente non può essere contestata autonomamente.
- L'iscrizione ipotecaria effettivamente eseguita è distinta dalla comunicazione preventiva: la prima è impugnabile, mentre la seconda, secondo il principio espresso, non lo è.
- La mancata impugnabilità immediata non esclude necessariamente ogni tutela: eventuali vizi della comunicazione potranno essere fatti valere nei confronti dell'atto successivo effettivamente lesivo, quando ciò sia consentito dalla disciplina applicabile.
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