Sentenza del 19/07/2016 n. 4621 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Rappresentante legale della società - Disinteresse della curatela fallimentare - Legittimazione processuale del fallito - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha riconosciuto la legittimazione processuale del fallito, ritenendo determinante la situazione di totale disinteresse della curatela fallimentare nella tutela dei rapporti tributari controversi. Il fallito è stato quindi considerato abilitato a esercitare direttamente la tutela giurisdizionale, nonostante la dichiarazione di fallimento.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la legittimazione processuale del fallito a impugnare o contestare atti di accertamento, liquidazione e controllo relativi a rapporti facenti capo alla società fallita. In via generale, la dichiarazione di fallimento comporta la perdita, da parte del fallito, della capacità di stare in giudizio nelle controversie relative ai rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, spettando tale legittimazione al curatore. Tuttavia, qualora emerga un totale disinteresse della curatela alla tutela del rapporto tributario, il fallito è eccezionalmente legittimato ad agire personalmente, in applicazione sistematica dell’art. 43 della legge fallimentare e dell’art. 16 del d.P.R. n. 636/1972.
Norme richiamate
Art. 43 della legge fallimentare
La norma attribuisce al curatore la legittimazione processuale nelle controversie relative ai rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, ma, interpretata sistematicamente, consente di riconoscere una legittimazione eccezionale al fallito quando la curatela rimanga totalmente inerte o disinteressata.
Art. 16 del d.P.R. n. 636/1972
La disposizione, letta insieme all’art. 43 della legge fallimentare, costituisce il fondamento della possibilità per il fallito di esercitare personalmente la tutela nel contenzioso tributario quando manchi concretamente la tutela della curatela.
Massime di principio
- La dichiarazione di fallimento normalmente trasferisce al curatore la legittimazione processuale nelle controversie patrimoniali e tributarie comprese nel fallimento.
- Il fallito può agire personalmente solo in via eccezionale, quando dimostri un concreto e totale disinteresse della curatela rispetto alla controversia.
- Il semplice interesse personale del fallito non è sufficiente: occorre provare l’inerzia o l’assenza di tutela da parte del curatore.
- La legittimazione eccezionale mira a evitare che l’inerzia della curatela determini la perdita di diritti o facoltà di difesa nel contenzioso tributario.
- Prima di proporre ricorso personalmente, è opportuno documentare il disinteresse della curatela, ad esempio mediante richieste formali di intervento rimaste prive di seguito.
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