Sentenza del 19/07/2016 n. 978 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Difetto di legittimazione degli amministratori della Società dichiarata fallita.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2003-2010, contestando, tra l’altro, la decadenza dell’Ufficio dal potere accertativo, la violazione del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall’art. 12, comma 7, della legge 212/2000, l’insufficiente motivazione degli atti e l’errata ricostruzione dei costi e dei rapporti di lavoro. In appello, l’Agenzia delle Entrate ha eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione degli ex amministratori, sostenendo che, dopo la dichiarazione di fallimento, la rappresentanza processuale della società spettasse esclusivamente al curatore, previa autorizzazione del giudice delegato.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e dichiarato inammissibile il ricorso relativo all’anno 2003, poiché promosso dagli ex amministratori della società fallita, privi di legittimazione processuale. Il mandato conferito dal curatore agli amministratori è stato ritenuto irregolare, non essendo stato autorizzato dal giudice delegato secondo quanto previsto dalla legge fallimentare. Di conseguenza, l’avviso di accertamento per il 2003 è stato confermato. YYY e ZZZ sono stati inoltre condannati al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in 35.000 euro per il primo grado e 40.000 euro per il secondo grado.
Norme richiamate
Art. 43 del Regio Decreto 267/1942 (legge fallimentare)
Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore. Il fallito può intervenire nel giudizio solo per questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico e se l'intervento è previsto dalla legge.
Dopo la dichiarazione di fallimento, la legittimazione processuale nelle controversie patrimoniali comprese nel fallimento spetta al curatore, non agli ex amministratori o al fallito, salvo le limitate eccezioni previste dalla norma.
Art. 25 del Regio Decreto 267/1942 (legge fallimentare)
Il giudice delegato dirige le operazioni di fallimento, vigila l'opera del curatore e autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto.
Il curatore deve ottenere l'autorizzazione scritta del giudice delegato per promuovere o difendere giudizi, con autorizzazione riferita a ciascun grado di giudizio. Un semplice mandato o assenso informale non è sufficiente.
Art. 12, comma 7, legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni.
La questione relativa al rispetto del termine dilatorio non è stata esaminata nel merito, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale.
Art. 6, comma 3, D.Lgs. 218/1997
Il termine per l'impugnazione dell'atto è sospeso per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di accertamento con adesione.
L'Agenzia aveva contestato l'applicabilità della sospensione e la tempestività del ricorso, ma tali questioni sono rimaste assorbite dalla declaratoria di inammissibilità.
Art. 43, commi 3, DPR 600/1973 e art. 57, comma 3, DPR 633/1972
Prevedono il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia penale.
L'Ufficio aveva giustificato la tempestività dell'accertamento richiamando le ipotesi di reato emerse dalle verifiche, ma la sentenza non ha deciso nel merito la validità del raddoppio dei termini.
Massime di principio
- Quando una società è dichiarata fallita, le controversie tributarie relative a rapporti patrimoniali compresi nel fallimento devono essere promosse o coltivate dal curatore, non dagli ex amministratori.
- Il curatore non può trasferire validamente agli ex amministratori la rappresentanza processuale della società fallita senza rispettare le formalità previste dalla legge fallimentare e senza la specifica autorizzazione del giudice delegato.
- Un verbale o un accordo informale con cui il curatore ritenga opportuno lasciare la difesa agli ex amministratori non sostituisce l'autorizzazione giudiziale e può comportare l'inammissibilità del ricorso.
- Il difetto di legittimazione processuale viene esaminato preliminarmente e, se accertato, può rendere inutili tutte le contestazioni sostanziali relative alla decadenza, alla motivazione o alla fondatezza dell'accertamento.
- In situazioni analoghe occorre verificare prima della proposizione del ricorso chi sia il soggetto legittimato, l'esistenza dell'autorizzazione del giudice delegato e il conferimento della procura da parte del curatore per lo specifico grado di giudizio.
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